ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05254

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 327 del 16/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: GASTALDI FLAVIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 16/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2020
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2020
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2020
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2020
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2020
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2020
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2020
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 16/04/2020
Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2020
L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05254
presentato da
GASTALDI Flavio
testo di
Giovedì 16 aprile 2020, seduta n. 327

   GASTALDI, LOSS, VIVIANI, BUBISUTTI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, MANZATO e PATASSINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 169 del 1989 disciplina il trattamento della commercializzazione del latte alimentare vaccino, dove definisce cosa si intende per «latte fresco», «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», mentre il decreto-legge n. 157 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2004 reca disposizioni per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari e stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che «La data di scadenza del “latte fresco pastorizzato” e del “latte fresco pastorizzato di alta qualità” è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine “fresco” nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico»;

   a causa dell'emergenza Covid-19, in Italia la vendita del latte fresco è diminuita considerevolmente, si stima intorno al 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, con una perdita di circa 15 mila tonnellate al mese. Questo calo è dovuto soprattutto alla chiusura di attività del canale Ho.re.ca. come i bar, ristoranti, hotel e pizzerie e anche per le modificate abitudini dei consumatori che stanno privilegiando, in questo momento, l'acquisto di generi alimentari a lunga conservazione o a lunga scadenza;

   questa situazione potrebbe avere effetti sui prezzi, con inevitabile ricadute sul prezzo conferito agli allevatori. Alcuni produttori stanno convertendo il latte fresco in altri prodotti, dal latte uht, alle mozzarelle allo yoghurt;

   in Italia la scadenza dei prodotti alimentari è determinata da produttori e confezionatori, tranne che per uova e latte, per i quali esistono norme che ne fissano la data di scadenza. In nessun altro Paese europeo, purtroppo, c'è una legge che dispone una data di scadenza per il latte alimentare;

   sembra che alcuni grandi gruppi industriali stiano pensando di allungare la scadenza del latte fresco oltre i 6 giorni, cosa che permetterebbe, a loro dire, non solo di evitare gli sprechi, ma di salvaguardare un prodotto come il latte fresco, comportando un maggior valore aggiunto per i produttori e un maggior valore organolettico per i consumatori;

   a parere degli interroganti, questo allungamento della scadenza del latte fresco comporterebbe invece un aumento delle importazioni dall'estero, oggi fortunatamente frenate proprio dal fatto che entro i 6 giorni dalla lavorazione il latte deve essere trasportato, confezionato e messo in vendita, il tutto in tempo utile per essere consumato;

   considerando questo momento di contrazione dei prezzi del latte alla stalla, dovuto sembra a un surplus di latte di circa il 15 per cento, non giova certamente un aumento incontrollato di latte proveniente dall'estero, di bassa qualità e a prezzi inferiori, il che manderebbe ancora di più in sofferenza il prezzo del latte accordato agli allevatori italiani –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione esposta in premessa, quali iniziative urgenti intenda mettere in atto e come intenda vigilare, per quanto di competenza, affinché i produttori non possano allungare oltre i sei giorni la data di scadenza del latte fresco, al fine di salvaguardare il prezzo del latte e il relativo reddito degli allevatori, nonché la salute dei consumatori.
(4-05254)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 12 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 406
4-05254
presentata da
GASTALDI Flavio

  Risposta. — In merito all'interrogazione in esame, vorrei premettere che la produzione e l'etichettatura del latte alimentare sono disciplinate a livello di Unione europea sia dalle norme commerciali (OCM Unica) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e sia dalle norme igienico-sanitarie (Regolamento (UE) 853/2004).
  A livello nazionale, sono state adottate specifiche disposizioni normative in merito al termine «fresco» da utilizzare per il latte pastorizzato e il latte pastorizzato di alta qualità, ossia la legge 3 maggio 1989, n. 169 e l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
  Tali norme stabiliscono che il latte, per riportare la qualificazione di «fresco», deve avere non solo una scadenza «breve» di sei giorni, ma anche specifici requisiti qualitativi per garantire che il trattamento termico subito dal latte sia effettuato in modo tale da mantenere il più possibile i principi nutritivi ed evitare alterazioni negative del gusto.
  In applicazione di tale normativa, quindi, nessun produttore di latte fresco in Italia è autorizzato a prolungare la data di scadenza del latte oltre il termine stabilito e gli eventuali comportamenti difformi sono punibili a norma di legge. Di contro, è consentito fissare un termine più breve.
  Il latte fresco italiano è un'eccellenza unica in Europa, un vanto nazionale, invidiato anche da altri Paesi, la cui qualità è garantita dal Ministero non solo attraverso i severi disciplinari di produzione ma anche mediante costanti verifiche sulla tracciabilità.
  A garantirne il rispetto, anche a tutela dei consumatori, è il sistema dei controlli costantemente eseguiti dall'Icqrf che, tra l'altro, è preposto alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Ocm unica) e dalle specifiche norme settoriali nazionali.
  Ciò premesso, l'Icqrf assicura la propria attività di controllo nel settore, in particolare presso i produttori/confezionatori di latte «fresco», per verificare la corretta applicazione delle norme succitate, fatte salve eventuali disposizioni «in deroga» che potrebbero essere adottate a seguito della situazione emergenziale COVID-19.
  Per quanto riguarda, invece la salvaguardia del prezzo del latte e del reddito degli allevatori preciso, al fine di contrastare fenomeni distorsivi di mercato connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che potrebbero inficiare pesantemente i produttori primari (allevatori), è stata attivata, su diretta indicazione della Ministra, la casella di posta elettronica
pratichesleali@politicheagricole.it, a disposizione delle organizzazioni agricole, delle associazioni di produttori, delle aziende e di ogni altro soggetto interessato perché siano segnalati tutti i casi di pratiche commerciali sleali che si verificano nel settore agricolo e alimentare.
  Sul sito del Ministero è stato predisposto e pubblicato un apposito modulo, in modo tale che le segnalazioni relative a pratiche commerciali sleali possano essere inoltrate e acquisite e gestite dall'Icqrf in modo agevole ed efficace.
  Le segnalazioni vengono gestite dall'Icqrf mediante un'apposita procedura informatica che acquisisce le segnalazioni, le gestisce e ne assicura la «tracciabilità» fino all'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori. Ad oggi sono pervenute circa venti segnalazioni, non solo tramite la casella di posta elettronica dedicata.
  Circa la metà riguardano il latte bovino e di bufala, correlatamente a modifiche delle condizioni contrattuali da parte di centri di raccolta del latte e di caseifici, sia per quanto riguarda i prezzi che i quantitativi pattuiti. In alcuni casi i caseifici ed i centri di raccolta hanno chiesto agli allevatori di ridurre i quantitativi di latte prodotto e di farsi carico dei costi di stoccaggio e congelamento del latte.
  Le regioni interessate dalle segnalazioni sono la Campania, la Lombardia, il Lazio, il Molise e la Puglia e gli uffici dell'Icqrf si sono tempestivamente attivati per verificare le predette segnalazioni ed avviare l'eventuale procedimento sanzionatorio previsto in materia di pratiche sleali.
  Le irregolarità in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari e di latte crudo che saranno accertate dagli uffici territoriali, saranno segnalate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, competente per l'avvio, l'istruzione del procedimento sanzionatorio e l'applicazione delle relative sanzioni.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali: Giuseppe L'Abbate.