ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05252

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 327 del 16/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 16/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 16/04/2020
Stato iter:
14/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2020
VARIATI ACHILLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/10/2020

CONCLUSO IL 14/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05252
presentato da
FRATOIANNI Nicola
testo di
Giovedì 16 aprile 2020, seduta n. 327

   FRATOIANNI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da quanto si apprende, per decisione del sindaco e del presidente del consiglio comunale, il consiglio comunale di Terlizzi non sarebbe mai stato convocato da quando in Italia vigono le restrizioni per arginare la diffusione della pandemia da Covid-19, se si eccettua la convocazione delle commissioni consiliari nei primi giorni dell'emergenza;

   i consiglieri di minoranza dello stesso consiglio comunale di Terlizzi hanno stigmatizzato tale modalità di gestione dell'emergenza coronavirus da parte del sindaco e del presidente del consiglio comunale e hanno denunciato di «non essere convocati neanche per poter offrire un minimo contributo sulle decisioni da prendere nei momenti importanti dell'emergenza sociosanitaria ed economica in corso»;

   i consiglieri di minoranza hanno dapprima richiesto al presidente del consiglio comunale che lo stesso venisse convocato e successivamente, il 2 aprile 2020, hanno inviato una diffida allo stesso presidente, inviata per conoscenza anche alla prefettura di Bari, richiedendo la convocazione urgente del consiglio comunale, in base al regolamento consiliare e in conformità di quanto disposto dall'articolo 39 del Tuel, con all'ordine del giorno la gestione della fase emergenziale in corso;

   il 6 aprile 2020 gli stessi consiglieri di opposizione hanno scritto al prefetto di Bari per segnalare quello che per loro rappresenta l'ennesimo episodio di tracotanza da parte del sindaco, del presidente del consiglio comunale e delle forze di maggioranza in consiglio comunale che di fatto ha reso «inagibili» gli organi istituzionali, facendoli sprofondare in uno stato di «democrazia sospesa»;

   il presidente del consiglio e quindi anche il sindaco sarebbero stati sollecitati, anche per le vie brevi e informali, a riprendere le attività istituzionali, anche ricorrendo alle nuove tecnologie, come i sistemi di videoconferenza, per tenere le sedute necessarie delle commissioni consiliari permanenti e dei consigli comunali, visti i divieti di assembramenti e l'obbligo di mantenimento delle distanze interpersonali in vigore;

   purtroppo, sembra che il sindaco, con l'acquiescenza del presidente del consiglio comunale, voglia governare i processi di emergenza in totale autonomia e solitudine, non ritenendo necessario trattare l'argomento in questione nella massima assise cittadina;

   il 14 aprile 2020 gli stessi consiglieri di minoranza hanno ufficialmente chiesto al prefetto di intervenire nei confronti del presidente del consiglio comunale affinché convochi con estrema urgenza apposita seduta consiliare e, in alternativa, hanno invitato lo stesso prefetto ad applicare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 39 del Tuel, visto che a parere del presidente del consiglio comunale non ricorrono i motivi di urgenza né i presupposti per la convocazione del consiglio comunale stesso, come si legge in una sua lettera del 9 aprile 2020 inviata ai consiglieri di minoranza e per conoscenza al prefetto di Bari –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza se il prefetto di Bari, verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste, intenda esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legge e procedere quindi, previa diffida, alla convocazione del consiglio comunale di Terlizzi, garantendo così il diritto delle opposizioni e il pieno esercizio della democrazia all'interno dell'organismo più rappresentativo della città.
(4-05252)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 408
4-05252
presentata da
FRATOIANNI Nicola

  Risposta. — Con riferimento a quanto richiesto dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  In via generale si premette che ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico dell'ordinamento degli enti locali (Tuoel)), il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La disposizione configura così un obbligo in capo al presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell'organo assembleare e, in caso di inosservanza, in base al comma 5 dello stesso articolo 39, vi provvede il prefetto, previa diffida.
  Ai sensi della vigente normativa, le uniche ipotesi per le quali l'organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell'assemblea sono rappresentate dalla carenza del prescritto numero di consiglieri ovvero dalla verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell'oggetto alle competenze del consiglio comunale.
  Circa la possibilità di attivare il potere sostitutivo del prefetto, non soltanto nell'ipotesi di inerzia del presidente dell'assemblea, ma anche nel caso in cui il predetto organo abbia riscontrato negativamente la richiesta con un atto formale, si ritiene che l'intervento prefettizio vada esercitato anche in presenza di un diniego formale, a meno che lo stesso sia fondato su una delle ipotesi per le quali sia la giurisprudenza che la dottrina ritengano giustificata l'omessa convocazione.
  Ciò in considerazione della
ratio del citato articolo 39, volta a garantire il diritto delle minoranze a poter esercitare il proprio mandato.
  Con particolare riferimento alla vicenda richiamata nell'interrogazione, si evidenzia come lo scorso 2 aprile 2020 un quinto dei consiglieri comunali abbia presentato al presidente del consiglio comunale di Terlizzi (BA) formale istanza di convocazione, in via d'urgenza, del consiglio al fine di discutere ed eventualmente approvare indirizzi operativi in tema di «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e seguenti: contestualizzazione e applicabilità al tessuto cittadino, uffici pubblici e organi istituzionali».
  Il successivo 6 aprile 2020, gli stessi consiglieri comunali hanno segnalato al prefetto di Bari la mancata convocazione del consiglio, chiedendo di intervenire per la convocazione in via di urgenza, della seduta consiliare o, in alternativa, per l'esercizio del poteri sostitutivi.
  Il 9 aprile il prefetto ha richiesto al sindaco, al presidente del consiglio e al segretario generale di comunicare le determinazioni assunte in merito alle richieste sopra richiamate.
  Il giorno stesso, il presidente del consiglio comunale, con nota indirizzata ai consiglieri comunali di minoranza e per conoscenza al prefetto ha riferito di non aver ritenuto sussistenti i motivi d'urgenza assicurando, al contempo, che avrebbe provveduto alla convocazione del consiglio comunale, in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dalla legge e delle garanzie partecipative.
  Il successivo 14 aprile 2020 i consiglieri di minoranza hanno nuovamente richiesto l'intervento del prefetto, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  Il 16 aprile il prefetto con una lettera inviata per conoscenza anche ai consiglieri comunali, ha interessato nuovamente il sindaco, il presidente del consiglio ed il segretario generale richiamando quanto disposto dal citato articolo 39 comma 2 e 5 del Tuel.
  Il segretario generale del comune di Terlizzi, con nota del 19 aprile 2020, ribadendo l'insussistenza dei motivi d'urgenza, ha dato atto che il consiglio comunale era stato convocato, nel rispetto del termine di venti giorni, di cui all'articolo 39 summenzionato, per il 22 aprile 2020, data nella quale lo stesso consiglio si è regolarmente svolto.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.