ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05237

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 326 del 15/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 15/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 15/04/2020
LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 15/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/04/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/04/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 20/04/2020
Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2020
VARIATI ACHILLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05237
presentato da
FOTI Tommaso
testo di
Mercoledì 15 aprile 2020, seduta n. 326

   FOTI, BIGNAMI e LUCASELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   alcuni utenti dei social network hanno segnalato e denunciato quella che gli interroganti giudicano l'inqualificabile, oltre che illegittima, pretesa del comune di Parma che – assegnatario con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Protezione civile di risorse economiche da destinare ad acquisto di generi alimentari e di buoni spesa da erogare a cittadini singoli o famiglie che, in ragione dell'emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19, si trovino in estreme difficoltà nel soddisfacimento dei bisogni primari di alimentazione – pretende dal richiedente i buoni spesa, nella fase di compilazione dell'istanza, una dichiarazione articolata in più punti, di adesione ad impegni di natura politica, estranea all'oggetto della stessa;

   in detto modulo, infatti, viene a giudizio degli interroganti arbitrariamente richiesta, a pena di esclusione nel caso in cui non sia resa, la sottoscrizione della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 3, del «Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini» (approvato con delibera di consiglio comunale n. 80 del 24 settembre 2013, modificato con delibera di consiglio n. 13 del 26 marzo 2018 e delibera n. 99 del 19 novembre 2018), norma che testualmente recita: «Non possono inoltre beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta non dichiarino: a) di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo ed il nazismo; b) di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, articolo 4 legge n. 645/1952, legge n. 205/1993 e loro eventuali successive modifiche); c) di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza; d) di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti; dando atto che la mancata presentazione di tale dichiarazione preclude l'accoglimento della richiesta»;

   l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, del citato regolamento da parte dell'amministrazione comunale di Parma è, secondo gli interroganti, illegittima sia in ragione della violazione dei fondamentali diritti garantiti dalla Costituzione sia per essere esclusa dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del regolamento stesso che prevede che detta disposizione non si applichi alle «... forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.»;

   il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale, riconosciuto da disposizioni giuridiche internazionali. E come tutti i diritti umani fondamentali non dev'essere sottoposto ad alcuna limitazione o condizione (si vedano, al riguardo, l'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani e l'articolo 11 della Convenzione internazionale dei diritti economici, sociali e culturali come interpretati dal General Comment n. 12 The Right to Adequate Food 12 maggio 1999 – E/C 12/1999/5);

   subordinare l'erogazione del bonus spesa alle dette condizioni è inqualificabile sotto il profilo politico e rappresenta, ad avviso degli interroganti, un tradimento dello Stato di diritto;

   agli interroganti non appare legittimo il vaglio preventivo sulle opinioni delle persone per poter accedere ai servizi pubblici – ex articolo 5, comma 3, del citato regolamento – attesi gli evidenti profili di illegittimità costituzionale dello stesso –:

   se il Governo, considerato che gli interventi in questione sono finanziati con risorse statali, intenda immediatamente adottare le iniziative di competenza per escludere che, dichiarazioni di natura politica possano costituire condizione per beneficiare dei sussidi;

   se il Governo ritenga di dovere tempestivamente promuovere al riguardo, a tutela dei princìpi di trasparenza ed efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, una verifica da parte dell'ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza pubblica presso il comune di Parma.
(4-05237)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 12 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 406
4-05237
presentata da
FOTI Tommaso

  Risposta. — Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, in relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.
  Il comune di Parma, nell'ambito delle misure adottate per affrontare le difficoltà economiche dei cittadini in stato di bisogno, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con delibera della giunta comunale n. 81 del 1° aprile 2020, ha approvato gli «Indirizzi per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020».
  La delibera indica, quali requisiti per l'accesso ai buoni spesa o alla distribuzione dei generi alimentari, una o più delle seguenti condizioni che devono essere dichiarate dal richiedente all'atto della presentazione della domanda:

   riduzione della prestazione lavorativa o perdita dell'occupazione con effetti significativi sul reddito familiare;

   disponibilità di somme depositate in conto corrente non superiori a 3.000 euro;

   condizione di assistenza, per il richiedente, fornita dai servizi sociali, a causa di condizioni economiche critiche e in assenza di un intervento di sostegno economico per il periodo relativo all'erogazione dei buoni spesa.

  La dichiarazione richiamata dall'interrogante – che subordina l'accesso dei richiedente al beneficio dei buoni pasto, a patto che lo stesso affermi di non aderire, tra l'altro, a ideologie nazifascista o con finalità antidemocratiche – è effettivamente apparsa nel format on line a completamento della domanda, nel riquadro delle autodichiarazioni.
  Più in particolare, al richiedente, oltre alla dichiarazione della veridicità di quanto dichiarato e alla liberatoria sulla
privacy e utilizzo dei dati a fini istituzionali, si chiedeva, appunto, di «riconoscersi nei principi costituzionali, di ripudiare fascismo e nazismo e di non professare e non fare propaganda di ideologie naziste, xenofobe, razziste e sessiste o in contrasto con la Costituzione».
  Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, tale formula è stata inserita per un mero errore materiale, poiché prevista dall'articolo 5 del Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini.
  Invero, lo stesso Regolamento chiarisce che tale disposizione non si applica agli «Interventi di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale». Il comune ha assicurato che, difatti, in tutti i moduli riguardanti l'accesso agli interventi sociali, tale dichiarazione non è mai stata prevista.
  Ad ogni modo, va rilevato come, a meno di 24 ore dalla pubblicazione, a seguito di segnalazione, il comune ha provveduto alla modifica dei modulo
on line, eliminando la predetta dichiarazione.
  L'amministrazione comunale, sentito anche dall'ispettorato per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel riconoscere il predetto errore materiale, ha ricondotto lo stesso all'eccezionale contesto emergenziale sanitario nel quale si è dovuto far fronte, In tempi strettissimi, a tutti i relativi adempimenti.
  Ha precisato, infine, che un
report dei flussi di domande della prima settimana di apertura (dal 3 al 10 aprile), ha fatto registrare un andamento «sostanzialmente costante e dei tutto indifferente alla presenza o meno del refuso».
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.