ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05195

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 326 del 15/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARBONARO ALESSANDRA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05195
presentato da
CARBONARO Alessandra
testo di
Mercoledì 15 aprile 2020, seduta n. 326

   CARBONARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   il decreto «Cura Italia» denota un approccio senz'altro condivisibile e un'attenzione specifica al settore dello spettacolo dal vivo. Tuttavia, permangono delle criticità in merito alla copertura di specifiche tipologie di lavoratori, tra cui gli intermittenti e quelli con contratto di prestazione occasionale;

   le disposizioni dell'autorità pubblica per arginare l'epidemia da Covid-19 hanno imposto le sospensioni di attività nel comparto dello spettacolo;

   il lavoro intermittente è per sua natura e per legge non prevedibile, la chiamata non può essere inferiore al giorno lavorativo e il fondo di integrazione salariale (Fis) non regola il pagamento dell'indennità per il lavoro intermittente;

   la circolare dell'Inps n. 47 del 28 marzo 2020 individua per i lavoratori intermittenti, ai fini dell'indennità di cassa integrazione in deroga, l'accesso a tale trattamento nei limiti delle giornate lavorate alla media dei 12 mesi precedenti, ma riconosce tale diritto ai sensi della circolare dell'Inps n. 41 del 2006, che dispone che, per le integrazioni salariali, tale diritto sia condizionato alla risposta alla chiamata. In sostanza, si riconosce tale diritto solo quando si avvia la procedura di chiamata del lavoratore e solo in quel caso, ovvero non nel caso attuale in cui i lavoratori non vengono chiamati, perché c'è una sospensione di attività determinata dalle disposizioni per arginare l'epidemia da Covid-19;

   le disposizioni emesse a seguito dell'epidemia da Covid-19 determinano, di fatto, l'impossibilità di effettuare chiamate di intermittenti;

   la circolare dell'Inps n. 47 del 28 marzo 2020, di fatto, impedisce ai lavoratori intermittenti di accedere a una tutela, sia per quanto riguarda il trattamento di cassa integrazione in deroga, limitando l'indennità ai sensi della circolare n. 41 del 2006, sia per il Fis, in quanto non stabilisce come sarà definita l'indennità in caso di ricorso al Fis medesimo. Il rischio concreto è che il Fis adotti la stessa misura prevista per gli intermittenti per la cassa integrazione in deroga. Nei fatti, quindi, queste tipologie di lavoratori restano esclusi da ogni tipo di tutela –:

   se i Ministri interrogati non intendano assumere le più opportune iniziative volte a sanare la situazione esposta in premessa e, nello specifico, per pervenire a un ulteriore chiarimento da parte dell'Inps in merito alla definizione di misure di calcolo che tengano conto della straordinarietà della fase, in analogia alle misure messe in campo dal Governo, per assicurare reali tutele ai lavoratori intermittenti.
(4-05195)