ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05169

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 325 del 09/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020
DE CARLO LUCA FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020
MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/04/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/04/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 16/04/2020
Stato iter:
13/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/11/2020
PATUANELLI STEFANO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/11/2020

CONCLUSO IL 13/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05169
presentato da
MANTOVANI Lucrezia Maria Benedetta
testo di
Giovedì 9 aprile 2020, seduta n. 325

   MANTOVANI, DEIDDA, ROTELLI, PRISCO, GALANTINO, CARETTA, BUTTI, LUCA DE CARLO, MONTARULI e CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il 26 marzo 2020, il Copasir, come risulta dalle pagine del quotidiano «Il Sole 24 Ore», ha sollecitato il Governo a varare «provvedimenti con le migliori risposte e risorse possibili», al fine di tutelare le realtà finanziarie e industriali strategiche;

   le performance dei titoli quotati nel listino Titoli Ftse Mib hanno portato quest'ultimo a soffrire, nell'ultimo mese, una consistente perdita percentuale a causa dell'instabilità dettata dall'emergenza Covid-19;

   il generale deprezzamento dei titoli presenti nel listino comporta una maggiore vulnerabilità di aziende strategiche, da cui può derivare un pregiudizio rispetto alla stabilità e all'autonomia di tutto il sistema Paese;

   al fine di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 dell'11 maggio 2012), cosiddetto golden power, è stata disciplinata la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni;

   il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 20 maggio 2019 ), ha introdotto, nel decreto-legge n. 21 del 2012, l'articolo 1-bis, che disciplina l'esercizio dei poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G;

   il 25 marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato degli orientamenti utili a garantire un approccio deciso, a livello di Unione europea, per quanto riguarda il controllo degli investimenti esteri in un periodo di crisi per la salute pubblica e di conseguente vulnerabilità economica;

   la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha dichiarato quanto segue: «il diritto europeo e quello nazionale ci danno gli strumenti per affrontare questa situazione e intendo sollecitare gli Stati membri ad avvalersene appieno»;

   il 2 aprile 2020 il Ministro dello sviluppo economico durante la trasmissione «Sono le venti» ha dichiarato, in merito al rischio scalata da parte di fondi esteri rispetto alle società quotate e delle imprese di Stato, che: «il Governo sta valutando tutte le misure necessarie» –:

   in che modo il Governo intenda procedere alla mappatura degli asset strategici minacciati da possibili «scalate» e di quali parametri intenda avvalersi per valutare il rischio di acquisizione da parte di gruppi stranieri rispetto ai settori attualmente esclusi dalla «golden power».
(4-05169)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 novembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 427
4-05169
presentata da
MANTOVANI Lucrezia Maria Benedetta

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti fanno riferimento alla necessità di tutelare le realtà finanziarie e industriali strategiche nazionali procedendo alla mappatura degli
asset strategici minacciati da possibili «scalate».
  Sul punto, gli interroganti correttamente richiamano il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni» (cosiddetto decreto
Golden Power), convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
  Per «poteri speciali» (
golden power) si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della «golden share» e «action spécifique» – previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese – e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  L'individuazione delle attività di rilevanza strategica e le disposizioni sul concreto esercizio dei poteri speciali è stata rimessa alla disciplina secondaria. Si fa riferimento, in particolare: al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, che individua le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108 (che adotta il Regolamento unico per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale); al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 (per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni); al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86 (per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).
  I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti
asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi «strategici» e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.
  Un ambito particolarmente interessato dalla disciplina del
golden power è quello relativo alle reti di comunicazione in tecnologia 5G. La flessibilità architetturale di tali reti, infatti, rende la sicurezza un tema complesso da gestire.
  Si è imposta infatti la necessità di individuare soluzioni, ivi comprese strategie per il controllo della filiera delle forniture di prodotti e sistemi che gli operatori di comunicazione elettronica utilizzano. La disciplina del 2012 è stata dunque ulteriormente novellata ed integrata in un quadro normativo più ampio.
  Gli interroganti richiamano, in particolare, il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, il quale aggiorna la normativa in materia di poteri speciali introducendovi l'articolo 1-
bis dedicato ai «Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G».
  Il citato articolo 1-
bis qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali.
  Il decreto
Golden Power, successivamente novellato come sopra esposto, dispone che le imprese notifichino, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, contratti o accordi sottoscritti con soggetti esterni all'Unione europea aventi ad oggetto l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G; sono soggetti a obbligo di notifica anche contratti o accordi inerenti alle acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla realizzazione o gestione delle reti in parola.
  Alla Presidenza del Consiglio dei ministri è poi conferito il potere speciale (
Golden Power) di esercizio eventuale del potere di veto o di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. L'autorità può svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.
  Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»), definisce gli aspetti generali per garantire un livello elevato di sicurezza delle infrastrutture ritenute fondamentali per le esigenze dello Stato e collega l'esercizio dei poteri speciali all'esito delle verifiche effettuate dal centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) per le attività di valutazione tecnica di sicurezza informatica. In particolare, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di
hardware e software da compiere secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. In questi casi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN.
  Inoltre, in relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, il decreto-legge prevede che i Ministeri in questione possano fare ricorso ad un proprio centro di valutazione abilitato ad effettuare e imporre verifiche, impiegando metodologie e
test definiti dal CVCN.
  Il citato decreto-legge n. 105 del 2019 prevede anche che le condizioni e le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati, qualora attinenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici in parola, possano essere modificate o integrate se, a seguito dell'operato dei centri di valutazione, emergano fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. A tale scopo, possono essere adottate misure aggiuntive necessarie alla tutela dei livelli di sicurezza, ivi compresa la sostituzione di apparati o prodotti.
  Sulla questione sollevata dagli interroganti è necessario richiamare anche il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» (cosiddetto Decreto Liquidità), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Infatti, il decreto Liquidità estende la normativa sul
Golden Power a tutti i settori individuati dal regolamento (UE) 452/2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, e, quindi, anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.
  Pertanto, potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione dell'interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo. Si potranno controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori,
cybersecurity.
  Per garantire la massima efficacia della norma è stato ampliato l'obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l'esercizio dei poteri speciali anche d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.
  Alla luce della ricostruzione normativa di cui sopra, con riferimento ai parametri che saranno adottati per valutare il rischio di acquisizione da parte di gruppi stranieri, nonché sulla mappatura degli
asset strategici minacciati da possibili «scalate», si sottolinea dunque che l'attuazione di tali disposizioni avverrà tramite adozione di specifici decreti del Presidente della Repubblica e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui iter è attualmente in corso.
Il Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli.