ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 323 del 02/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 02/04/2020
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 02/04/2020
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 02/04/2020
LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 02/04/2020
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 02/04/2020
VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 02/04/2020
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA FRATELLI D'ITALIA 02/04/2020
DE CARLO LUCA FRATELLI D'ITALIA 02/04/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/04/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/04/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/04/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05078
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Giovedì 2 aprile 2020, seduta n. 323

   DEIDDA, MASCHIO, GALANTINO, FERRO, LUCASELLI, ROTELLI, VARCHI, MANTOVANI e LUCA DE CARLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Governo, al fine di limitare gli effetti negativi sull'economia determinati dalle misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, ha previsto l'erogazione, in favore dei lavoratori dipendenti, della cassa integrazione, ordinaria e in deroga e, in favore dei lavori autonomi e liberi professionisti, il pagamento di un contributo, per il mese di marzo 2020, determinato nell'importo, comunque assolutamente esiguo, pari ad euro 600;

   in particolare, l'articolo 29 del citato decreto ha previsto il pagamento della predetta indennità anche in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, purché non titolari di pensione o di contratto di lavoro dipendente alla data di entrate in vigore del decreto;

   moltissimi lavoratori stagionali, parimenti, allo stato, impossibilitati a operare, non risultano inclusi tra quelli beneficiari delle suddette misure di sostegno, per il solo fatto di aver concluso la propria attività lavorativa antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale: e ciò nonostante medesimi lavoratori stagionali – non più coperti dall'indennità di disoccupazione, ormai integralmente consumata – vedano pregiudicata la ripresa della medesima attività, stante la crisi che, ormai quasi certamente, colpirà la prossima stagione estiva;

   in particolare, risultano esclusi dalla concessione della citata indennità i lavoratori stagionali aeroportuali – i quali, peraltro, da decenni, lavorano negli scali di tutta Italia, prevalentemente nel periodo compreso tra marzo e ottobre – che, proprio in ragione della crisi economica, anche conseguente alle limitazioni di movimento imposte sull'intero territorio nazionale, vedono compromessa la possibilità di essere richiamati al lavoro nei prossimi mesi;

   le conseguenze economiche della diffusione del Covid-19 non saranno limitate esclusivamente al periodo strettamente emergenziale, ma, per alcuni settori, e, in particolare, per tutti quelli legati al turismo, ricadranno sul medio e lungo periodo e, pertanto, occorre valutare misure di sostegno in favore di tutti quei lavoratori che, per tale ragione, saranno impossibilitati a riprendere la rispettiva attività lavorativa stagionale;

   l'esclusione dei lavoratori stagionali del comparto aeroportuale appare del tutto ingiustificata e, pertanto, appare necessario prevedere l'inclusione dei suindicati lavoratori, nonché di tutti quelli collegati, in qualsiasi modo, al turismo, tra i beneficiari delle citate misure –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intenda assumere affinché i lavoratori stagionali aeroportuali che non saranno richiamati dalle rispettive società di gestione degli scali in ragione della crisi conseguente alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in questione, godano delle indennità già previste per altre categorie dal decreto-legge n. 16 del 2020.
(4-05078)