ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04988

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 319 del 25/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 24/03/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 24/03/2020
Stato iter:
22/01/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2021
GUERINI LORENZO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2021

CONCLUSO IL 22/01/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04988
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Mercoledì 25 marzo 2020, seduta n. 319

   DEIDDA, GALANTINO, DONZELLI, FERRO, VARCHI, LUCASELLI, MOLLICONE, PRISCO, CARETTA, ROTELLI e CIABURRO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 e 9 marzo 2020 è stato previsto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, per l'intero territorio nazionale, l'assoluto divieto di mobilità, dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;

   l'articolo 3, comma 1, lett. m), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, ha previsto, altresì che, chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del medesimo decreto, abbia fatto ingresso in Italia, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione mondiale della sanità, debba comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;

   è stata, altresì, prevista l'estensione del divieto di spostamento dal proprio domicilio all'intero territorio nazionale, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute e che le verifiche relative al rispetto di tale divieto sono state demandate a tutte le forze dell'ordine operanti nei singoli territori;

   le citate disposizioni seguono altresì la dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale e l'evolversi dell'epidemia in questione, nonostante le misure adottate, imporrebbe il pieno utilizzo di tutte le risorse umane a disposizione del Ministero della difesa, per garantire maggiormente la tutela della salute pubblica;

   appare necessario – al fine di rafforzare il contingente attualmente impegnato per fronteggiare l'emergenza in questione – prevedere la conferma, almeno per un anno, di tutto il personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, prossimi al congedo, evitando il disperdersi di esperienze e di personale già formato e pronto all'impiego, anche in ragione del fatto che tutte le prove concorsuali risultano sospese, così come tutti i corsi attivi nelle scuole accademiche –:

   se sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intenda assumere al fine di consentire la conferma, almeno per un anno, di tutto il personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, prossimi al congedo, al fine di garantire un maggiore supporto al personale già impegnato nel fronteggiare l'emergenza in questione.
(4-04988)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 gennaio 2021
nell'allegato B della seduta n. 455
4-04988
presentata da
DEIDDA Salvatore

  Risposta. — L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato, in tema di reclutamento di personale, una sospensione di tutte le procedure concorsuali, nonché il congelamento degli incorporamenti già previsti, con inclusione delle procedure di immissione dei volontari in ferma quadriennale (VFP 4) nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente.
  In tale situazione, al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle attività di reclutamento e salvaguardare, al contempo, il mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, la Difesa ha da subito avviato gli opportuni approfondimenti a carattere interforze per introdurre, in deroga a quanto stabilito dai rispettivi decreti ministeriali, misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità alle forze armate in materia di reclutamento del proprio personale.
  Le proposte scaturite da tali approfondimenti sono state recepite nel «decreto Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) che ha previsto disposizioni per superare l'attuale contingenza, anche attraverso integrazioni al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2020).
  In particolare, per quanto concerne le procedure di reclutamento, l'articolo 259 del citato «decreto Rilancio» ha introdotto disposizioni
ad hoc per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di prescrizioni tecniche – regolarmente emanate dal Ministero della salute il 6 luglio 2020 – finalizzate a garantire la tutela della salute dei candidati.
  In conformità alle succitate disposizioni normative, sono ripresi i principali concorsi banditi dalle Forze armate.
  Per ciò che attiene al prolungamento della ferma per i volontari, l'articolo 21 del citato decreto ha introdotto l'articolo 2204-
ter al codice dell'ordinamento militare, che consente:

   ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di essere ammessi ad un ulteriore prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e su proposta della Forza armata di appartenenza;

   ai volontari giunti al termine del secondo periodo di rafferma biennale (VFP4) che negli anni 2020-2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, di essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, evitando in tal modo che il blocco delle procedure dovuto all'emergenza COVID-19 possa provocare il congedo di tale personale.

  Infine, riguardo alle categorie degli ufficiali di complemento e in ferma prefissata, la normativa vigente prevede, comunque, la possibilità dei richiami in servizio degli ufficiali ausiliari nelle Forze di completamento, nella cui fattispecie giuridica rientrano le categorie in questione.
Il Ministro della difesa: Lorenzo Guerini.