ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04942

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 317 del 11/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: PATASSINI TULLIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
BASINI GIUSEPPE LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
DE ANGELIS SARA LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
LATINI GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
SALTAMARTINI BARBARA LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020
ZICCHIERI FRANCESCO LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/03/2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/03/2020
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 19/03/2020
Stato iter:
24/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2020
PATUANELLI STEFANO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/07/2020

CONCLUSO IL 24/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04942
presentato da
PATASSINI Tullio
testo di
Mercoledì 11 marzo 2020, seduta n. 317

   PATASSINI, D'ERAMO, BELLACHIOMA, BASINI, CAPARVI, DE ANGELIS, DURIGON, GERARDI, LATINI, MARCHETTI, PAOLINI, SALTAMARTINI e ZICCHIERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito delle provvidenze e agevolazioni previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e successive modificazioni, per i territori dei comuni interessati dalle ripetute scosse sismiche che hanno colpito il centro Italia, come elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis, il comma 2 dell'articolo 48 del citato decreto-legge ha previsto la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze «dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia»;

   la norma ha autorizzato l'autorità di regolazione a disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e a introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria;

   il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto, con l'articolo 8, comma 1-ter, che «Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016»;

   pertanto, la proroga concessa per il pagamento delle bollette sospese ha riguardato esclusivamente i fabbricati dichiarati inagibili e non quelli con danni lievi;

   l'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente (Arera), con delibera n. 587/2018/r/com, ha previsto la ripresa entro il 31 marzo 2020 della fatturazione sospesa a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, con l'applicazione di una rateizzazione di 36 mesi;

   tuttavia, è lampante che l'importo di tutte le utenze sospese sarà troppo alto da pagare e che le famiglie, imprese e professionisti, ancora in crisi per un'economia tormentata e per la ricostruzione che ancora stenta a partire, non potrebbero sopportare una rateizzazione di 36 mesi, come prevede l'Arera, perché le rate si dimostrerebbero insostenibili per il proprio reddito –:

   se i Ministri interrogati intendano adottare le opportune iniziative di competenza, sul piano normativo, affinché l'Arera sia autorizzata a disciplinare con propri provvedimenti le modalità di rateizzazione delle fatture emesse o da emettere per le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, relative ai fabbricati ricadenti nei territori dei comuni colpiti dal terremoto del Centro Italia non dichiarati inagibili, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni, prevedendo una rateizzazione più lunga, per un minimo di 60 mensilità.
(4-04942)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 24 luglio 2020
nell'allegato B della seduta n. 379
4-04942
presentata da
PATASSINI Tullio

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti fanno riferimento alla sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture per le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, delle assicurazioni e della telefonia a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma del 2016, nonché alla successiva rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi.
  Come correttamente riportato dagli interroganti, l'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in proposito prevede: «Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas [...], nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione [...] introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 [...] ovvero dal 26 ottobre 2016 [...] dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo [...]. l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi [...] ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria» (comma 2).
  Ancora, il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dispone, al suo articolo 8, comma 1-
ter, che le autorità di regolazione competenti proroghino fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dal sopra richiamato articolo 48, comma 2.
  Infine, il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: «Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda [...], la sospensione [...] è differita alla data del 31 dicembre 2020» (comma 24). «Le autorità di regolazione [...] disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonché del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni [... interessati ...], individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo» (articolo 2-
bis).
  Sul punto si rappresenta che, con delibera 54/2020/R/COM del 3 marzo 2020, recante «Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019», l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha aggiornato il quadro regolatorio relativo ai pagamenti delle bollette dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016, prorogando al 31 dicembre 2020 le agevolazioni tariffarie già introdotte, con riferimento ai soli fabbricati inagibili, nonché il termine per la sospensione delle fatture; e spostando al 31 marzo 2021 l'emissione della relativa fattura di conguaglio.
  In conformità a quanto disposto dal già citato articolo 2-
bis, comma 25, del decreto-legge n. 148 del 2017, il periodo di rateizzazione delle fatture sospese era stato portato da 24 a 36 mesi, senza applicazione di interessi a carico dei clienti e fatta salva la possibilità per questi ultimi di corrispondere gli importi dovuti secondo i normali termini ovvero di concordare un piano inferiore di rientro con il proprio fornitore. In tal ultimo caso, si evidenzia che i pagamenti delle fatture sospese dovrebbero essere corrisposte in 36 rate.
  Ciò premesso, alla luce della situazione emergenziale che si è venuta a determinare a seguito della pandemia da Covid-19, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministero dello sviluppo economico terrà in considerazione ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo, al fine di rendere meno difficoltosa la corresponsione delle fatture sospese in parola, al fine di garantire una piena e rapida ripresa della situazione economica delle famiglie e imprese colpite dal sisma del 2016.

Il Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli.