ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04890

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 315 del 04/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: TORTO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/03/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 04/03/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04890
presentato da
TORTO Daniela
testo di
Mercoledì 4 marzo 2020, seduta n. 315

   TORTO. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95, circa il riordino della carriera delle forze di polizia, è stata introdotta una nuova tabella di corrispondenza dei ruoli militari a quelli civili a decorrere dal 1° gennaio 2018;

   gli effetti dell'applicazione della nuova tabella si possono desumere dall'esame di alcuni contratti di lavoro: ad esempio, un maresciallo capo transitato nel 2003 assumeva la qualifica funzionale ex B3, ora area II, F3 (fasce da F3 a F6), mentre un maresciallo capo, che transiterà dal 1° gennaio 2018, assumerà da subito la qualifica funzionale apicale nell'area II di F6, determinando una grave incongruenza e diseguaglianza, anche di natura economica, tra pari grado transitati in epoche diverse;

   quanto sopra riportato è già stato oggetto dell'interrogazione della sottoscritta al Ministro interrogato n. 4-02137; il Governo ha fornito risposta affermando che: «Pertanto, si evidenzia che l'applicazione della nuova tabella, pur comportando l'inquadramento in fasce retributive più alte, non implica alcun pregiudizio economico nei confronti di coloro che transitarono in epoche pregresse. Ciò in quanto la normativa prevede che il personale che transita nei ruoli civili mantenga lo stesso trattamento economico goduto da militare»;

   solo nell'immediato la parte economica può apparire estranea alla tempistica del transito (ante o post 1° gennaio 2018), se si considerano le indennità stipendiali aggiuntive, attribuite in base a coefficienti di fascia;

   aspetto economico a parte, l'attribuzione di una qualifica non è solo una questione di prestigio (lecitamente reclamabile), ma è anche foriera di prospettive e chance economicamente valutabili anche ai fini pensionistici; pertanto, il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95, genera una gravissima disparità di inquadramento amministrativo e funzionale;

   rendere uniforme l'applicazione della tabella a tutti i militari nel tempo transitati, considerato che sotto il profilo economico sembra non profilarsi alcuna differenza di rilievo, eliminerebbe la disparità di trattamento sotto il profilo eziologico nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione;

   coloro che sono transitati nei ruoli civili a seguito del giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato per infermità incidentalmente occorse, sfortunati per non poter proseguire la carriera militare, hanno continuato ad assolvere ai compiti istituzionali, a tutela degli interessi del nostro Paese, e non hanno potuto fruire della equiparazione prevista dalla tabella H di cui all'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, riportando quanto maturato onestamente legittimamente nella precedente carriera militare ai fini dei calcoli pensionistici –:

   se il Governo intenda adottare iniziative per modificare i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 29 maggio 2017, nella parte in cui prevedono quale data di decorrenza della nuova tabella di equiparazione il 1° gennaio 2018, applicando la tabella di cui ai sopracitati decreti legislativi a tutti i militari transitati in ogni tempo;

   se il Governo intenda adottare iniziative per restituire a chi non ha potuto fruire della equiparazione prevista dalla tabella H di cui all'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017 quanto maturato onestamente e legittimamente nella precedente carriera militare ai fini dei calcoli pensionistici.
(4-04890)