ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04873

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 314 del 03/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 03/03/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 03/03/2020
Stato iter:
14/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/10/2020

CONCLUSO IL 14/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04873
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo l'articolo 18 delle «regole penitenziarie europee», «ogni detenuto, di regola, deve poter disporre durante la notte di una cella individuale, tranne quando si consideri preferibile per lui che condivida la cella con altri detenuti»; il punto 6 dello stesso articolo prevede che «una cella deve essere condivisa unicamente se è predisposta per l'uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti atti a convivere»;

   l'articolo 22 del codice penale stabilisce che «la pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno»;

   l'articolo 6 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), al comma 5, stabilisce che «fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti»;

   l'interrogante è a conoscenza del fatto che alcuni detenuti ergastolani del carcere di Parma sono stati assegnati in celle singole dove però sono costretti a vivere in due: si veda articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio del 29 ottobre 2019 in cui il giornalista Damiano Aliprandi dà la notizia della protesta degli ergastolani trasferiti da Voghera a Parma, puniti con l'isolamento in «cella liscia» per essersi rifiutati di condividere la cella con un altro detenuto;

   secondo l'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975 richiamato dalla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 7 febbraio 1992, lettera w), le stanze di pernottamento in carcere, debbono avere una superficie quadrata di 9 metri quadrati se per una persona, e di 14 metri quadrati se per due persone;

   le stanze detentive del carcere di Parma, progettate per ospitare una persona, misurano 9,63 metri quadrati;

   il tribunale di sorveglianza di Bologna ha riconosciuto il rimedio risarcitorio previsto dall'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario al detenuto M.D. per il periodo in cui nel carcere di Parma è stato costretto a convivere con un altro detenuto nella stanza detentiva singola (si veda allegato, pagina 4) ravvisando la violazione dell'articolo 3 della Cedu –:

   se sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

   se ritenga di dover adottare le iniziative di competenza per assicurare ai condannati alla pena dell'ergastolo detenuti nel carcere di Parma la possibilità di usufruire di una cella individuale.
(4-04873)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 408
4-04873
presentata da
GIACHETTI Roberto

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, premesso il richiamo all'articolo 18 delle regole penitenziarie europee circa il diritto di usufruire, durante la notte, di cella singola, l'articolo 22 codice penale inerente l'esecuzione della pena dell'ergastolo e dell'isolamento notturno, l'articolo 6 dell'ordinamento penitenziario, legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), l'articolo 2 del decreto ministeriale sanità del 5 luglio 1975 circa la superficie delle celle singole e collettive, e richiamato altresì il contenuto di un articolo di stampa pubblicato in data 29 ottobre 2019 sul quotidiano Il Dubbio, riferisce di essere a conoscenza che nel carcere di Parma alcuni detenuti condannati all'ergastolo, pur assegnati a celle singole, sono però costretti a viverci in due, quindi che a seguito della protesta di taluni ergastolani trasferiti dal carcere di Voghera a quello di Parma, questi sarebbero stati «puniti» con l'isolamento in «cella liscia» per essersi rifiutati di condividere la cella con altro detenuto.
  Infine riferisce del riconoscimento, da parte del tribunale di sorveglianza di Bologna, del rimedio risarcitorio di cui all'articolo 35-
ter dell'ordinamento penitenziario, al detenuto M. D. per essere stato costretto a convivere con altro detenuto in cella singola, in violazione dell'articolo 3 della Cedu.
  Orbene, in via preliminare corre l'obbligo di evidenziare che l'amministrazione opera senza sosta nel reperire spazi detentivi da destinare al circuito alta sicurezza 3 e così deflazionare le sedi penitenziarie del sud Italia, anche favorendo l'allontanamento dei detenuti appartenenti alla criminalità organizzata dai territori di radicamento e attività di sodalizio mafioso di appartenenza.
  In tal ottica, nel mese di settembre 2019, è stata disposta la conversione delle due sezioni Alta sicurezza 1 (As1), presenti nella casa circondariale di Voghera (ospitanti 51 detenuti), in circuito Alta sicurezza 3 (AS3), così recuperando 94 posti per tale sottocircuito.
  Di conseguenza, 11 detenuti As1 (dei 51 presenti a Voghera), in prevalenza ergastolani, sono stati trasferiti presso la casa reclusione di Parma, considerato che presso questa struttura vi è, ad oggi, un'apposita sezione destinata al contenimento dei detenuti.
  Sin dal loro ingresso presso l'istituto di Parma, diversi di questi, con aggiunta di due detenuti As3 (per un totale di n. 9 detenuti), mettevano in atto reiterate manifestazioni di protesta mediante battitura delle inferriate, rifiutandosi di essere allocati in sezione ordinaria con altri detenuti, ritenendo inadeguata la superficie in metri quadri a loro destinata e ritenendo che in quanto ergastolani, vantassero il diritto alla stanza singola.
  La direzione del carcere, in ragione dei gravi comportamenti messi in atto ne richiedeva l'allontanamento presso altre sedi, adottando i necessari provvedimenti di natura disciplinare, compresa la convocazione del consiglio di disciplina integrato relativamente ad alcuni detenuti, onde acquisire il parere per l'eventuale applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-
bis dell'ordinamento penitenziario.
  Nessun trasferimento veniva poi effettuato, atteso che tutte le strutture dotate di sezioni As1 non consentono, allo stato, l'allogazione dei detenuti ivi presenti in camere di pernottamento singole.
  Veniva loro rappresentato, altresì, che il diritto alla camera singola non fosse un vero e proprio diritto soggettivo, laddove le condizioni logistiche e strutturali non lo consentano, e che tale atteggiamento, oltre che rilevante sotto un profilo disciplinare, rappresentava una regressione nel percorso trattamentale avviato.
  Sul punto, plurime risultano le pronunzie della Suprema Corte di cassazione che, chiamata valutare il contenuto delle ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza con le quali venivano rigettati i reclami proposti dai detenuti per l'omessa attuazione dell'isolamento notturno, ha affermato il principio di diritto per cui «l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, così come quello diurno, che rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una sanzione vera e propria, non può considerarsi oggetto di un diritto soggettivo azionabile dall'interessato. Ne consegue che è legittimo il rigetto di istanza presentata dal condannato alla pena dell'ergastolo e mirante a ottenere, in costanza della sua esecuzione, l'isolamento notturno».
  Inizialmente, nonostante gli sforzi nell'attuare un'opera di convincimento a salire nella sezione ordinaria, tutti i detenuti coinvolti, fatta eccezione per uno di loro, sono stati allocati presso la sezione Iride, deputata all'isolamento dei soggetti appartenenti al circuito alta sicurezza e quindi dotata di celle singole ove, alla data del 15 marzo 2020, erano presenti 7 detenuti (di cui 6 As1 e 1 As3).
  Le stanze del reparto Iride, in ogni caso, sono rispondenti alle caratteristiche delle restanti stanze dei reparti ordinari e, quindi, assicurano gli standard minimi di sicurezza, igiene e abitabilità previsti dalla vigente normativa in materia.
  Successivamente, tutti i detenuti interessati, ad esclusione di uno solo, dopo gli interventi delle varie figure del penitenziario, hanno inteso interrompere il tipo di protesta/pretesa e si trovano assegnati nel reparto destinato al circuito alta sicurezza 1 in camera doppia.
  Quanto alle cosiddette «celle lisce», evidentemente si fa riferimento ad alcune stanze prive di televisore e con tavolo in pietra, senza altro tipo di limitazione.
  Ad ogni modo, con disposizione del 25 settembre 2019, le camere in questione sono state chiuse e soggette a lavori di adeguamento, compresa la dotazione di TV.
  Pertanto, non risulta corretta l'informazione circa «l'essere stati puniti con l'isolamento in cella liscia».
  Relativamente al detenuto indicato dall'interrogante con le iniziali M. D., fermi i dubbi sull'esatta identità, risulta come presso l'istituto penitenziario di Parma, sussistono due persone con nominativo portante le citate iniziali e solo uno che ha presentato reclamo giurisdizionale
sub articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, accolto in parte, ma non in riferimento al periodo di detenzione presso la casa di reclusione di Parma.
  

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.