Legislatura: 18Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Primo firmatario: RADUZZI RAPHAEL
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020 GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020 MANIERO ALVISE MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020 MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020 MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020 TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020 ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/02/2020
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/03/2020
RADUZZI, CURRÒ, GIULIODORI, MANIERO, MARTINCIGLIO, MIGLIORINO, TRANO, ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1-bis, del Testo unico bancario (Tub), le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possano costituire autonomi gruppi bancari, ovvero, in alternativa, possono adottare un sistema di tutela istituzionale;
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono disciplinate dall'articolo 159 del Tub. Oltre alle province autonome di Trento e Bolzano, anche tutte le altre regioni a statuto speciale hanno disciplinato le competenze in materia bancaria ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 159 del Tub e in linea con le previsioni del proprio statuto;
la facoltà, prevista dal suddetto articolo 37-bis del Tub, di costituire un gruppo bancario autonomo ovvero un sistema di tutela istituzionale per le sole province autonome di Trento e Bolzano non risulterebbe, ad avviso dell'interrogante, conforme con le disposizioni di cui all'articolo 159 del Tub medesimo, all'articolo 116 della Costituzione e alle disposizioni degli statuti speciali;
considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 ha equiparato, di fatto, la competenza delle regioni a statuto ordinario in materia di banche a carattere regionale di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle competenze delle regioni e delle province a statuto speciale, si desume che il mancato riconoscimento della facoltà di cui al suddetto articolo 37-bis del Tub di costituire un gruppo bancario autonomo ovvero un sistema di tutela istituzionale, anche per le regioni a statuto ordinario che abbiano istituito, ovvero siano in atto di istituire, un albo delle banche a carattere regionale, non risulterebbe conforme con le disposizioni di cui all'articolo 159 del Tub e all'articolo 117 della Costituzione (e al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171) –:
se intenda adottare iniziative normative per attribuire la facoltà di costituire un gruppo bancario autonomo, ovvero un sistema di tutela istituzionale anche alle banche di credito cooperativo (Bcc) ubicate nelle regioni a statuto speciale e ordinario, al fine di evitare una potenziale questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del Tub.
(4-04846)