ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04846

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: RADUZZI RAPHAEL
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020
MANIERO ALVISE MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020
ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/02/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/03/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04846
presentato da
RADUZZI Raphael
testo presentato
Giovedì 27 febbraio 2020
modificato
Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

   RADUZZI, CURRÒ, GIULIODORI, MANIERO, MARTINCIGLIO, MIGLIORINO, TRANO, ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1-bis, del Testo unico bancario (Tub), le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possano costituire autonomi gruppi bancari, ovvero, in alternativa, possono adottare un sistema di tutela istituzionale;

   le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono disciplinate dall'articolo 159 del Tub. Oltre alle province autonome di Trento e Bolzano, anche tutte le altre regioni a statuto speciale hanno disciplinato le competenze in materia bancaria ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 159 del Tub e in linea con le previsioni del proprio statuto;

   la facoltà, prevista dal suddetto articolo 37-bis del Tub, di costituire un gruppo bancario autonomo ovvero un sistema di tutela istituzionale per le sole province autonome di Trento e Bolzano non risulterebbe, ad avviso dell'interrogante, conforme con le disposizioni di cui all'articolo 159 del Tub medesimo, all'articolo 116 della Costituzione e alle disposizioni degli statuti speciali;

   considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 ha equiparato, di fatto, la competenza delle regioni a statuto ordinario in materia di banche a carattere regionale di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle competenze delle regioni e delle province a statuto speciale, si desume che il mancato riconoscimento della facoltà di cui al suddetto articolo 37-bis del Tub di costituire un gruppo bancario autonomo ovvero un sistema di tutela istituzionale, anche per le regioni a statuto ordinario che abbiano istituito, ovvero siano in atto di istituire, un albo delle banche a carattere regionale, non risulterebbe conforme con le disposizioni di cui all'articolo 159 del Tub e all'articolo 117 della Costituzione (e al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171) –:

   se intenda adottare iniziative normative per attribuire la facoltà di costituire un gruppo bancario autonomo, ovvero un sistema di tutela istituzionale anche alle banche di credito cooperativo (Bcc) ubicate nelle regioni a statuto speciale e ordinario, al fine di evitare una potenziale questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del Tub.
(4-04846)