ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04766

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 307 del 19/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: PALAZZOTTO ERASMO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 19/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI 19/02/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/02/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04766
presentato da
PALAZZOTTO Erasmo
testo di
Mercoledì 19 febbraio 2020, seduta n. 307

   PALAZZOTTO e CONTE. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 «disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» (Tusg), dispone l'adeguamento periodico triennale degli onorari fissi, variabili e a tempo, legandolo, alle rilevazioni Istat;

   la stessa norma ne subordina la concreta operatività all'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze;

   il sistema di liquidazione degli onorari degli ausiliari risulta disciplinato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in combinato disposto con l'articolo 4 della legge n. 319 del 1980, così come modificato con il decreto ministeriale 30 maggio 2002;

   da quasi 18 anni i Ministeri competenti non avrebbero proceduto agli adempimenti indicati dalla richiamata normativa e l'ultimo adeguamento sarebbe stato disposto con il citato decreto 30 maggio 2002 recante «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale»;

   il sistema normativo in argomento, se da un lato, dispone un doveroso adeguamento triennale agganciato agli indici Istat, dall'altro fa dipendere l'operatività dell'adeguamento da un provvedimento amministrativo privo di automatismi e attualmente caratterizzato da un'inadempienza amministrativa divenuta cronica;

   dall'ordinanza n. 97 del 22 gennaio 2019 del tribunale di Torino si apprende che:

    il mancato adeguamento dei compensi degli ausiliari ex art. 54 TUSG è stato più volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale e da ultimo con le sentenze n. 178/2017 e n. 192/2015 citate anche dalla sentenza n. 224/2018 ove, tra gli altri, è stato definito una «inerzia amministrativa» a seguito della quale «la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risulta ormai seriamente sproporzionata per difetto», anche a voler considerare che la misura degli onorari rapportata alle vigenti tariffe professionali, deve essere contemperata in relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta;

   la Corte ha poi fatto salva l'eventualità che sopravvenga una complessiva ridefinizione della materia a opera del legislatore, tale da implicare il superamento del meccanismo di adeguamento cui si riferisce l'articolo 54 del Tusg, ma ciò non è ancora avvenuto;

   ritenuto che l'adeguamento in argomento sia doveroso e non dipendente da valutazioni discrezionali, si sottolinea, inoltre, come la periodicità triennale sia stata disposta dal legislatore, per assicurarne – evidentemente – la compatibilità con le esigenze di contenimento della spesa pubblica;

   la Corte Costituzionale (sentenza n. 192/2015) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, «[...] come introdotto dall'articolo 1, comma 606, lettera b), della legge 147/2013, [...] nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002» –:

   se siano a conoscenza dell'ammontare dell'aumento dei compensi e di quale sarebbe il loro valore attuale qualora l'adeguamento prescritto fosse stato effettuato con la periodicità dovuta, tenendo conto della variazione Istat accertata ogni triennio dal 2002 a oggi;

   se si intenda adottare, nel corso del corrente anno, il decreto dirigenziale citato in premessa che costituisce condizione necessaria per l'operatività dell'adeguamento in argomento;

   se il Ministro della giustizia, anche considerata l'inadempienza in riferimento all'adozione del decreto di cui al citato articolo 54, intenda adottare le iniziative utili al superamento delle evidenziate criticità che caratterizzano il vigente meccanismo di adeguamento;

   quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare per rendere coerente il vigente impianto normativo con i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2015.
(4-04766)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

provvedimento amministrativo