ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04686

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 302 del 11/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/02/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/02/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04686
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Martedì 11 febbraio 2020, seduta n. 302

   GRIBAUDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 ha introdotto un'agevolazione in tema di ricerca e sviluppo la quale riconosce ai contribuenti un credito d'imposta commisurato all'eccedenza degli investimenti agevolati effettuati nei periodi d'imposta 2015-2020 rispetto alla media degli stessi investimenti, realizzati nei periodi 2012-2014, in base ad una serie di requisiti;

   tale agevolazione è stato oggetto nel corso del tempo di diversi interventi normativi e di prassi dell'amministrazione finanziaria, fra cui le novità introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 87 del 2018 e dalla legge di bilancio 2019, nonché taluni recenti chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria, quale in particolare la risoluzione n. 40 del 2 aprile 2019;

   l'aspetto innovativo della risoluzione n. 40 consisterebbe nel fatto che il miglioramento significativo deve scaturire dall'impiego di conoscenze nuove per il settore di riferimento, con conseguente irrilevanza dei miglioramenti che, pur se significativi, derivano dall'utilizzo di conoscenze già diffuse nello stesso settore di riferimento dell'impresa;

   una delle maggiori criticità che le imprese incontrano in questa materia riguarda l'individuazione delle cosiddette attività agevolate, la cui verifica richiede, infatti, valutazioni di carattere eminentemente tecnico e particolarmente complesse. Basti pensare che, nonostante le imprese si avvalgano a tal fine di soggetti terzi altamente qualificati – e, in particolare, di professionisti – non sono infrequenti i casi in cui su una medesima fattispecie si registra una diversità di vedute in termini di qualificazione dell'attività svolta dall'impresa;

   particolare preoccupazione si rileva da parte delle imprese che affermano come le varie unità dell'Agenzia delle entrate, qualora ritengano che le attività in relazione alle quali l'impresa ha invocato (e fruito) del beneficio in esame non rientrino nel novero delle cosiddette attività agevolate, applicano automaticamente, a prescindere cioè da ogni altra considerazione, la sanzione prevista in caso di utilizzo di crediti inesistenti – e, cioè, quella contemplata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 secondo cui «Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi» – e non, dunque, quella di minore entità che trova applicazione in caso di crediti non spettanti, pari al 30 per cento del credito utilizzato in compensazione;

   ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000, l'indebita compensazione di crediti per un ammontare annuo superiore a 50.000 euro, è punita con la «reclusione da sei mesi a due anni» in caso di utilizzo di crediti non spettanti (articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000) e con la «reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» nella diversa ipotesi in cui ad essere utilizzato sia un credito inesistente (articolo 10-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000);

   la previsione di sanzioni in caso di errori di tipo valutativo incide negativamente sulla propensione delle imprese ad attuare gli investimenti che il legislatore intende incentivare. Sarebbe opportuno prevedere un sistema nel quale le imprese che intendono avvalersi di queste agevolazioni si dotino di apposita documentazione che, se consegnata all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, le ponga al riparo da sanzioni, come avviene in tema di cosiddetti prezzi di trasferimento;

   la sanzione più appropriata, sia da un punto di vista logico sistematico che da un punto di vista equitativo, dovrebbe essere quella prevista per il credito non spettante, mentre quella più grave per il credito inesistente dovrebbe trovare applicazione solo nelle più circoscritte ipotesi connotate da fraudolenza –:

   quali iniziative il Governo intenda adottare, anche a carattere normativo, per evitare che la previsione di pesanti sanzioni per errori di carattere valutativo incida negativamente sull'utilizzo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.
(4-04686)