ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04663

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 701 del 07/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 06/02/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/02/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04663
presentato da
FRATOIANNI Nicola
testo di
Venerdì 7 febbraio 2020, seduta n. 301

   FRATOIANNI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha esteso i benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, autorizzando la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

   con la circolare n. 119 del 19 agosto 2019 l'Inps spiega che possono accedere al beneficio i soggetti che abbiano prestato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Il beneficio consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto: a) fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell'1,5, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; b) successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell'1,25, ai soli fini della misura del trattamento pensionistico;

   al termine della circolare si evidenzia che «con successivo messaggio saranno fornite indicazioni procedurali per il riconoscimento del beneficio in parola». Dunque, l'Inps avrebbe dovuto fornire alle sue sedi periferiche le istruzioni operative necessarie all'accoglimento delle domande presentate, ma tali istruzioni ad oggi non risultano ancora trasmesse;

   appare evidente che tale situazione lede il diritto delle persone interessate, le quali per anni hanno atteso una risposta dalle istituzioni –:

   se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, affinché l'Inps renda effettivo un diritto riconosciuto per legge.
(4-04663)