ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04473

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 289 del 15/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: CARFAGNA MARIA ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/01/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/01/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 15/01/2020
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04473
presentato da
CARFAGNA Maria Rosaria
testo di
Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

   CARFAGNA e PAOLO RUSSO. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   alle scuole di specializzazione di area sanitaria possono accedere anche soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, tra cui la laurea magistrale in biologia (LM6);

   la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria possiede particolare valenza dal punto di vista formativo e professionale e costituisce, contestualmente, uno strumento, fondamentale per ampliare le possibilità di sbocchi lavorativi in quanto il possesso del titolo di specialista costituisce requisito indispensabile per partecipare ai concorsi del Servizio sanitario nazionale;

   nelle scuole di specializzazione viene applicato un ordinamento didattico unico che prevede sia per i laureati in medicina che per i laureati in discipline diverse pari-impegno sia in termini di impegno didattico, durata dei corsi, frequenza dei tirocini;

   lo status economico e contrattuale degli specializzandi medici delle scuole di specializzazione di medicina appare però completamente diverso rispetto a quello degli specializzandi «non medici», nonostante l'accesso a tali scuole avvenga per tutti esclusivamente tramite concorso pubblico;

   per i laureati in medicina la normativa vigente prevede la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, con durata pari a quella del corso, che prevede un trattamento economico pari a 25 mila euro per i primi due anni di specializzazione e a 26 mila per gli altri tre; tali soggetti sono inoltre destinatari di una copertura previdenziale e del riconoscimento della maternità;

   per gli specializzandi non medici non è previsto alcun inquadramento contrattuale, né tanto meno economico e questi sono inoltre tenuti a pagare la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse di iscrizione alla scuola di specializzazione;

   appare evidente che da questa disparità di trattamento ne deriva grave nocumento per i laureati in materie diverse da medicina che si vedono costretti ad affrontare ingenti spese per specializzarsi con le conseguenti difficoltà economiche che ciò comporta per un neo laureato;

   tale disparità di trattamento appare agli interroganti in evidente contrasto con il principio di eguaglianza in quanto inficia il libero esercizio del diritto di scelta di formazione professionale, a parità di condizioni;

   in tempi in cui si registra la carenza di personale sanitario specializzato per assicurare il diritto alla salute dei cittadini, non viene adeguatamente sostenuta e valorizzata l'attività svolta da specialisti e specializzandi biologi all'interno dei laboratori diagnostici del Servizio sanitario nazionale;

   merita inoltre, ricordare che il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia nel 2002, evidenziando la sussistenza di un diritto di tali categorie a ricevere un compenso in quanto «La frequenza delle scuole di specializzazione, per l'impegno a tempo pieno che comporta e le incompatibilità con ogni altra attività lavorativa, è attività necessariamente retributiva e, conseguentemente, non possono essere ammessi frequentare le scuole di specializzazioni laureati che non godono di (...) contratto annuale di formazione-lavoro»;

   in tal senso, il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato nel 2013, imponendo di fatto ai Ministeri l'obbligo di retribuire gli specializzandi, in osservanza dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000;

   il decreto-legge n. 42 del 2016 ha stabilito, all'articolo 2-bis, che, «nelle more di una definizione organica della materia», le scuole di specializzazione non-mediche debbano essere attivate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica –:

   se il Governo non ritenga di dover intervenire nel più breve tempo possibile, nell'ambito della rivisitazione organica della materia di cui al decreto-legge n. 42 del 2016, adottando le necessarie iniziative normative finalizzate a prevedere un adeguato trattamento contrattuale ed economico per gli specializzandi non medici, eliminando così una palese e ingiusta disparità di trattamento per la formazione di professionisti giuridicamente equiparati agli specializzandi medici ma mai riconosciuti tali.
(4-04473)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istruzione medica

insegnamento superiore

formazione professionale