ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04446

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 286 del 10/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: BENIGNI STEFANO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Data firma: 10/01/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/01/2020
Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04446
presentato da
BENIGNI Stefano
testo di
Venerdì 10 gennaio 2020, seduta n. 286

   BENIGNI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato;

   l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado del processo e, in ambito penale, altresì nella fase delle indagini;

   per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 (decreto ministeriale 16 gennaio 2018). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla loro somma, salvo che gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;

   possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: a) cittadini italiani; b) stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; c) apolidi; d) enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica;

   in alcuni casi, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata quando: a) la persona offesa dai reati ex articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati ex articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge; b) il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 4 maggio 1983, n. 184, e di avvalersi del gratuito patrocinio; c) i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio gratuito, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato;

   la domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente, che valuta la fondatezza delle pretese da fa valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità. Poi trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'ufficio delle entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. Se il consiglio dell'Ordine respinge l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto;

   dopo il provvedimento di ammissione l'interessato può nominare un difensore, scegliendolo dall'elenco degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio gratuito appositamente approntati dal consiglio dell'Ordine;

   ultimamente, a quanto consta all'interrogante, si registrano gravi ritardi, anche di anni, soprattutto con riferimento ai professionisti iscritti all'Albo degli avvocati di Bergamo, per la liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati difensori di cittadini che beneficiano dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per risolvere il problema dei notevoli ritardi nel pagamento dei compensi dovuti agli avvocati che prestano la propria attività a favore di assistiti che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato e se vi siano ragioni particolari per i ritardi concernenti gli iscritti all'albo degli avvocati di Bergamo.
(4-04446)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 12 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 406
4-04446
presentata da
BENIGNI Stefano

  Risposta. — Il Ministero è a conoscenza di quanto lamentato dall'interrogante, in quanto sulla tematica sono pervenute diverse segnalazioni, con le quali è stato anche sollecitato un intervento presso gli uffici giudiziari per accelerare i tempi di pagamento delle fatture relative alle prestazioni professionali rese dagli avvocati in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
  In ogni caso appare opportuno precisare che la spesa di giustizia è per sua natura piuttosto variabile e non prevedibile, in quanto condizionata dalle molteplici e diversificate esigenze processuali, nonché dai tempi con cui gli uffici giudiziari procedono alle attività di liquidazione, che avviene con decreto del magistrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: si veda in particolare – per quanto qui interessa – l'articolo 83, comma 1, a norma del quale il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato che abbia rappresentato in giudizio una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato «è emesso dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento». La stessa, inoltre, ha natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria (sul quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire) ed essendo erogata in base a parametri fissati dalla legge.
  La concreta liquidazione delle spese disciplinate nel testo unico sulle spese di giustizia, invece, «è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio», ad eccezione dei casi in cui tale potere è attribuito al magistrato (articolo 165), ossia nei casi previsti dagli articoli 168-169 del medesimo testo unico.
  Al Ministero è attribuita la gestione del capitolo di bilancio 1360 «spese di giustizia», sul quale vengono ogni anno stanziati i fondi necessari al pagamento sia degli avvocati che svolgono la difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia della generalità delle spese processuali (quali, ad esempio, quelle per notifiche di atti giudiziari, consulenti, periti, traduttori, custodi, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali).
  In considerazione di quanto previsto dall'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia vengono pagate tramite i funzionari delegati, ai quali si provvede ad accreditare periodicamente le somme disponibili in bilancio.
  Al riguardo si segnala che, con circolare n. 7 del 14 novembre 2002, il dipartimento per gli affari di giustizia aveva avuto modo di ricordare; che «il parametro prescelto ai fini della nomina ... è quello distrettuale», essendosi ritenuto «che il funzionario delegato possa utilizzare le risorse a seconda del fabbisogno di ciascun ufficio, evitandosi così eventuali rimanenze ovvero incapienze che possano verificarsi a causa della variabilità, anche cospicua, delle spese di giustizia e della conseguente impossibilità di una esatta previsione delle spese per ciascun ufficio»; che pertanto «i funzionari delegati sono stati individuati: ... 4. nei dirigenti delle cancellerie delle Corti di appello». In particolare, con provvedimento del capo del dipartimento per gli affari di giustizia del 26 settembre 2002, sono stati nominati i funzionari delegati alle spese di giustizia in sede distrettuale, ossia presso le Corti di appello e presso le procure generali della Repubblica presso le Corti di appello. Con successivo decreto dirigenziale del 17 novembre 2006, sono stati nominati autonomi funzionari delegati presso alcuni degli uffici giudiziari di maggiori dimensioni, in modo da velocizzare i pagamenti e riequilibrare, nello stesso tempo, il carico di lavoro degli uffici distrettuali i quali, prima che venisse ridefinita la struttura operativa degli uffici dei funzionari delegati, erano stati chiamati a pagare le spese di giustizia per tutti gli uffici del distretto di competenza.
  Orbene, in tale contesto organizzativo, il Ministero, compatibilmente con le risorse assegnate dalla legge di bilancio per ciascun esercizio finanziario e sulla base dei fondi disponibili sul capitolo 1360, provvede con cadenza quadrimestrale ad emettere ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati alle spese di giustizia, sulla base delle richieste previsionali pervenute; sono poi i funzionari delegati a procedere al pagamento delle fatture emesse dagli aventi diritto. Poiché inoltre, a legislazione vigente, le somme accreditate devono essere utilizzate entro la fine dell'anno finanziario di riferimento, prima di effettuare gli accrediti del successivo quadrimestre si procede alla verifica sull'applicativo Sicoge della percentuale delle somme già accreditate che gli uffici abbiamo effettivamente utilizzato, provvedendo ad accreditare nuove somme solo se quelle già messe a disposizione degli uffici siano state in buona parte utilizzate.
  Le modalità operative di accreditamento delle risorse ai funzionari delegati alle spese di giustizia sono state dettagliatamente disciplinate con circolare con la quale si raccomandava in particolare che, «ai fini della programmazione dell'emissione delle aperture di credito, gli uffici di Corte di appello e di Procura generale avranno cura di comunicare il fabbisogno dei fondi in relazione alle esigenze degli uffici del distretto. Nei distretti in cui sono stati nominati i funzionari delegati circondariali gli uffici distrettuali provvederanno altresì a comunicare anche l'ammontare del fabbisogno formulato dagli uffici di Tribunale e di Procura, in modo da coordinare le emissioni delle aperture di credito tenendo conto delle esigenze degli uffici dell'intero distretto. È opportuno sottolineare che con il nuovo sistema di pagamento è ormai prevista una stretta correlazione tra le somme stanziate in bilancio e i pagamenti da eseguirsi; pertanto è opportuno che le richieste fondi vengano formulate in modo attento e ponderato in relazione alle effettive esigenze che si manifesteranno nel corso dell'anno al fine di evitare che presso taluni distretti possano essere assegnate risorse eccedenti rispetto all'effettivo fabbisogno».
  Quanto agli stanziamenti di bilancio, pare opportuno segnalare che, negli ultimi anni, la complessiva spesa gravante sul capitolo 1360 «spese di giustizia» è sempre stata ampiamente superiore rispetto agli stanziamenti stessi di bilancio.
  Orbene, premesso che, al fine di evitare la formazione di debiti e per assicurare il tempestivo e costante approvvigionamento degli uffici giudiziari delle risorse economiche necessarie per provvedere ai pagamenti di competenza, occorrerebbe innanzi tutto adeguare la dotazione di bilancio del capitolo 1360 alle effettive esigenze di spesa degli uffici giudiziari, preme qui evidenziare che il Ministero ha sempre monitorato il procedimento di liquidazione in esame, prestando particolare attenzione ai tempi e alle modalità operative seguite dagli uffici giudiziari, nonché fornendo agli uffici i necessari chiarimenti in ordine al l'interpretazione e successiva applicazione delle norme del citato testo unico sulle spese di giustizia in tema di patrocinio a spese dello Stato sempre mediante lo strumento delle circolari.
  Alla luce di quanto precede, si può dunque affermare che, nel vigente contesto normativo e regolamentare, nonché in un contesto caratterizzato da risorse finanziarie insufficienti a far fronte alla sempre crescente richiesta di fondi per il pagamento dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (con una spesa che è passata nel breve volgere di soli quattro anni dai 215 milioni di euro circa dell'anno 2015 ai 365 milioni circa dell'anno 2018), il Ministero abbia fornito ogni indicazione operativa e organizzativa utile a velocizzare lo svolgimento dell'attività di liquidazione in esame.
  In tale contesto, i segnalati ritardi nei pagamenti, che non riguardano solo il distretto indicato dall'interrogante, derivano, in primo luogo, dall'elevatissimo numero di fatture da contabilizzare e liquidare, dovuto alla estrema parcellizzazione intrinseca della spesa di giustizia, composta da innumerevoli decreti di liquidazione emessi dall'Autorità giudiziaria per importi anche molto ridotti in favore di svariati soggetti (periti e consulenti tecnici d'ufficio, avvocati, società di intercettazione, testimoni, giudici popolari, custodi eccetera).
  A ciò si aggiunga che, mentre le attività di verifica sull'esistenza dei crediti fatturati viene effettuata dagli uffici giudiziari intestatari delle fatture (presso i quali sono del tutto insufficienti le dotazioni organiche di personale con qualifica di contabile), le attività di liquidazione sono di competenza – come detto – dei funzionari delegati alle spese di giustizia, cui dunque le fatture e la connessa documentazione di riferimento devono essere trasmesse, con conseguente allungamento dei tempi di pagamento.
  Ulteriore causa di allungamento dei tempi di pagamento è da individuarsi nella recente introduzione della contabilità analitica nel sistema informatico Sicoge, che ha allungato i tempi necessari alla contabilizzazione delle fatture. Si è già avuto modo di segnalare nelle sedi opportune che alle suddette criticità si potrebbe in parte ovviare sia con la creazione, nell'ambito del Sicoge, di un canale dedicato esclusivamente alla contabilizzazione delle spese di giustizia (in considerazione della già evidenziata mole di fatture da gestire e dei tempi di contabilizzazione piuttosto lunghi), sia, soprattutto, con la più volte auspicata interconnessione tra i sistemi informatici Siamm e Sicoge.
  Influisce inoltre negativamente sui tempi di pagamento la circostanza che spesso parte dei fondi stanziati dal Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle spese di giustizia perviene all'amministrazione in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, il che impedisce di accreditarli ai funzionari delegati in tempo utile perché vengano da questi utilizzati entro la fine dell'anno e costringe ad impegnarli per l'anno successivo, con conseguente inevitabile allungamento dei tempi di accreditamento e pagamento.
  Per tali ragioni, dal punto di vista normativo si è cercato di intervenire con il disegno di legge n. 1889, presentato il 5 giugno 2019 e recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di liquidazione dei compensi degli avvocati e di accelerazione del loro pagamento». Si è inteso introdurre una più rapida procedura di pagamento delle competenze dovute all'avvocato che ha espletato la propria attività professionale in favore della parte non abbiente.
  A tal fine, tra gli elementi di novità che la proposta intende introdurre, si segnala, in particolare, la possibilità di trasmettere l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tramite posta elettronica certificata (PEC) o piattaforma elettronica, l'adozione di una tabella nazionale di liquidazione standardizzata dei compensi degli avvocati e la liquidazione del compenso e delle spese, tra gli altri, del difensore al termine di ciascuna fase del procedimento o del grado del processo e, comunque, all'atto di cessazione dell'incarico da parte dell'autorità giudiziaria che ha proceduto, anche in assenza di specifica richiesta del professionista: qualora il provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sia intervenuto successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento adottato, è previsto che il difensore della parte beneficiaria possa depositare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione, avanti al giudice titolare del giudizio, un'istanza di liquidazione dei propri compensi ed il giudice debba provvedere entro quarantacinque giorni.
  Sempre in un'ottica acceleratoria, la normativa prevede, altresì, che, in caso di inerzia del magistrato competente alla liquidazione dei compensi, la relativa competenza passi al capo dell'ufficio giudiziario e che il Ministro della giustizia sia tenuto a procedere al pagamento dei compensi, tra gli altri, dei difensori che hanno prestato la loro professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, in via prioritaria rispetto agli eventuali creditori, così come individuati nello stato di previsione del competente dicastero e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione del magistrato competente, nonché che, anche ove il giudice intendesse attivare un'istruttoria sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti, si debba comunque procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività espletate in favore dei non abbienti.
  La proposta normativa intende, inoltre, eliminare la disposizione che consente al magistrato di congelare la liquidazione dei compensi del difensore fino all'esito degli accertamenti disposi tramite Guardia di finanza, nonché introdurre la facoltà del difensore di depositare, contestualmente all'istanza di pagamento tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.
  Quanto appena evidenziato costituisce prova tangibile della forte sensibilità del Ministero al problema che, da ogni punto di possibile intervento, si sta cercando di risolvere.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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