ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04307

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 276 del 11/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: PITTALIS PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/12/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/12/2019
Stato iter:
21/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/05/2020
PATUANELLI STEFANO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/05/2020

CONCLUSO IL 21/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04307
presentato da
PITTALIS Pietro
testo di
Mercoledì 11 dicembre 2019, seduta n. 276

   PITTALIS. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   nel maggio del 2009 la regione autonoma della Sardegna si è opposta in sede di Conferenza delle regioni alle disposizioni contenute nella legge n. 99 del 2009 relative alla localizzazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo di materiali e rifiuti radioattivi, ritenendo inaccettabile che in materia di nucleare il Governo assumesse le decisioni semplicemente sentendo le regioni;

   la regione Autonoma della Sardegna ha ribadito tale posizione il 27 gennaio 2010, quando la Conferenza delle regioni ha espresso parere negativo, a maggioranza, sullo schema di decreto legislativo recante: «Localizzazione ed esercizio di impianti di produzione elettrica e nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché misure compensative e campagne informative»;

   la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 «nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari»;

   il 28 maggio 2014 il consiglio regionale della Sardegna ha approvato l'ordine del giorno n. 6 che impegna il presidente della regione a respingere ogni possibilità che la Sardegna venga inserita tra le aree idonee ad ospitare il sito sul quale sorgerà il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, nel rispetto dell'esito referendario del 15 e 16 maggio 2011;

   la scelta della Sardegna come deposito delle scorie nucleari costituirebbe un nuovo episodio di mancato rispetto da parte dello Stato italiano delle prerogative autonomistiche della regione autonoma della Sardegna, in considerazione, tra l'altro, del fatto che le scelte programmatorie dell'isola si fondano su progetti di sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale;

   con il referendum svoltosi nell'anno 2011 i sardi hanno democraticamente espresso la netta opposizione, con oltre il 97 per cento dei voti, sia alle centrali nucleari che ai depositi di scorie e, pertanto, qualsiasi decisione calata dall'alto costituirebbe una profanazione della nostra terra, un atto di violenza verso l'autonomia e l'autodeterminazione del popolo sardo;

   ad oggi non appare ancora chiaro quale sia lo stato della procedura avviata in sede nazionale, attraverso la Sogin, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), per la localizzazione degli impianti e dei sistemi per il deposito di materiali e rifiuti radioattivi –:

   se il Governo intenda confermare che il territorio della Sardegna non sarà indicato tra le aree idonee ad ospitare il sito nel quale verrà realizzato il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
(4-04307)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 maggio 2020
nell'allegato B della seduta n. 344
4-04307
presentata da
PITTALIS Pietro

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante chiede di conoscere lo stato della procedura in corso, avviata in sede statale, per la localizzazione degli impianti e dei sistemi per il deposito di materiali e rifiuti radioattivi sul territorio nazionale, al fine di sincerarsi che la regione Sardegna non sarà indicata tra le aree idonee ad ospitare il sito nel quale verrà realizzato il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
  In proposito, si osserva preliminarmente che le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi sono disciplinate dal Titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
  Come correttamente ricorda l'interrogante, con sentenza 26 gennaio 2011, n. 33 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della citata legge, recante la disciplina relativa all'autorizzazione degli impianti nucleari.
  Con successivo decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è stato poi abrogato l'intero Titolo II del citato decreto legislativo n. 31 del 2010, ivi compreso il contestato articolo 4.
  Sino al 2014, il testo del decreto legislativo n. 31 del 2010 ha subìto numerose altre modifiche.
  Allo stato attuale, il disposto normativo disciplina:

   «a) la localizzazione del deposito nazionale, incluso in un parco Tecnologico comprensivo di un centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

   b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale e del parco tecnologico;

   c) i benefìci economici relativi alle attività di esercizio del deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati».

  L'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo (rubricato «autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico»), affida alla Sogin s.p.a. – società partecipata e vigilata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che opera in ottemperanza agli indirizzi strategici del Ministero dello sviluppo economico – il compito di definire una proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) alla localizzazione del parco tecnologico, tenendo conto dei criteri indicati dall'agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e dall'autorità di regolamentazione competente (Isin), proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del parco stesso.
  La proposta di Cnapi dovrà poi essere verificata e validata dall'Isin e, prima che la Sogin possa pubblicarla, dovrà ricevere il nulla osta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, recependone gli eventuali rilievi di competenza che dovessero essere contenuti nei rispettivi nulla osta.
  Ad oggi, la proposta di Cnapi è stata redatta dalla Sogin, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA, nonché dei criteri stabiliti nella guida tecnica n. 29 dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), recante «Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di bassa e media attività», e trasmessa all'autorità di regolamentazione competente.
  A seguito di diversi procedimenti istruttori con formulazione di rilievi e richiesta di approfondimenti tecnici da parte di quest'ultimo, nonché della richiesta di questo Ministero di escludere, per motivi cautelativi nei confronti del territorio, le zone in classe sismica 2 («dove sono possibili forti terremoti») tra le aree potenzialmente idonee, sono stati poi realizzati diversi aggiornamenti della Cnapi, che attualmente si trova nuovamente in corso di validazione presso l'Isin.
  Dopo la citata validazione, dovrà poi essere trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero dello sviluppo economico.
  Una volta ricevuto il nulla osta dai Ministeri competenti e recepiti gli eventuali rilievi da essi formulati, la proposta di Cnapi dovrà essere pubblicata sul sito della Sogin, «la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche» (
ex articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 31 del 2010).
  Successivamente alla pubblicazione della proposta di Cnapi dovrà essere organizzato un «seminario nazionale» alla presenza delle regioni, delle province e dei comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta stessa, nonché Upi Anci, associazioni datoriali e sindacali, università ed enti di ricerca dei medesimi territori.
  L'esito della consultazione condurrà alla carta nazionale delle aree idonee (Cnai) che, dopo il parere tecnico dell'Isin, sarà approvata con decreto dei Ministri competenti (Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Dopo l'approvazione della carta, è prevista un'articolata interlocuzione con regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione, i quali sono chiamati a esprimere una manifestazione di interesse ad ospitare il parco tecnologico.
  È utile ribadire che il processo di localizzazione prevede che vengano effettuate indagini tecniche di dettaglio, della durata di quindici mesi, su uno o più siti selezionati sulla base delle dichiarazioni di interesse. Le indagini di dettaglio dovranno essere svolte dalla Sogin, secondo modalità stabilite dall'Isin. Sulla base degli esiti di dette indagini, sulla cui esecuzione vigilerà lo stesso ispettorato, la Sogin formulerà la proposta del sito prescelto, che sarà oggetto di uno specifico
iter di approvazione.
  In assenza di manifestazioni spontanee di interesse da parte delle Amministrazioni territoriali, saranno attivati dei comitati inter-istituzionali Stato-regioni e sarà ricercata l'intesa della Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali. In caso di mancato raggiungimento delle intese sui singoli siti, la decisione sarà assunta con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri (integrato con la partecipazione di ciascun Presidente di regione interessato).
  Da quanto descritto, si evince che la localizzazione del deposito nazionale sarà decisa a valle di una procedura ampiamente
partecipativa, che comprende la valutazione concertata di ogni elemento radiologico, territoriale ed ambientale utile a selezionare il sito.
  Infine, si evidenzia come la procedura partecipativa disciplinata dal citato decreto legislativo n. 31 del 2010 sia ampiamente trasparente, in linea con le migliori esperienze internazionali: essa non attribuisce alcuna discrezionalità in ordine all'inclusione o esclusione di specifiche aree fra quelle da prendere in considerazione per l'individuazione del sito in parola.

Il Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

scorie radioattive

centrale nucleare

chimica nucleare