ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04267

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 273 del 06/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: MINARDO ANTONINO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 06/12/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/12/2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/12/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/12/2019
Stato iter:
08/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/07/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/07/2020

CONCLUSO IL 08/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04267
presentato da
MINARDO Antonino
testo di
Venerdì 6 dicembre 2019, seduta n. 273

   MINARDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, ha dettato una serie specifica di princìpi cui gli ordinamenti professionali devono uniformarsi. Tra questi princìpi vi è l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione permanente;

   in attuazione delle previsioni del decreto-legge n. 138 del 2011, fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie;

   è, certamente vero che la formazione obbligatoria continua per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, assume un ruolo di garanzia per la collettività in quanto l'aggiornamento delle proprie competenze professionali è imprescindibile ed essenziale, ma appare, altresì, una misura eccessiva quella che prevede la violazione dell'obbligo di formazione continua come un illecito disciplinare, mentre finora i singoli Ordini si limitavano a sanzioni indirette;

   è, senza dubbio, molto difficoltoso raggiungere i crediti richiesti per tutti i professionisti per cui è obbligatoria la formazione professionale, così come appare non congrua la contestazione dell'illecito disciplinare in caso di mancanza di rispetto dei crediti formativi –:

   se il Governo intenda assumere iniziative per una revisione della disciplina dei crediti formativi, considerando la possibilità di prevedere un numero minore di crediti obbligatori;

   se il Governo intenda valutare una forma agevolativa di conseguimento dei crediti formativi per i liberi professionisti;

   se il Governo, intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative per rivedere il meccanismo della sanzione disciplinare per coloro che non raggiungano il minimo di crediti formativi obbligatori.
(4-04267)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 luglio 2020
nell'allegato B della seduta n. 368
4-04267
presentata da
MINARDO Antonino

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, premesso che:
  l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha dettato una serie specifica di principi cui gli ordinamenti professionali devono uniformarsi, tra cui l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione permanente;
  in attuazione delle previsioni del decreto-legge n. 138 del 2011, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie;
  è certamente vero che la formazione obbligatoria continua per i professionisti iscritti agli ordini e collegi assume un ruolo di garanzia per la collettività, in quanto l'aggiornamento delle proprie competenze professionali è imprescindibile ed essenziale, ma appare, altresì, una misura eccessiva quella che prevede la violazione dell'obbligo di formazione continua come un illecito disciplinare, mentre finora i singoli ordini si limitavano a sanzioni indirette;
  è, senza dubbio, molto difficoltoso raggiungere i crediti richiesti per tutti i professionisti per cui è obbligatoria la formazione professionale così come appare non congrua la contestazione dell'illecito disciplinare in caso di mancanza di rispetto dei crediti formativi, si chiede di conoscere:
  «se il Governo intenda assumere iniziative per una revisione della disciplina dei crediti formativi, considerando la possibilità di prevedere un numero minore di crediti obbligatori;

  se il Governo intenda valutare una forma agevolativa di conseguimento dei crediti formativi per i liberi professionisti;
  se il Governo, intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative per rivedere il meccanismo della sanzione disciplinare per coloro che non raggiungano il minimo di crediti formativi obbligatori».
  Occorre in via principale premettere che al Ministero della giustizia è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento di taluni consigli e degli ordini professionali.
  Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli ordini professionali, tale funzione di vigilanza si estrinseca nel potere di scioglimento di un consiglio che non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione), ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio, ovvero ancora quando il consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli (si veda, in tal senso, l'articolo 24 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista);
  tale sistema è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 11/1968 (relativa all'ordine dei giornalisti), nella quale tra l'altro si legge che «il potere del Ministro è corollario del pubblico interesse al regolare funzionamento dei Consigli sicché nessuna ingerenza è consentita all'esecutivo sull'attività amministrativa relativa agli iscritti, salva la implicita possibilità di segnalare fatti che possano giustificare il promovimento dell'azione disciplinare: nel che non si può riscontrare, in verità, nessun rischio di abuso».
  Orbene, alla luce delle suesposte premesse in merito al perimetro delle competenze ministeriali nei confronti degli ordini professionali, risulta agevole affermare che i quesiti oggetto dell'interrogazione esulano dall'attività di vigilanza del Ministero della giustizia.
  Al riguardo preme soltanto ricordare, per completezza, che proprio in ragione dell'importanza riconosciuta alla formazione continua nell'impianto del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, quale indefettibile requisito per assicurare il costante mantenimento di un adeguato livello di competenze professionali, l'articolo 7, comma 1, ha delineato una fattispecie tipica di illecito disciplinare per il mancato assolvimento dell'obbligo.
  La norma, invero, così dispone: «Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare».
  Ne consegue che una proposta come quella delineata nell'interrogazione in oggetto rischia di incidere fortemente sulla nozione stessa di formazione quale componente essenziale per assicurare uno standard qualitativo a garanzia dei clienti finali e della stessa tenuta del mercato interno in ottica concorrenziale.
  Quanto alla misura dei crediti formativi obbligatori, la stessa è definita dai singoli ordini professionali con regolamenti che sono sottoposti al parere vincolante del Ministero della giustizia. Tanto premesso, l'individuazione concreta di tale misura varia in considerazione delle peculiarità delle singole categorie professionali ed è rimessa a scelte discrezionali, sulle quali viene svolto un sindacato soltanto nei termini di compatibilità con il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento. Del resto, ogni consiglio nazionale può liberamente rivedere le modalità concrete di assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, potendosi ragionevolmente presumere che la quantità dei crediti formativi richiesti risponda a un sentire comune della maggioranza dei professionisti che hanno espresso il voto nelle elezioni di rinnovo dell'organo consiliare.
  In ogni caso, deve rilevarsi che attualmente non vi sono proposte di modifica della legislazione vigente in materia.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formazione professionale

formazione professionale continua

istruzione permanente