ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04237

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 270 del 03/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 03/12/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/12/2019
Stato iter:
15/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2020
CRIMI VITO CLAUDIO VICE MINISTRO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/10/2020

CONCLUSO IL 15/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04237
presentato da
FASSINA Stefano
testo di
Martedì 3 dicembre 2019, seduta n. 270

   FASSINA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il decreto n. 550 del 15 novembre 2019 a firma del capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno reca un bando per l'assunzione di 198 vigili del fuoco discontinui negli organici del comparto nel ruolo di operatori e assistenti;

   sulla necessità di emanare tale decreto si era discusso, tra l'altro, in un incontro della Cub pubblico impiego con il Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone tenutosi il 23 ottobre 2019;

   il decreto 15 novembre 2019 n. 550 prevede che le assunzioni dei vigili del fuoco discontinui avvengano ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede la priorità di assunzione per il personale discontinuo dei vigili del fuoco, inseriti da almeno tre anni con almeno 120 giorni di servizio disponibili in qualità di operatori e assistenti del Corpo nazionale vigile del fuoco, tramite i centri per l'impiego;

   il decreto ministeriale 15 novembre 2019 n. 550, quindi, avvia un positivo percorso di stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui, ma permangono alcune criticità che rischiano di inficiare l'intera procedura e di dar luogo a eventuali e possibili ricorsi alla magistratura;

   in relazione al decreto ministeriale n. 550 del 2019 la CUB PI ha nei giorni scorsi trasmesso una nota al Ministro dell'interno e al Ministro per la pubblica amministrazione con le seguenti osservazioni:

   è stato inserito nel bando recato dal decreto ministeriale un limite di età a 45 anni, già previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto 8 ottobre 2012, n. 197, un limite di età nei concorsi pubblici sul quale è intervenuta l'Unione europea confermando quanto stabilito dalla citata legge, ma precisando che il limite di età costituisce discriminazione che può essere tollerata solo se proporzionata all'attività per la quale si concorre;

   appare evidente che, se per essere assunti nei ruoli amministrativi e tecnici, viene previsto un limite di età per il solo comparto dei vigili del fuoco, ciò è discriminante rispetto ai concorsi per identici profili professionali ove non vige tale limite di età;

   tale limite di età per i ruoli amministrativi, seppure appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, dovrebbe essere soppresso anche per evitare possibili ricorsi in giudizio;

   la Cub pubblico impiego, inoltre, nella nota ha sottolineato l'esiguità del numero dei posti messi a concorso pari a 198, visto che a breve vi saranno migliaia di pensionamenti nei ruoli tecnici e amministrativi (circa 8 mila nei prossimi tre anni), che già oggi si contano oltre 3.000 posti vacanti d'organico e che l'obiettivo del Governo deve essere quello di ridurre il precariato tra i vigili del fuoco, anche per disinnescare la procedura d'infrazione che la Commissione europea ha già avviato nei confronti dell'Italia –:

   se non si ritenga necessario procedere a una revisione del bando intervenendo sulle criticità esposte in premessa relativamente al limite di età previsto nel decreto del Ministero dell'interno n. 550 del 2019;

   se sia prevista e in che tempi l'emanazione di ulteriori decreti che rechino ulteriori bandi di selezione riservati ai vigili del fuoco discontinui, al fine della riduzione e possibilmente dell'azzeramento del precariato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(4-04237)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 409
4-04237
presentata da
FASSINA Stefano

  Risposta. — Con riferimento alle iniziative per favorire la stabilizzazione del personale discontinuo dei vigili del fuoco, si precisa preliminarmente che il Ministero dell'interno ha da sempre avvertito e perseguito l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, come testimoniano i numerosi provvedimenti emanati negli ultimi anni a favore dei vigili volontari.
  Si ricorda la previsione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, che ha elevato dal 25 al 35 per cento la riserva di posti in favore dei volontari nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco, e l'introduzione di una riserva del 10 per cento dei posti disponibili in tutti gli altri concorsi di accesso ai ruoli del Corpo nazionale.
  Allo stesso modo, anche per l'accesso al ruolo degli assistenti e operatori, menzionato nell'atto di sindacato, che avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presente presso i centri per l'impiego, è stata attribuita la precedenza in favore del personale volontario dei Corpo nazionale dei vigili dei fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio (articolo 71, decreto legislativo n. 217 del 2005).
  Inoltre, le ultime tre leggi di bilancio, al fine di ridurre le carenze di organico, hanno previsto assunzioni straordinarie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedendo una riserva, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, per il personale volontario (cfr. articolo 1, comma 287 e 295, legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018; articolo 1, comma 391, n. 145 del 2018, legge di bilancio 2019, articolo 1, comma 137, legge n. 160 del 2019, legge di bilancio 2020). Si evidenzia che per tali assunzioni è stata anche disposta una deroga al limite di età di 37 anni previsto dalle norme vigenti.
  Da ultimo, nell'ambito di un piano di concorsi già programmati nei prossimi mesi per assumere personale in varie qualifiche del Corpo nazionale, sulla
Gazzetta ufficiale n. 37 del 12 maggio 2020 è stato pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ribadendo la riserva dei dieci per cento dei posti per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e con all'attivo non meno di duecento giorni di servizio.
  Riguardo alla richiesta di procedere a una revisione del bando di cui al decreto ministeriale n. 550/2019, va evidenziato che il limite di 45 anni di età era stato fissato in conformità con il pertinente regolamento recato dal decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, all'epoca vigente.
  Occorre precisare, infatti, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 «la partecipazione, ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connessi alla natura dei servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».
  Infatti, in ragione delle peculiarità del servizio svolto, sia dal personale che espleta funzioni operative sia da quello inquadrato nei ruoli tecnico-professionali, quali quelli previsti dal citato decreto n. 550 del 2019, anche il nuovo «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco» ha ribadito ti citato limite di 45 anni di età non solo per l'accesso alla qualifica di operatore ma per tutti i ruoli tecnico-professionali, considerandolo funzionale ai compiti connessi all'attività istituzionale (decreto ministeriale n. 167 del 2019, che abroga il citato decreto ministeriale n. 197/2012).
  Il limite, attualmente previsto è stato confermato in quanto tale personale, sebbene non sia titolare di funzioni prettamente operative, è chiamato a svolgere mansioni a integrazione e a supporto delle attività svolte dalle strutture operative in occasione di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale è tenuto ad assolvere i propri compiti istituzionali.
  Si tratta quindi di un'evidente esigenza, in linea con la specificità esplicitamente riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 indistintamente a tutto il personale del Corpo nazionale.

Il Viceministro dell'interno: Vito Claudio Crimi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione civile

procedura CE d'infrazione

accesso all'occupazione