ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04227

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 269 del 02/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: BELOTTI DANIELE
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 02/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 02/12/2019
ZIELLO EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 02/12/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 02/12/2019
Stato iter:
14/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2020
CRIMI VITO CLAUDIO VICE MINISTRO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/10/2020

CONCLUSO IL 14/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04227
presentato da
BELOTTI Daniele
testo di
Lunedì 2 dicembre 2019, seduta n. 269

   BELOTTI, LEGNAIOLI e ZIELLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   domenica 24 novembre 2019 all'incontro di calcio del campionato di calcio di Legapro Cittadella-Pisa, è stato impedito ai tifosi del Pisa di introdurre all'interno dello stadio «Tombolato» di Padova la bandiera rossocrociata simbolo della città toscana;

   la decisione della questura euganea di considerare la bandiera che riproduce la croce pisana «fuorilegge» ha suscitato clamore. La notizia ha provocato le decise reazioni non soltanto della tifoseria pisana, diretta interessata del provvedimento interdittivo, ma anche del mondo politico. La presa di posizione contraria alle decisioni assunte dagli organi di pubblica sicurezza di Padova è stata condivisa dall'intero schieramento politico: consiglieri regionali leghisti del Veneto, consiglieri comunali del Partito Democratico di Pisa, europarlamentari;

   il divieto è stato imposto dal questore sulla base della determinazione dell'8 marzo 2007 dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che consente di introdurre negli stadi striscioni o quanto ad essi assimilabili solo se preventivamente autorizzati; possono sempre – secondo l'Osservatorio – essere introdotte ed esposte liberamente solo le bandiere riportanti i colori sociali delle due squadre che disputano l'incontro nonché quelle degli Stati rappresentati in campo;

   il questore ha reso noto che coloro che hanno esposto la bandiera con la croce pisana saranno rintracciati attraverso il circuito delle telecamere di videosorveglianza poste all'interno dello stadio per aver introdotto materiale non autorizzato;

   in tutta Italia accade che per gli striscioni si chiede l'apposita autorizzazione, mentre le bandiere, ad eccezione di quelle sociali riproducenti i colori della squadra che disputa l'incontro, vengono visionati e autorizzati direttamente nell'area di prefiltraggio dai responsabili di polizia in servizio allo stadio;

   una prassi, questa, normata in realtà dal buon senso fin dalla sua ratifica: la ratio della legge, infatti, è quella di ridurre i rischi di violenza, eliminando possibili offese e/o provocazioni di una fazione contro l'altra non quella di impedire l'accesso della bandiera storica della propria città di appartenenza;

   si tratta di simboli che affondano nei secoli le proprie radici, tanto è vero che i tifosi pisani non sono mai stati costretti a richiedere l'autorizzazione o richiedere il permesso ufficiale alla propria questura o a quella titolare della sede della partita per introdurre la bandiera rossocrociata;

   quella croce rappresenta un territorio, una storia che affonda le proprie radici nel Medioevo e nelle Repubbliche Marinare e che fa parte del patrimonio culturale della città e dei suoi abitanti;

   la Croce Pisana, insomma, lega indissolubilmente la città alla squadra di calcio identificandole sotto lo stesso vessillo;

   la normativa comunitaria (regolamento UEFA) prevede, sul punto, che «è sempre autorizzata: l'introduzione e l'esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini, spillette, magliette riportanti solo i colori della propria squadra nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non possa impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente. È autorizzata l'introduzione e l'esposizione di bandiere nazionali degli Stati che sono rappresentati dagli atleti in campo». L'applicazione estensiva del divieto anche alle bandiere regionali appare pertanto, a parere degli interroganti, una forzatura stante che la loro esposizione non è tesa all'offesa e quindi non è atta a turbare il sereno svolgimento dell'evento sportivo –:

   se non ritenga opportuno approfondire la dinamica della vicenda sopra descritta ed adottare, per quanto di competenza, iniziative atte ad esonerare dall'applicazione delle sanzioni amministrative i sostenitori del Pisa calcio, che per orgoglio e non certo per scompiglio, hanno esposto drappi e bandiere riportanti i loghi della storica Repubblica Pisana.
(4-04227)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 408
4-04227
presentata da
BELOTTI Daniele

  Risposta. — Con riferimento alla vicenda richiamata nell'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  In occasione dell'incontro Cittadella-Pisa, valevole per il campionato di calcio di Legapro, disputatosi il 24 novembre 2019, alcuni tifosi pisani senza autorizzazione, hanno introdotto, all'interno dello stadio «Tombolato» di Cittadella (Padova) il vessillo della Repubblica marinara pisana o bandiera rossocrociata.
  Va rilevato che l'episodio ha fatto seguito ad altri di natura analoga, accaduti nei giorni precedenti. Più in particolare, il 6 novembre 2019, in occasione dell'incontro Padova-Vicenza la polizia ha impedito ad alcuni tifosi vicentini di entrare nello stadio con il vessillo della Serenissima Repubblica di Venezia e, il successivo 10 novembre 2019, lo stesso divieto è stato imposto a un tifoso padovano per la partita Padova-Südtirol.
  Sempre il 24 novembre 2019, nella stessa provincia di Padova, nel corso della partita Padova-Rimini, alcuni sostenitori locali hanno esposto i vessilli della Serenissima Repubblica di Venezia senza la prescritta autorizzazione.
  La prefettura padovana ha comunicato che a seguito di tali vicende, è stata avviata l'attività volta ad identificare coloro che si erano resi autori dei fatti richiamati, ai fini della eventuale successiva applicazione delle sanzioni amministrative previste, ma gli accertamenti non hanno avuto alcun esito.
  Va comunque rilevato che nei casi sopra descritti è stata applicata la disciplina derivante dalla determinazione n. 14 dell'8 marzo 2007, con la quale l'osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, istituito presso il Ministero dell'interno, ha condizionato l'introduzione di ogni vessillo all'interno degli impianti sportivi, fatta eccezione per le bandiere riportanti i colori sociali delle squadre o quelle degli Stati rappresentati in campo, al preventivo rilascio di un «nulla osta» da parte del gruppo operativo sicurezza (G.o.s.) che opera in permanenza presso ogni impianto sportivo di capienza superiore ai diecimila posti.
  Il gruppo, di cui fanno parte, tra gli altri, rappresentanti dei vigili dei fuoco, polizia municipale e capo degli
steward, è presieduto da un delegato del questore e, il giorno in cui si disputa l'incontro, assume la funzione di centro per la gestione della sicurezza della manifestazione.
  Ai fini del rilascio del predetto «nulla osta» viene valutato il potenziale turbamento dell'ordine pubblico rilevabile dalle scritte riportate sugli striscioni, nonché l'allocazione fisica sugli spalti oltre che le caratteristiche del materiale utilizzato.
  In conclusione, si evidenzia che rimpianto normativo vigente non esclude l'accesso né pone aprioristicamente divieti, ma assoggetta a una procedura di autorizzazione qualsiasi emblema diverso dalle bandiere che rappresentano le squadre o le nazioni in campo, valutando la possibile presenza di contenuti violenti e/o offensivi, e ciò nell'esclusivo interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Viceministro dell'interno: Vito Claudio Crimi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

attrezzatura sportiva

bandiera

delitto contro la persona