ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04145

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 264 del 22/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 21/11/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 21/11/2019
MINISTERO DELL'INTERNO 22/11/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/12/2019
Stato iter:
02/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/07/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/07/2020

CONCLUSO IL 02/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04145
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Venerdì 22 novembre 2019, seduta n. 264

   CIRIELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   le numerose aggressioni agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonché i danneggiamenti ai beni dell'amministrazione sarebbero dovuti, tra l'altro, anche alle tante disfunzioni provocate dalla concreta mancata attuazione della legge;

   in particolare, l'ordinamento giuridico prescrive specifici rimedi al fine di risolvere situazioni complicate all'interno delle carceri che, però, non sempre verrebbero attuati in modo tangibile;

   a tal proposito, sembrerebbe che l'articolo 32 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) – che prevede che «i detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele» – e che dispone quindi, l'istituzione di specifici reparti per i detenuti intemperanti, non sempre sia attuato nella realtà. Così come, sarebbe necessaria una piena attuazione dell'articolo 14-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) che prescrive il regime di sorveglianza particolare;

   al fine di prevenire le denunce nei confronti del personale di polizia penitenziaria e per assicurare un clima di maggiore sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, di particolare utilità risulterebbe anche la previsione della dotazione della cosiddetta body cam, da utilizzare nelle attività a contatto con i detenuti, previo raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina sulla raccolta e sul trattamento dei dati. Tali strumenti, in particolare, gioverebbero in relazione alla raccolta di prove sui comportamenti dei detenuti responsabili di danneggiamenti e aggressioni;

   per di più, a fronte dei drammatici episodi di violenza nei confronti degli agenti all'interno delle carceri, estremamente efficace potrebbe risultare l'istituzione di contingenti di presidio per gli interventi in ambito penitenziario, anche in considerazione della formazione obbligatoria del Corpo per la neutralizzazione dei detenuti;

   infine, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 rubricato «Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale», dovrebbe essere rispettato, da parte dei direttori penitenziari, l'obbligo di prendere parte, con la loro effettiva presenza, agli episodi particolarmente problematici;

   a parere dell'interrogante, il rispetto di tali disposizioni potrebbe giovare all'organizzazione del sistema penitenziario e, principalmente, alla sicurezza e all'ordine all'interno delle carceri, essenziale non solo per i detenuti ma anche per gli agenti di polizia penitenziaria che quotidianamente rischiano la vita –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative di competenza intenda porre in essere, anche di carattere normativo, al fine di garantire la piena applicazione della disciplina vigente in ambito penitenziario nonché consentire l'utilizzo di sistemi di videoripresa e della cosiddetta body cam.
(4-04145)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 luglio 2020
nell'allegato B della seduta n. 365
4-04145
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — Si fa riferimento ai contenuti di cui all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante, partendo dalla constatazione dell'aumento delle aggressioni in danno agli appartenenti al Corpo nonché dei danneggiamenti ai beni dell'Amministrazione da parte dei detenuti, chiede di conoscere quali urgenti iniziative questa Amministrazione intenda porre in essere al fine di garantire la piena applicazione della disciplina vigente in ambito penitenziario, nonché di consentire l'utilizzo di sistemi di videoripresa e della cosiddetta body cam.
  Si evidenzia in proposito che già la circolare 26 maggio 2015 relativa agli eventi critici ha specificato che devono essere previsti, nell'ambito delle unità operative di cui al decreto del Presidente della repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, un servizio di controllo che intervenga in caso di bisogno del personale in servizio, nonché la creazione di sezioni
ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, attraverso disposizioni indirizzate alle articolazioni periferiche e volte ad individuare alcune sezioni appositamente dedicate, nelle quali allocare i detenuti non ancora pronti al regime aperto, ovvero che si rivelano incompatibili con lo stesso.
  L'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, ma ad un'attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune «aperto», e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.
  È comunque previsto che l'assegnazione a tali sezioni debba essere verificata dalle direzioni con cadenza semestrale, al fine di appurare la sussistenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.
  Allo stato, sezioni di reclusione o circondariali ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 sono presenti nella maggior parte dei provveditorati regionali, fuorché Calabria e Basilicata.
  Al fine di garantire l'innalzamento dei livelli di sicurezza all'interno degli istituti della Repubblica, con specifico riguardo al fenomeno degli eventi critici (ed in particolare di quelli aventi ad oggetto violenza nei confronti del personale dell'Amministrazione, del personale medico e infermieristico che presta assistenza sanitaria negli istituti, dei volontari o, ancora, nei confronti di altri detenuti), è intervenuta anche la lettera circolare 9 ottobre 2018, recante «Trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza», con l'intento di valorizzare l'applicazione degli strumenti normativi, previsti sia dalla legge n. 354 del 1975 sia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, diretti proprio a tutelare la sicurezza degli istituti.
  È stato evidenziato, in particolare, che buona parte delle condotte aggressive vengono consumate da detenuti con seri e gravi profili psicologici o, addirittura, psichiatrici, meritevoli di cure e trattamenti terapeutici.
  In altri casi, diversi da quelli afferenti alle patologie psichiatriche, le dinamiche delle aggressioni da parte di un detenuto trovano contenuti e obiettivi del tutto differenti, spesso collegabili all'intento di porre in essere vere manifestazioni di forza prevaricatrice sugli altri detenuti, ovvero sul personale operante.
  In tali ipotesi, la condotta aggressiva interviene a minare lo stato di sicurezza interno al carcere, per cui è necessario fare ricorso a quegli strumenti normativi previsti dalla legge n. 354 del 1975 e dal relativo regolamento di esecuzione, diretti a tutelare la sicurezza degli istituti.

  La circolare ha dettagliato una mirata applicazione della normativa stabilita dall'articolo 42 della legge n. 354 del 1975, nella parte relativa ai trasferimenti per gravi motivi di sicurezza.
  Parimenti funzionale allo scopo, è apparso il richiamo all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, nella parte in cui è prevista l'assegnazione, in via cautelare, a particolari istituti/sezioni, di quei detenuti i quali, pur non avendo ancora commesso alcun atto di violenza, per il loro comportamento, siano da considerarsi comunque pericolosi per la sicurezza.
  Sulla base di quanto appena rappresentato, si è disposto, dunque, il trasferimento ad altri istituti di quei soggetti che si siano resi responsabili di:

   aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, del personale medico e infermieristico o, ancora, di quello appartenente al volontariato;

   aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti;

   danneggiamento dei beni dell'Amministrazione;

   qualsiasi altro evento di violenza.

  Ferma restando in ogni caso l'apertura del procedimento disciplinare, i provvedimenti di trasferimento ad altri istituti, diversi da quello originario, dovranno essere immediati e potranno essere adottati dai provveditori regionali, i quali disporranno il trasferimento dei detenuti interessati presso altro istituto sito all'interno del territorio distrettuale, ovvero, nei casi da considerarsi più gravi, anche l'assegnazione ad altro istituto situato in territorio di altro distretto.
  Ciò posto, alla luce delle risultanze di alcuni mesi di applicazione, le «Linee programmatiche del capo dipartimento per il 2019» del 6 dicembre 2018, hanno posto l'accento sul perdurare di «una variegata e poliedrica realtà penitenziaria, dove proliferano le più differenziate forme di autogestione».
  Con il P.C.D. 18 aprile 2019 è stato istituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte organiche finalizzate all'individuazione di nuove piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria e per l'individuazione di strumenti organizzativi finalizzati a una migliore gestione degli eventi critici in ambito penitenziario, del quale fanno parte esperti in materia di esecuzione penitenziaria, che prestano servizio in sedi operative e scuole di formazione sparse su tutto il territorio nazionale.
  I lavori del suddetto gruppo sono in via di definizione e tendono al precipuo obiettivo di diffondere direttive per meglio prevenire e gestire le situazioni di criticità.
  Si ricorda, inoltre, la recente lettera circolare 24 settembre 2019, a firma del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, recante «Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari» nella quale è stata evidenziata la necessità di potenziamento dei sistemi elettronici di controllo remoto degli istituti penitenziari; laddove tali sistemi necessitano di essere potenziati o ripristinati, dovrà essere assicurato il servizio di vigilanza nello spazio intercinta o nell'area esterna al perimetro dell'istituto tramite pattuglie automontate, in supporto e a integrazione del servizio di vigilanza armata, come peraltro impone la normativa di riferimento.
  Per completezza, con specifico riferimento alla tipologia di eventi critici citati dall'interrogante (aggressioni e danneggiamento beni), si riportano di seguito i dati relativi, così come estrapolati dagli applicativi in uso alla sala situazioni di questo Dipartimento, riferiti al triennio 2018 -2020:

  tipologia evento critico

  2018

  2019

  2020*

  aggressioni fisiche al personale di polizia penitenziaria

  681

  827

  8

  danneggiamento ai beni dell'amministrazione

  2.509

  3.156

  43

* dato aggiornato al 6 gennaio 2020.

  Al fine di migliorare il servizio e le condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, questa Amministrazione sta attuando una serie di iniziative all'uopo indirizzate, tra cui l'approvvigionamento, nei limiti della disponibilità finanziaria sul capitolo competente, di nuovi equipaggiamenti, in sostituzione e/o integrazione di quelli già in uso (caschi e scudi), nonché l'approvvigionamento, in via sperimentale, di innovativi equipaggiamenti atti al contenimento senza pregiudizio per l'operatore penitenziario (esempio prodotti antitaglio e nuovi giubbetti antiproiettile). Altri equipaggiamenti sono allo studio per l'anno in corso (es. prodotti paracolpi, scudi curvi, maschere facciali); il tutto finalizzato a migliorare le condizioni lavorative del personale di Polizia penitenziaria con l'obbiettivo di ridurre gli eventi critici.
  Con due successive acquisizioni, questa Amministrazione si è dotata, altresì, di un sistema di videosorveglianza in mobilità, comprendente n. 600 dispositivi individuali, provvisti anche di
body cam, indossabili dal personale di polizia penitenziaria, finalizzati alla registrazione audio e/o video.
  Per tali strumentazioni, tuttavia, è stato investito il Garante della
privacy e, solo successivamente, è stato diramato apposito disciplinare d'uso, che ha previsto l'utilizzo di tale dispositivo anche all'interno degli istituti penitenziari, con espresso divieto «... di operare registrazioni all'interno delle camere detentive durante la permanenza dei ristretti qualora non ricorrano esigenze relative alla documentazione delle attività di sicurezza o di indagine in corso di svolgimento».
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale carcerario

detenuto

sicurezza pubblica