ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 263 del 20/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 20/11/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/11/2019
Stato iter:
15/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/05/2020
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/05/2020

CONCLUSO IL 15/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04136
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Mercoledì 20 novembre 2019, seduta n. 263

   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in un articolo a firma Rita Bernardini, pubblicato dal quotidiano Il Dubbio il 29 ottobre 2019 a pagina 12, si dà notizia della vicenda di un malato terminale per un tumore ai polmoni, detenuto in custodia cautelare in regime di «41-bis» presso il carcere di Opera;

   nell'articolo, si spiega che:

    la vicenda riguarda Antonio Tomaselli, per le cronache giudiziarie reggente della famiglia Santapaola-Ercolano, invischiato in diverse inchieste e già in passato condannato per associazione mafiosa;

    Tomaselli non è imputato, né mai lo è stato in passato, per fatti di sangue; la condanna massima che potrebbe ricevere per i fatti oggetto dell'attuale vicenda giudiziaria non potrà superare i dieci anni di detenzione;

    nel luglio del 2017 a Tomaselli viene diagnosticato un tumore inoperabile al IV stadio al polmone destro, al polmone sinistro e al surrene con una speranza di vita di tre anni, oggi ridotta per il trascorrere inesorabile del tempo;

    all'epoca della diagnosi Tomaselli era ancora in libertà e aveva iniziato le indispensabili terapie presso l'ospedale «Garibaldi» di Catania; terapie basate su farmaci palliativi, chemioterapici naturali quali il Crizotinib, farmaci che richiedono somministrazioni giornaliere continuative e controlli diagnostici serratissimi al fine di valutare l'efficacia degli stessi in quanto devono essere immediatamente interrotti e sostituiti in caso di mutamento del quadro clinico;

    a distanza di tre mesi dalla diagnosi, nel novembre 2017 Tomaselli viene arrestato e condotto nel carcere di Catania-Bicocca in quanto di lì a tre giorni era prevista una Tac presso l'ospedale della città. Fatta la Tac, che confermava l'avanzamento inesorabile della malattia, Tomaselli viene tradotto a 1.500 chilometri di distanza, nel carcere di Tolmezzo, dove i sanitari stabiliscono di non poterlo curare;

   successivamente, dal carcere di Tolmezzo, Tomaselli viene tradotto nel carcere di Torino e anche lì i sanitari si dichiarano impossibilitati a seguire un malato in quelle condizioni. Nel frattempo, i periti del tribunale di Catania comunicano che il Tomaselli doveva essere trasferito a Messina, in quanto malato oncologico terminale residente e in cura presso l'ospedale di Catania. Invece, accade che il detenuto viene tradotto nel carcere di Milano-Opera perché il Governo aveva intanto firmato il decreto che gli infliggeva il «41-bis»;

   nell'articolo si legge ancora che:

    sia i familiari che i difensori documentano come i controlli, i monitoraggi e le cure per il loro congiunto e assistito, in qualsiasi carcere sia stato, non siano stati e non siano effettuati secondo i protocolli e che per una persona in quelle condizioni né il carcere né tanto meno il regime speciale del «41-bis» possono consentirgli un'assistenza adeguata;

    sia il tribunale del riesame, sia la Corte di cassazione decidono però che «le condizioni di salute in cui versa il Tomaselli non risultano modificate in peggio malgrado la gravissima malattia da cui l'indagato è affetto», e che, quindi, le sue condizioni di salute sono compatibili con la detenzione al carcere duro –:

   se sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se corrisponda al vero;

   se, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 230 del 1999, le cure e le terapie ricevute dal detenuto nel carcere di Milano-Opera corrispondano ai protocolli sanitari previsti per un malato oncologico con una speranza di vita ormai ridottissima.
(4-04136)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 maggio 2020
nell'allegato B della seduta n. 341
4-04136
presentata da
GIACHETTI Roberto

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, nel fare riferimento ad un articolo a firma di Rita Bernardini pubblicato il 29 ottobre 2019 a pagina 12 del quotidiano Il Dubbio in cui vengono sollevati dubbi sulla compatibilità dello stato di detenzione di Tomaselli Antonio rispetto alle sue gravi condizioni di salute, ed in particolare ad un tumore inoperabile diagnosticato poco prima di essere attinto dalla misura cautelare per la quale è attualmente ristretto, evidenziando anche la sua breve aspettativa di vita e la condanna massima a cui egli potrebbe andare incontro, non superiore ai dieci anni, chiede di sapere se il Ministro della giustizia sia a conoscenza dei fatti in premessa e se, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 230 del 1999, le cure e le terapie ricevute dal Tomaselli presso il carcere di Milano «Opera», ove è ristretto, rispondano ai protocolli sanitari.
  Va preliminarmente evidenziato che, alla luce degli elementi informativi forniti dall'autorità giudiziaria competente, Tomaselli Antonio risulterebbe essere un pregiudicato esponente di rango apicale della consorteria criminale denominata «Santapaola Ercolano», rispetto a cui, nel periodo ricompreso tra l'ottobre 2016 ed il novembre 2017, egli avrebbe agito in veste di «reggente operativo».
  In considerazione della sua asserita posizione apicale e del profondo grado di compenetrazione nelle dinamiche della criminalità organizzata del territorio, per altro radicate nel tempo, sono state ravvisate a suo carico eccezionali esigenze cautelari poste alla base del provvedimento restrittivo.
  È opportuno rimarcare che, contrariamente a quanto osservato dall'interrogante, fatti salvi i temperamenti di legge
ex articolo 78 del codice penale, in relazione ai titoli di reato per i quali si trova attualmente detenuto, il Tomaselli potrebbe andare incontro ad una pena massima di 38 anni di reclusione aumentabile sino al triplo, alla luce della cornice normativa di riferimento (articoli 416-bis, commi 3 e 6, del codice penale, 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, 416-bis, comma 1, del codice penale, già articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991).
  Per quanto attiene al profilo sanitario, gli elementi informativi offerti dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dall'autorità giudiziaria competente, convergono univocamente nel delineare un quadro di compatibilità delle condizioni di salute del Tomaselli rispetto allo stato di detenzione.
  Premesso, in termini generali, che la struttura penitenziaria è tenuta ad assicurare a ogni detenuto non più dello stesso livello di cure che avrebbero potuto essere praticabili all'esterno, va chiarito che il Tomaselli, già in epoca antecedente alla detenzione, seguiva un trattamento farmacologico che non è stato giammai sospeso dopo l'inizio della carcerazione.
  Proprio al fine di garantire al Tomaselli il miglior livello possibile di cure, sulla scorta delle conclusioni dei consulenti all'uopo nominati, il tribunale ha individuato un protocollo medico da seguire e che prevede, oltre alla fornitura del medicinale, rivalutazioni periodiche, la programmazione tempestiva di
follow-up strumentale e la possibilità di accedere al centro di alta specializzazione più vicino per tutti gli accertamenti clinici e strumentali necessari.
  Accertati sia la costante somministrazione del farmaco, sia l'adeguato monitoraggio clinico da parte dei periti, l'autorità giudiziaria, sulla base di tali evidenze, ha concluso per la compatibilità delle condizioni di salute rispetto al regime detentivo.
  Allo stesso modo va chiarito che è emerso il costante rispetto del protocollo medico indicato in perizia, ad eccezione di discostamenti marginalissimi avvenuti, comunque, sotto il controllo e su indicazione degli specialisti oncologici che hanno in cura il detenuto.
  Anche dalle notizie acquisite sia dal dirigente medico dell'unità operativa sanità penitenziaria della regione Lombardia, sia dal coordinatore sanitario della casa di reclusione di Milano «Opera», si evince che il detenuto è stato ed è sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle terapie necessarie, con la supervisione costante dell'Unità operativa di oncologia dell'ospedale universitario San Paolo di Milano.
  Risulta, altresì, che i sanitari del suddetto reparto oncologico abbiano concordato con il medico di fiducia del paziente, specialista oncologo catanese, l'opportuna gestione clinica e strumentale, un programma di
follow-up condiviso e le prospettive terapeutiche future.
  Le cure mediche somministrate al paziente hanno portato, ad oggi, al raggiungimento di un quadro clinico non mutato e stazionario, indicativo di una fase di stabilità clinica.
  Analoga conclusione è stata confermata per iscritto, in data 3 dicembre 2019, dal dirigente medico dell'unità operativa sanità penitenziaria della regione Lombardia che, valutata la documentazione clinica e la relazione sanitaria redatta dal coordinatore sanitario del carcere di «Opera», ha dichiarato che il detenuto in questione è seguito adeguatamente e che la malattia neoplastica è attualmente stabile e controllata regolarmente presso l'oncologia dell'ospedale San Paolo di Milano.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

cancro

prodotto farmaceutico