ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04130

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 263 del 20/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 20/11/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/11/2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/11/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO delegato in data 25/11/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04130
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Mercoledì 20 novembre 2019, seduta n. 263

   GEMMATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato dagli organi di stampa, pare che la Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto abbia imposto al comune di Otranto di smontare la struttura portuale di approdo costituita da pontili galleggianti soltanto nel corso dei 6 mesi invernali al fine di garantire «...la mitigazione dell'impatto paesaggistico ed il ripristino dell'integrità panoramica...»;

   nel mese di maggio 2019, il Consiglio di Stato avrebbe «...ribaltato la sentenza dello scorso gennaio con la quale il Tar di Lecce aveva legittimato a restare ancorati, anche in inverno, i pontili galleggianti del porto di Otranto. I giudici della sesta sezione di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso della Soprintendenza, condannando il Comune idruntino al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla Soprintendenza archeologica...»;

   secondo quanto disposto dai «... giudici, la struttura che il Comune vorrebbe mantenere stabilmente “non ha più i requisiti di reversibilità e stagionalità”, e quindi “il suo mantenimento in loco comporta l'alterazione permanente dell'integrità visiva e della cornice ambientale dei beni tutelati”. Sulla base della sentenza, il comune di Otranto, nella prossima stagione invernale dovrà smontare i pontili predisponendo un nuovo progetto per lo smontaggio e un nuovo iter di approvazione...»;

   riguardo ai disposti della Soprintendenza, e secondo quanto si evince da documenti dell'ufficio tecnico comunale di Otranto, si sarebbero espressi negativamente l'ufficio circondariale marittimo di Otranto, la provincia di Lecce, e la commissione locale intercomunale per il paesaggio, determinando di fatto un cortocircuito burocratico;

   al fine di ottemperare ai disposti della Soprintendenza il comune di Otranto avrebbe proposto un nuovo progetto che, escludendo ogni possibile interferenza visiva con i beni tutelati, tramite la riduzione di 1/3 dell'altezza di calpestio (da 60 cm a 40 cm) dei pontili rispetto al livello del mare, ne chiedeva il mantenimento per l'intero anno;

   su tale progetto, e secondo quanto si evince dai verbali della conferenza di servizi, avrebbero espresso parere favorevole in conferenza di servizi quasi tutti gli enti intervenuti;

   pare che la sola Soprintendenza abbia espresso parere negativo al nuovo progetto opponendosi alla decisione della conferenza di servizi. La Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe accolto tale parere con delibera dell'11 giugno 2019;

   le operazioni di smontaggio e rimontaggio dei pontili galleggianti e la conseguente assenza di un punto di approdo stabile per tutto l'anno comporterebbero problemi rilevanti per l'economia del turismo della città rappresentato da centinaia di imprese e da numerosi lavoratori;

   le predette operazioni pare siano in grado di determinare circa 800.000 euro di costi annui ai danni delle casse del comune;

   secondo quanto si evince da documenti dell'ufficio tecnico comunale di Otranto, le operazioni di smontaggio eseguite in mare durante la stagione invernale richiederebbero una presenza del cantiere non inferiore a cinque mesi all'anno determinando un paradossale effetto ovvero che i lavori periodici di rimontaggio dovrebbero essere avviati pressoché in coincidenza con l'ultimazione delle operazioni di smontaggio, quasi senza soluzione di continuità. Inoltre, l'area marittima interessata dai lavori sarebbe comunque ingombrata, anche nei sei mesi in cui non possono utilizzarsi i pontili, da ben più impattanti motonavi di cantiere –:

   se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e, in caso affermativo, se il Governo intenda valutare se sussistono i presupposti per rivedere la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 giugno 2019 con la quale è stata accolta l'opposizione presentata dalla Soprintendenza, al fine di consentire il mantenimento dei pontili galleggianti per l'intero anno anche oltre il termine del 31 dicembre 2020 già comunque stabilito dall'articolo 1, comma 246, della legge n. 145 del 2018.
(4-04130)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

archeologia

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