ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 257 del 12/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: ROTTA ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 12/11/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/11/2019
Stato iter:
22/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2019
PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2019

CONCLUSO IL 22/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04079
presentato da
ROTTA Alessia
testo di
Martedì 12 novembre 2019, seduta n. 257

   ROTTA e PEZZOPANE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con determinazione n. RS30/176/2017 dell'8 maggio 2017 è stata bandita una procedura, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, suddivisa in 3 lotti, per l'affidamento della fornitura del servizio di contact center Inps-Equitalia;

   in particolare, la procedura di affidamento del lotto ha previsto la «fornitura di soluzioni e servizi di Contact Center Multicanale per l'erogazione di servizi informativi e dispositivi all'Utenza dell'INPS di Equitalia»;

   la suddetta procedura aperta è stata aggiudicata, con determina n. 131.2019, al raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) Comdata s.p.a. – Network Contacts S.r.l. – Telesurvey Italia S.r.l. che ha, come previsto dal bando, garantito il rispetto della «clausola sociale», ovvero ha assicurato che tutti i lavoratori interessati – circa 2.800 in tutta Italia – saranno riassunti ai medesimi livelli occupazionali e salariali, nonché contrattuali, senza procedere a trasferimenti in altre sedi;

   tuttavia, il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) risultato aggiudicatario del servizio, nel processo di applicazione della suddetta «clausola sociale», ha esplicitamente illustrato le condizioni di assorbimento del personale attualmente attivo sulla commessa, dichiarando:

    che essa si applicherà soltanto al personale che ha effettuato almeno il 70 per cento delle loggature sulla Commessa;

    che si procederà all'assunzione ex novo dei lavoratori così individuati;

    che la retribuzione sarà quella complessiva percepita al 2 febbraio 2019;

    che l'inquadramento non sarà superiore al IV livello;

    che il personale TL sarà assunto con il medesimo livello e con la medesima retribuzione al 2 febbraio 2019;

    che il personale impiegato nelle cooperative sociali sarà assunto ex novo, previa instaurazione del rapporto associativo e non solo di un rapporto di lavoro subordinato, come quello in essere attualmente;

   in merito ai punti indicati, si segnala che:

    la definizione, a giudizio degli interpellanti, arbitraria, unilaterale e discrezionale di un perimetro di applicazione della suddetta clausola viola la normativa vigente: in nessuna previsione di legge, né di contratto, né in alcun accordo è mai stata individuata una soglia limite (il 70 per cento sopra richiamato) all'applicazione della clausola sociale;

    a ciò si aggiunga che non è dato comprendere né le ragioni, ove ve ne siano, né i parametri in base ai quali sia stato determinato tale limite, che non sembra tener in considerazione il fatto che la maggior parte dei lavoratori impiegati nel servizio di contact center hanno rapporti part-time, mentre il computo pare presupporre un conteggio sulla base di full-time;

    la violazione della clausola sociale determina una rilevante violazione del principio di non discriminazione e, quindi, dei diritti dei lavoratori. A solo titolo esemplificativo, si segnala, infatti, che risultano esclusi dalla clausola: i team leader, gli staff leasing, gli operatori in aspettativa, di qualunque genere concessa, ma soprattutto i lavoratori in malattia e le lavoratrici in maternità;

    la novazione del rapporto contrattuale, secondo gli interpellanti, confligge con quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione che, invece, prevede la continuazione del rapporto di lavoro in capo al nuovo aggiudicatario, senza soluzione di continuità; infatti, tutti i lavoratori devono mantenere la propria retribuzione, così come percepita alla data della cessazione del rapporto con le imprese uscenti che avverrà il 30 novembre 2019 e non è, dunque, consentito individuare una data antecedente, a tale momento (il 2 febbraio 2019);

    devono, inoltre, essere garantiti inquadramenti dal III al V livello, così come contrattualmente previsto. Dunque appare agli interpellanti arbitraria l'attribuzione generalizzata del IV livello;

    gli operatori assunti nelle cooperative non possono essere costretti a diventare soci. Si sottolinea che le persone attualmente impiegate nelle cooperative sono per la maggior parte persone con disabilità che ad oggi sono lavoratori subordinati e non anche soci delle medesime;

    il rapporto associativo è altro e differente rapporto rispetto a quello di lavoro e, come tale, deve rimanere separato, oltre che nella piena ed assoluta disponibilità del diretto interessato;

    a ciò si aggiunga che la mancata attuazione della clausola sociale sta causando danni a tutti i lavoratori che operano esclusivamente sulla commessa, poiché le imprese uscenti hanno avviato procedure di licenziamento collettivo che si perfezioneranno il prossimo 30 novembre, nonostante i numerosi tentativi da parte dei sindacati e delle società uscenti di trovare un contatto con l'Rti subentrante;

    l'Inps che dovrebbe tutelare i lavoratori e vigilare sulla corretta applicazione della clausola sociale, anche in forza della specifica indicazione contenuta nel bando di gara, non sta richiamando il gestore della commessa, vincitore della gara di affidamento della fornitura del servizio, alle sue responsabilità, prime fra tutte la riassunzione ai medesimi livelli occupazionali e salariali di tutti i lavoratori –:

   se non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza affinché si dia completa e corretta applicazione della clausola sociale, a tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali, sulla base di quanto normativamente e contrattualmente previsto;

   se non ritenga di dover fissare con urgenza un incontro formale tra le parti e impedire che si proceda a licenziamenti che le aziende oggi impegnate hanno dovuto necessariamente promuovere, stanti le omissioni evidenziate.
(4-04079)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 22 dicembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 281
4-04079
presentata da
ROTTA Alessia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto concernente la procedura di gara per l'affidamento della fornitura del servizio di contact center Inps-Equitalia, rappresento quanto segue.
  L'Inps, interpellato in riferimento al presente atto di sindacato ispettivo, ha riferito che, nell'ambito della predetta procedura di gara, il lotto 1 della commessa, concernente il servizio operatori, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito da Comdata S.p.a. e Network Contacts S.r.l. e che, in data 2 agosto 2019, è stato stipulato il contratto con detto raggruppamento temporaneo di imprese.
  Per quanto concerne l'applicazione della «clausola sociale», prevista dal bando, l'Inps rappresenta che negli atti di gara è stata inserita una clausola sociale stringente, tesa a garantire il posto di lavoro e il trattamento economico, ivi inclusa l'anzianità di servizio, di tutti gli operatori, compresi i subappaltatori, che risultino aver prestato servizio, in via continuativa ed esclusiva, nella predetta commessa nei sei mesi antecedenti alla sottoscrizione del contratto. In riferimento a questo particolare aspetto di carattere temporale, l'istituto ha riferito di aver proposto, in sede di predisposizione degli atti di gara, e, al fine di realizzare una condizione di miglior favore per i lavoratori, che la decorrenza dei sei mesi venisse «considerata a partire dalla vigenza contrattuale (quindi dal 2 febbraio al 2 agosto 2019), a fronte di un diverso orientamento dell'Autorità nazionale anti corruzione che ne stabilisce la decorrenza, di regola, nei sei mesi precedenti alla data di indizione della procedura di affidamento (linee guida n. 13, approvate con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019)».
  Voglio altresì rammentare che l'articolo 3 comma 9, del disciplinare di gara, prevedeva: «al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed in applicazione dell'articolo 1, comma 10, della legge 11 del 2016, ove applicabile, in caso di successione di imprese nelle attività previste dalla presente procedura, l'appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, tenendo conto, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale vigente, delle esperienze ed anzianità maturate alla data del trasferimento».
  Rendo noto, inoltre, che nei giorni 29 e 31 ottobre e 4 novembre 2019, presso questo Ministero, si sono tenuti tre incontri cui hanno preso parte le organizzazioni sindacali di categoria, l'Inps e i rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) uscente e di quello subentrante.
  Nel corso dell'ultimo incontro, in particolare, i rappresentanti del Raggruppamento temporaneo di imprese subentrante hanno assicurato che – per effetto dell'applicazione della clausola sociale – verrà assunta a seguito del cambio di appalto la quasi totalità dei lavoratori precedentemente impiegati nella commessa (compresi i
team leader ed i lavoratori somministrati) e che gli stessi manterranno le medesime condizioni economiche e normative che avevano maturato con il precedente appaltatore (anzianità, orari, mansioni e livelli). Allo stato restano esclusi dall'applicazione della clausola sociale circa 150 lavoratori, per mancanza del requisito della esclusività dell'attività prestata nella commessa INPS. All'esito del confronto, tuttavia, raccogliendo gli inviti delle istituzioni presenti e delle organizzazioni sindacali, il nuovo aggiudicatario ha comunque manifestato l'impegno ad assumere tali lavoratori qualora dovessero aumentare i volumi di attività gestiti nell'ambito della commessa Inps.
  Desidero inoltre conclusivamente evidenziare che questo Governo ha riservato una attenzione particolare al comparto dei
call center avviando, con organizzazioni sindacali e datoriali, un dialogo collaborativo inteso ad affrontare e individuare soluzioni mirate alle criticità del settore.
  

La Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Francesca Puglisi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

diritto del lavoro

prestazione di servizi