ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04056

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 255 del 08/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: GRIPPA CARMELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CATALDI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2019
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/11/2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/11/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/11/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04056
presentato da
GRIPPA Carmela
testo di
Venerdì 8 novembre 2019, seduta n. 255

   GRIPPA, CATALDI e BARBUTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 485, della legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio 2019 – ha apportato una importante novità per le neo-mamme che potranno usufruire dei 5 mesi del congedo di maternità anche interamente dopo il parto (entro i successivi cinque mesi dallo stesso) e non più come in precedenza dove l'astensione dal lavoro nell'ultimo mese della gestazione era obbligatoria. Tale scelta sarebbe comunque condizionata all'assenso del medico curante;

   nello specifico il comma 485 recita: «All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”»;

   nel messaggio 6 maggio 2019, n. 1738 diramato dall'istituto nazionale di previdenza sociale, «Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso – articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio)», si legge: «...A tal proposito, fino alla emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell'applicazione “Gestione Maternità”, al fine di salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l'evento del parto, si rappresenta che le stesse possono esercitare l'opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione»;

   risulta all'interrogante, che a causa dell'assenza di una circolare operativa dell'Inps – Istituto nazionale della previdenza sociale – non sarebbe possibile procedere a esaminare le varie richieste di indennizzo nonostante sul sito dell'Inps la scelta del congedo di maternità risulti disponibile e selezionabile;

   l'eventuale diramazione di una circolare risolutiva permettere di evitare spiacevoli disagi per le madri lavoratrici che, nelle more di una risposta da parte dell'Istituto, risulterebbero nella condizione di non poter percepire nulla perché di fatto la pratica non sarebbe mai stata vagliata –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, se essi trovino conferma e di quali ulteriori elementi conoscitivi disponga in merito;

   se il Governo non ritenga necessario adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le necessarie iniziative affinché sia emanata una circolare operativa risolutiva con la quale definire tutte le richieste delle madri lavoratrici comprese quelle pervenute in precedenza alla sua diramazione.
(4-04056)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

medico

luogo di lavoro