ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04040

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 254 del 07/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO UBALDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/11/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 07/11/2019
Stato iter:
16/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2020
VARIATI ACHILLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/10/2020

CONCLUSO IL 16/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04040
presentato da
PAGANO Ubaldo
testo di
Giovedì 7 novembre 2019, seduta n. 254

   UBALDO PAGANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il sistema italiano per l'esame delle domande di asilo si articola, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, in 20 commissioni territoriali affiancate da 30 sezioni, distribuite in tutto il territorio nazionale. Il decreto-legge n. 13 del 2017 ha autorizzato l'assunzione, mediante concorso, di «personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico»;

   l'immissione di questi lavoratori nell'amministrazione ha consentito:

    a) di passare, in tema di asilo, a un approccio sistematico e professionale, grazie a una selezione basata su una serie di requisiti professionali volti a individuare una figura di funzionario specialista della materia, in grado di istruire in autonomia i procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale;

    b) di affidare le delicate valutazioni in materia al personale dell'amministrazione civile dell'interno selezionato e formato a tale scopo, in grado garantire anche la continuità della composizione dei collegi, che in passato si è rivelata una notevole criticità per la presenza di componenti non dedicati esclusivamente allo svolgimento di tali funzioni;

    c) di riorganizzare il sistema tenendo conto della natura diffusa delle domande di protezione internazionale su tutto il territorio italiano;

   tale categoria professionale, identificata dalla legge come «personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico», è l'unica abilitata dalla normativa vigente allo svolgimento di funzioni istruttorie nell'ambito della valutazione delle domande d'asilo, nonché l'unica idonea a far parte delle commissioni territoriali, costituendone altresì elemento indefettibile, ancorché non sviluppata tramite l'indicazione di un apposito albo;

   il profilo di questi nuovi lavoratori, inoltre, è difficilmente assimilabile a quello dei funzionari amministrativi dell'area terza, sia per il livello di preparazione richiesto, sia per il tipo di formazione, sia per lo specifico tipo di attribuzioni, comprensive della partecipazione ad una fase decisoria del collegio di appartenenza, riguardante i diritti soggettivi dei soggetti coinvolti (richiedenti asilo), con le assunzioni di responsabilità che ne conseguono;

   in relazione alla cessazione dell'attività di alcune commissioni territoriali, l'articolo 8-quater, comma 2, della legge n. 53 del 2019 ha previsto la possibilità di ricollocamento del personale proveniente dalle commissioni e sezioni territoriali in dismissione presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina ordinaria dettata dall'articolo 30 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, estendendo la facoltà per l'amministrazione di stabilire il trasferimento dei lavoratori oltre il limite ordinario di cinquanta chilometri, purché nell'ambito dello stesso territorio regionale. Questa disposizione, ad avviso dell'interrogante, discrimina la suddetta categoria rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici e pone le basi per una futura precarizzazione della stessa;

   una precarizzazione dell'organico destinato alle commissioni costituirebbe, dunque, un sostanziale depauperamento del capitale professionale attualmente in dotazione al Ministero dell'interno che va scongiurato anche nell'ottica della migliore gestione delle risorse dello Stato –:

   se intenda, per quanto di competenza, intraprendere iniziative volte a:

    a) valorizzare queste professionalità e collocarle tra i professionisti e le alte specializzazioni dell'attuale area contrattuale di appartenenza;

    b) far sì che, nell'ottica di una definizione chiara delle linee direttive cui si intende informare l'attività delle commissioni nonché del sistema-asilo in generale, la scelta delle sedi di commissione venga definita in una prospettiva di lungo periodo;

    c) in caso di chiusura dei collegi, assegnare in via prioritaria i predetti lavoratori a funzioni di carattere specialistico, con mantenimento dell'inquadramento giuridico e del trattamento economico;

    d) prevedere che il personale che resta in servizio presso le commissioni territoriali possa usufruire, con trattamento non discriminatorio, delle procedure di mobilità, scambi compensativi ex articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 ed assegnazioni temporanee presso altre amministrazioni, previste dalla contrattazione collettiva e normativa in vigore.
(4-04040)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 16 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 410
4-04040
presentata da
PAGANO Ubaldo

  Risposta. — Con riferimento, ai quesiti posti dall'interrogante, relativi all'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, si rappresenta, in via preliminare, che come noto, a partire dal secondo semestre del 2019, questa amministrazione ha avviato un processo di generale riassetto delle commissioni sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, strutturato in base a un piano definito con decreti ministeriali.
  Il decremento dei flussi migratori registrato sin dal 2018, si è infatti tradotto in un progressivo calo degli sbarchi, incidendo sull'entità della presenza dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza e determinando, di conseguenza, una diminuzione del carico di lavoro dei collegi deputati alla valutazione delle istanze di protezione internazionale Tali collegi, inoltre, grazie all'assunzione di funzionari amministrativi altamente specializzati, – assunti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2017 – avevano già ottenuto il risultato di ridurre in modo significativo il consistente arretrato che si era accumulato negli anni precedenti.
  In ragione dell'andamento del fenomeno migratorio, l'articolazione in 20 commissioni territoriali e 30 sezioni, affiancate nel corso del 2019 da ulteriori 5 collegi temporanei, è stata fisiologicamente rimodulata pianificando un riassetto attuato in tre fasi, con inizio nei giugno 2019 e termine nel novembre dello stesso anno (in attuazione del decreto ministeriale del 28 giugno 2019, del decreto ministeriale 16 agosto 2019 e del decreto ministeriale 4 novembre 2019).
  A conclusione di detto piano, il sistema nazionale risulta attualmente costituito da 20 commissioni e 21 sezioni territoriali, per un totale di 41 collegi di valutazione.
  Con particolare riferimento alla questione relativa alla ricollocazione dei funzionari amministrativi interessati dal processo di riassetto delle commissioni/sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, richiamata nell'interrogazione, si evidenzia come siano state avviate due fasi di mobilità volontaria, al termine delle quali sono state assegnate, rispettivamente, 47 unità di personale presso le sedi delle commissioni/sezioni da rafforzare – secondo le indicazioni fornite dalla commissione nazionale per il diritto d'asilo – e 36 unità presso gli uffici periferici e centrali di questa amministrazione.
  Le restanti 11 unità che non hanno partecipato alla prima o alla seconda fase di mobilità volontaria, o che nell'atto di queste non hanno trovato utile collocazione, verranno assegnate agli uffici periferici del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 8
-quater del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2019) che prevede il preventivo, eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, e fa successiva ricollocazione in ambito regionale presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione stessa.
  La norma – che ha modificato il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 13 del 2017 – dispone anche che «In caso di ricostituzione delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente è ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno».
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico

diritto d'asilo

lotta contro la discriminazione