ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03981

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 249 del 30/10/2019
Trasformazioni
Trasformato il 24/02/2020 in 5/03656
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/10/2019
Stato iter:
24/02/2020
Fasi iter:

TRASFORMA IL 24/02/2020

TRASFORMATO IL 24/02/2020

CONCLUSO IL 24/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03981
presentato da
RUSSO Paolo
testo di
Mercoledì 30 ottobre 2019, seduta n. 249

   PAOLO RUSSO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   in data 26 giugno 2019, l'associazione «Rombo Team», ha chiesto di organizzare una manifestazione sportiva denominata «Gara automobilistica nazionale di abilità Slalom» nel territorio di Ottaviano (NA), con tracciato fissato lungo la strada provinciale 259 fino al piazzale antistante alla delimitazione della Zona 1 individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, che ha istituito l'Ente Parco nazionale del Vesuvio;

   in data 27 agosto 2019 la città metropolitana di Napoli ha espresso parere tecnico favorevole allo svolgimento di detta manifestazione;

   in data 6 settembre 2019 il comando di polizia municipale di Ottaviano ha trasmesso il proprio nulla osta ai fini della viabilità, e la prefettura di Napoli, con nota prot. n. 264522 del 18 settembre 2019, ha ordinato la sospensione temporanea della circolazione per il giorno 29 settembre 2019 relativamente alla strada interessata dalla suddetta manifestazione automobilistica;

   in data 20 settembre 2019, con nota prot. n. U-0004835, l'ente Parco nazionale del Vesuvio richiedeva al settore «Affari Sociali e Sport» del comune di Ottaviano l'istanza del preventivo nullaosta finalizzato alla verifica della conformità dell'evento con le disposizioni della legge quadro n. 394 del 1991, e del decreto istitutivo del Piano del Parco;

   in data 23 settembre 2019 il sindaco del comune di Ottaviano, avvocato Luca Capasso e l'assessore allo sport, comunicavano all'Ente Parco Vesuvio, e per conoscenza al reparto dei Carabinieri per il parco nazionale del Vesuvio, che, alla luce della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 13 della legge quadro n. 394 del 1991, non era necessaria alcuna preventiva richiesta di nullaosta, mentre in virtù del punto 5, comma 1, dell'Allegato del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 che ha istituito l'Ente Parco nazionale del Vesuvio, non è vietato lo svolgimento di «attività sportive con veicoli a motore» nella zona 2 del Parco nazionale del Vesuvio;

   con nota prot. n. 0026023 del 25 settembre 2019, l'associazione Legambiente Campania, chiedeva delucidazioni circa lo svolgimento della gara automobilistica in assenza di nullaosta dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio;

   con nota 0026222 del 26 settembre 2019, il comune di Ottaviano, ripercorrendo tutto l’excursus dei fatti fino a quel momento verificatisi, precisava ulteriormente che non era necessaria la richiesta del preventivo nullaosta;

   la suddetta manifestazione si è quindi svolta regolarmente il 29 settembre 2019;

   trattandosi nella fattispecie di un evento sportivo, è evidente che tale evento non necessitasse di alcun preventivo nullaosta, in quanto non rientrante tra le «concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco (...)», quindi nel pieno rispetto dell'articolo 13 della citata legge n. 394 del 1991;

   inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 che ha istituito l'Ente Parco nazionale del Vesuvio, al punto 4 del suo Allegato prevede testualmente: «Nelle aree di Zona 1, di cui al precedente articolo 1, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) Lo svolgimento di attività sportive e con veicoli a motore (...)». In questo caso, essendo la manifestazione svoltasi in zona 2 del Parco, tale divieto non risulta applicabile all'evento suesposto;

   peraltro la manifestazione in questione non rientra nemmeno nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE «Habitat» che richiama la direttiva 85/337/CEE in quanto non incide in alcun modo con il territorio visto che non è stata realizzata una pista stabile e sono stati utilizzati birilli amovibili per delimitare Il percorso –:

   se non intenda confermare, alla luce di quanto suesposto, che la manifestazione automobilistica di cui in premessa si è svolta nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in particolare in materia di gestione delle aree naturali protette, e che quindi per eventi di tal genere non è necessario il preventivo nullaosta da parte dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio.
(4-03981)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

parco nazionale