Legislatura: 18Seduta di annuncio: 248 del 29/10/2019
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/10/2019
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/10/2019 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/10/2019 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA delegato in data 05/11/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 02/10/2020 BONETTI ELENA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/10/2020
CONCLUSO IL 02/10/2020
QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
stando a quanto riportato dall'Osservatorio antisemitismo della Fondazione Cdec, nel 2018 gli episodi accertati di antisemitismo in Italia sono stati 197, con un preoccupante aumento del cinquanta per cento rispetto al 2016, quando ne furono catalogati 130;
fonti giornalistiche hanno recentemente riportato che la senatrice a Vita Liliana Segre è oggetto in media di 200 attacchi antisemiti al giorno, ricevuti specie via social network;
il Parlamento europeo con la risoluzione del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)) ha suggerito agli Stati membri di dotarsi ciascuno di un commissario nazionale per la lotta all'antisemitismo;
nella stessa risoluzione, il Parlamento europeo invitava, inoltre, gli Stati membri ad uniformare la definizione di antisemitismo da loro usata nei codici penali alla definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (Ihra), al fine di sostenere le autorità giudiziarie nei loro sforzi di contrasto volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, sul modello delle prassi in uso nel Regno Unito ed in Austria;
alla data odierna l'Italia non si è ancora né dotata della figura del commissario, né ha integrato la definizione di antisemitismo utilizzata dall'Ihra all'interno dei propri codici –:
se ed in che modalità e tempistiche il Governo abbia intenzione di attivarsi per la nomina di un commissario nazionale per la lotta all'antisemitismo;
se il Governo intenda adottare iniziative per recepire la definizione di antisemitismo proposta dalla Ihra all'interno dei codici italiani.
(4-03964)
Risposta. — L'antisemitismo e le aggressioni, antisemite in Italia in Europa hanno subìto un preoccupante aumento nell'ultimo lustro rispetto al periodo precedente, rendendo ancora più urgente l'elaborazione da parte del Governo di politiche efficaci per combatterli a tutti i livelli della società.
Con riferimento alla risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, adottata dal Parlamento europeo lo scorso 1° giugno 2017 (2017/2692(RSP)), il Governo italiano nel corso del Consiglio dei ministri n. 25 del 27 gennaio 2020 ha indicato la professoressa Milena Santerini per il ruolo di coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo e ha approvato la definizione dell'IHRA relativamente all'antisemitismo, quale punto di partenza per un percorso di ricognizione delle espressioni e delle condotte di antisemitismo, nell'auspicio che uniformare la definizione nei codici penali nazionali favorisca gli sforzi dell'autorità giudiziaria e sostenga l'azione di contrasto delle forze dell'ordine.
Come noto all'interrogante, con l'approvazione in data 30 ottobre 2019 della mozione n. 1-00136, è stata istituita presso il Senato della Repubblica la «Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza» con compiti di osservazione, studio e iniziativa per l'indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche.
Si ricorda, inoltre, che nell'ordinamento italiano sono previste da tempo specifiche norme volte a sanzionare discriminazioni, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, a partire dalle disposizioni del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205, che punisce chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Nel codice penale l'articolo 604-bis punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
L'articolo 604-ter stabilisce una circostanza aggravante in forza della quale la pena è aumentata fino alla metà per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.
La Ministra per le pari opportunità e la famiglia: Elena Bonetti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):antisemitismo
risoluzione PE
risoluzione