ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03963

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 248 del 29/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 29/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO delegato in data 29/10/2019
Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2020
ORRICO ANNA LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03963
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Martedì 29 ottobre 2019, seduta n. 248

   RAMPELLI e MOLLICONE. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'Antico Caffè Greco è uno storico locale romano, ubicato in via dei Condotti, che svolge ininterrottamente la proprietà attività dal 1760 e, dal 1953, è tutelato quale bene culturale di interesse particolarmente importante da un decreto ministeriale;

   la proprietà del fondo in cui ha sede il locale l'ospedale israelitico, nel 2017 ha deciso di non rinnovare il contratto d'affitto in scadenza quell'anno;

   secondo notizie di stampa, l'attuale conduttore – la società Antico Caffè Greco – paga un canone mensile pari a 16 mila euro, mentre sul tavolo ci sarebbero offerte che si avvicinano alla cifra di 180 mila euro;

   dopo varie vicende giudiziarie, la proprietà dei locali è arrivata ad ottenere l'ordinanza di sfratto che dovrebbe essere eseguita – con la conseguente chiusura del Caffè – il 22 ottobre 2019;

   la proprietà già in passato aveva vanamente tentato di far rimuovere dai giudici amministrativi il vincolo di tutela sul bene culturale Caffè Greco, che, a suo dire, creava «l'inconveniente di una comunione forzosa» tra l'immobile, i beni mobili e la licenza di esercizio;

   il Tar del Lazio, con una sentenza del 2011 passata in giudicato, ha definitivamente chiarito la natura del vincolo di tutela: apposto non solo sull'immobile e su arredi, cimeli e decorazioni, ma anche sulla «licenza di esercizio», perché «il Caffè Greco costituisce un pregevole esempio di “pubblico ritrovo”, consolidatosi nel tempo in virtù della consuetudine di una certa tipologia di avventori di frequentarlo e renderlo centro di incontri culturali»;

   secondo i giudici amministrativi non sarebbe conforme alla lettera del vincolo ministeriale «restringere la tutela all'immobile ed ai beni mobili, essendo chiara la volontà dell'Amministrazione di ricondurre il vincolo al particolare valore commerciale assunto nel tempo dalla destinazione del locale, dall'essere detto locale un ritrovo di artisti, anche stranieri, quindi un luogo noto in Italia ed all'estero come centro di vita artistica»;

   lo sfratto, già previsto per il 22 ottobre 2019, è stato rinviato alla data dell'8 gennaio 2020, e, se verrà eseguito, uno dei più importanti punti di riferimento culturali della città antica e moderna, meta di turisti e romani, che con oltre trecento opere esposte nelle sale rappresenta di fatto la più grande galleria privata di opere d'arte del mondo aperta al pubblico, rischia di chiudere per sempre;

   vari marchi internazionali, soprattutto della moda, sarebbero interessati all'immobile per aprire un proprio negozio, facendo scomparire quello che è a tutti gli effetti un bene culturale tutelato dalla legge –:

   se il Governo sia informato dei fatti esposti e se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, a tutela del bene culturale Antico Caffè Greco;

   se il Governo ritenga che nell'immobile che fino ad oggi ha ospitato l'Antico Caffè Greco possa trovare spazio un'attività commerciale diversa da quella tutelata o se, anche una volta eseguito lo sfratto, una nuova attività debba ricalcare le caratteristiche della precedente.
(4-03963)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 12 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 406
4-03963
presentata da
RAMPELLI Fabio

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, con il quale l'interrogante ha chiesto notizie in merito alle iniziative intraprese da questo Ministero a tutela dell'Antico Caffè Greco.
  Sulla base degli elementi forniti dalla competente direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, si rappresenta quanto segue.
  Il Caffè Greco, storico locale romano sito in via dei Condotti n. 85-86, è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa, «perché, fondato nel 1765 e successivamente più volte abbellito con decorazioni e cimeli di interesse storico ed artistico, costituisce oggi un vario e pregevole esempio di pubblico ritrovo sviluppatosi attraverso due secoli di vita per la ininterrotta consuetudine da parte di artisti di ogni paese di frequentare le sue ospitali e raccolte salette, avendo rappresentato in Roma, per circa 200 anni, un centro di vita artistica universalmente noto»; ciò in considerazione della «opportunità di assicurare la conservazione dell'attuale aspetto dei locali dello storico Caffè, come testimonianza della sua storia e del suo particolare ruolo nella vita culturale di Roma (...)».
  Tale provvedimento, come pure la sua successiva estensione al cortile coperto, al salone e al laboratorio del Caffè Greco, stabilita con decreto del Ministro del 6 febbraio 1954, fu notificato «per la parte dell'immobile» all'Ospedale israelitico, che ne detiene la proprietà, e «per la parte dei mobili e della licenza di esercizio» al relativo proprietario, vale a dire il signor Federico Gubinelli.
  Quest'ultimo, in data 13 novembre 1953, trasferì la proprietà della sua azienda (denominata «Antico Caffè Greco»), comprendente i beni mobili, la licenza d'esercizio, le attrezzature, gli impianti e i depositi, alla società azionaria Antico Caffè Greco – Società per Azioni, della quale era amministratore unico e legale rappresentante la signora Antonietta Gubinelli Grimaldi.
  In ogni caso, a seguito della trascrizione dei citati provvedimenti di tutela presso la conservatoria dei registri immobiliari – avvenuta il 20 ottobre 1953 (n. d'ordine 43459) per il primo dei due decreti sopra menzionati e il 24 agosto 1954 (n. d'ordine 37112) per il secondo –, gli stessi hanno acquisito efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo dei beni in essi individuati.

  Ed è appena il caso di aggiungere che l'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 ha stabilito la perdurante efficacia delle notifiche effettuate ai sensi della legge n. 1089 del 1939.
  Con riguardo alla vicenda contenziosa in atto fra l'ospedale israelitico, nella qualità di proprietario dell'immobile, e la società antico caffè greco s.r.l., nella qualità di proprietaria della licenza di esercizio commerciale che vi ha sede, si deve rilevare che con sentenza n. 24473/2018, pubblicata il 20 dicembre 2018, il tribunale ordinario di Roma (sesta sezione civile), pronunziandosi definitivamente nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71994 del registro generale affari contenziosi per l'anno 2017, ha dichiarato «il contratto inter parte cessato per finita locazione alla data del 30 settembre 2017, così confermando l'ordinanza di rilascio emessa ex articolo 665 del codice di procedura civile» e ha condannato la società «al rilascio dell'immobile avente ingresso da Via Condotti, n. 86, ed altro l'ingresso dall'androne di Via Condotti 85, Roma».
  Avverso detta, sentenza, la società Antico Caffè Greco s.r.l. ha presentato ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma – quarta sezione civile (R.G. n. 4186/2019).
  Inoltre, a seguito del ricorso in opposizione all'esecuzione
ex articolo 615, comma 2, codice di procedura civile (con istanza di sospensione dell'esecuzione ex articolo 624, comma 1, codice di procedura civile), avanzato dalla stessa società, il 18 ottobre 2019 il giudice, dottoressa Giulia Messina, ha differito l'esecuzione di cui al R.G.E. n. 80503/2019, fissando alla data dell'8 gennaio 2020 la comparizione delle parti, in ragione del fatto che, per un verso, al mancato versamento dell'indennità di perdita dell'avviamento commerciale, da parte del locatore, consegue che «la ritenzione dell'immobile da parte del conduttore avviene “de iure” e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva della scadenza dell'obbligo di riconsegna» (cfr. Cassazione 19634/2016) e, per altro verso, che «È necessaria attenta delibazione, audiatur et altera pars, in ordine alla concessione della tutela disposta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge n. 1089 del 1939 [...] e ai suoi riflessi in sede esecutiva».
  In tale contesto, questa amministrazione ha ritenuto necessario adottare le seguenti iniziative.
  In primo luogo, con atto di indirizzo emanato ai sensi dell'articolo 14 comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, la direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha disposto che la Soprintendente speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma provvedesse nell'ordine:

   a) a predispone una relazione finalizzata ad illustrare, nelle sue tappe salienti, la vicenda che riguarda il Caffè Greco, con particolare riferimento ai caratteri sostanziali dei due dispositivi di tutela del 1953 e del 1954 (unitarietà e inscindibilità del complesso di beni costituito dall'immobile, dai beni mobili pertinenziali e dalla licenza d'esercizio commerciale; profili di interesse culturale di detto complesso di beni) nonché ai recenti sviluppi della vicenda contenziosa che contrappone l'ospedale israelitico, proprietario dell'immobile, alla società Antico Caffè Greco s.r.l., proprietaria della licenza di esercizio commerciale, e ai potenziali pregiudizi che potrebbero derivare, in ordine alla tutela del citato complesso di beni, dalla esecuzione della procedura di sfratto;

   b) a trasmettere detta relazione all'Avvocatura generale dello Stato affinché la stessa potesse valutare, in vista dell'udienza programmata per l'8 gennaio 2020 presso il tribunale ordinario di Roma, terza sezione civile – esecuzioni mobiliari, la sussistenza delle condizioni per la costituzione in giudizio di questa amministrazione; ciò al fine di rappresentare, mediante intervento di terzi, la necessità che l'assetto attuale del Caffè Greco, per come delineato dai vigenti dispositivi di tutela del 1953 e del 1954, che lo hanno qualificato di interesse culturale particolarmente importante, rimanga immutato.

  A tale atto di indirizzo la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma ha dato seguito trasmettendo la relazione di cui sopra all'Avvocatura generale dello Stato con nota prot. n. 41046 del 19 novembre 2019.
  In secondo luogo, con nota protocollo n. 40384 del 13 novembre 2019, la medesima Soprintendenza speciale ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato ad integrare i provvedimenti di tutela del 27 luglio 1953 e del 6 febbraio 1954 mediante la compilazione dell'elenco dei beni mobili di interesse culturale conservati all'interno del Caffè Greco; ciò al fine di procedere ad una loro esatta e puntuale individuazione, finora mai effettuata, e rafforzare, in questo modo, l'effettiva operatività dei dispositivi vigenti con riguardo al complesso dei beni medesimi.
  Tale procedimento, espressamente previsto dall'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, non comporta in alcun modo il venir meno dell'efficacia dei vincoli preesistenti, che restano confermati in tutte le loro parti.
  Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la predetta direzione generale, in uno con la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, si sono concretamente impegnate nell'assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni contenute nei due citati decreti ministeriali del 27 luglio 1953 e del 6 febbraio 1954, che hanno individuato l'immobile ove ha sede la storica attività del Caffè Greco, i beni mobili in esso presenti e la licenza di esercizio commerciale quale complesso unitario e inscindibile meritevole di tutela, e, dunque, a garantire che dalla vicenda contenziosa in atto fra l'Ospedale israelitico e la società Antico Caffè Greco s.r.l., non possa derivare alcun pregiudizio in ordine alla tutela di detti beni – in nulla rilevando, sotto il profilo dell'azione amministrativa di competenza degli uffici tecnici di questo Ministero, le notizie di stampa relative alla richiesta di un aumento del canone di locazione da parte dell'Ospedale israelitico o all'interesse di grandi marchi internazionali di moda per l'immobile ove ha sede il Caffè Greco.
  Come è noto, infine, la programmata udienza dell'8 gennaio 2020 presso il tribunale delle esecuzioni di Roma non ha avuto luogo essendo intervenuta, nel frattempo, l'ordinanza dell'ottava sezione civile della Corte d'appello di Roma che ha accolto la sospensiva della sentenza di sfratto.

  L'ordinanza è stata emessa «considerato che nel caso di specie è ravvisabile il gravissimo danno, di cui all'articolo 447-bis ultimo comma del codice di procedura civile, derivante alla parte appellante dall'esecuzione della sentenza impugnata, che comporterebbe la cessazione dell'attività svolta dalla società Antico Caffè Greco in immobile di particolare rilevanza storica, culturale e turistica, con verosimili ripercussioni anche sul piano occupazionale».
  Nella «valutazione dei contrapposti interessi», si ravvisano quindi per la Corte d'appello di Roma «le condizioni per accedere alla richiesta di inibitoria» e per questo motivo è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
  La Corte d'appello ha rinviato la causa «all'udienza di discussione del 21 gennaio 2021 ore 11, con termine per note illustrative fino a dieci giorni prima».
  La Corte d'appello ha infatti riconosciuto che lo sfratto avrebbe comportato la cessazione dell'attività storica tutelata da questo Ministero, nonché messo a rischio circa 40 posti di lavoro.
  Si rassicura comunque l'interrogante sull'impegno continuo di questa Amministrazione al fine di preservare un luogo di cultura, arte e storia, divenuto un punto di attrazione per la città di Roma noto in tutto il mondo.

La Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo: Anna Laura Orrico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bene culturale

valore economico

opera d'arte