ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03949

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 247 del 28/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/10/2019
Stato iter:
25/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2020
VARIATI ACHILLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/02/2020

CONCLUSO IL 25/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03949
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Lunedì 28 ottobre 2019, seduta n. 247

   CIRIELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   in base al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, gli amministratori locali che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti contro la pubblica amministrazione sono sospesi di diritto dalle cariche elettive;

   la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla sospensione, ha confermato, a quanto a tale istituto, la natura di misura cautelare volta a tutelare esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto presta servizio e a ridurre, nelle more dell'accertamento penale definitivo, i condizionamenti in grado di incidere sul libero esercizio del mandato elettorale e di pregiudicare interessi pubblici fondamentali dell'amministrazione;

   a seguito della riforma, talune problematiche sono state sollevate in relazione alla estensione o meno della sospensione di diritto alle condanne non definitive per reati contro la pubblica amministrazione, rimasti allo stadio del tentativo;

   secondo i pareri resi dal Ministero dell'interno, richiamando sentenze della Corte ante riforma, tale sospensione non si applicherebbe ai reati tentati contro la pubblica amministrazione ma solo per quelli consumati;

   la ratio legis del decreto legislativo n. 235 del 2012 è quella di fronteggiare il dilagare della criminalità all'interno delle istituzioni pubbliche al fine di salvaguardare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la non inclusione dei reati in forma tentata svilirebbe la funzione della sospensione quale strumento di prevenzione dell'illegalità;

   avendo riguardo alla condotta criminosa, sia consumata sia tentata, il bene giuridico tutelato non cambia, essendo sempre individuabile, per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, in quello dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

   sulla base dei principi sin qui espressi, la mancata applicazione della previsione di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), e articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 235 del 2012 ai delitti tentati genera, ad avviso dell'interrogante, un grave vulnus e una interpretazione in contrasto con le norme e la ratio legis, lasciando di sfatto indenni molti amministratori locali, quali i sindaci, che hanno riportato condanne non definitive per reati tentati contro la pubblica amministrazione anche gravi, quali concussione, che di fatto minano l'imparzialità e la credibilità della funzione pubblica;

   da ultimo, si cita il caso del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, condannato in primo grado a due anni di reclusione, con pena sospesa, per tentata concussione nei confronti dell'ex presidente del consorzio Asi, avvocato Gianluigi Cassandra;

   non si comprendono le ragioni per cui la sospensione de qua non possa applicarsi al delitto di concussione che, anche nell'ipotesi del tentativo, si caratterizza per una maggiore offensività del bene giuridico tutelato dalla norma rispetto, ad esempio, al reato di abuso di ufficio consumato;

   infatti, il maggior disvalore della condotta di concussione tentata comporta pene edittali più severe rispetto a quelle previste per il reato di abuso di ufficio, anche per la condotta consumata; basti osservare che per la tentata concussione, applicando la diminuzione massima prevista dall'articolo 56 del codice penale, cioè due terzi, si applicherebbe una pena da 2 a 4 anni di reclusione, quindi più severa anche rispetto all'abuso di ufficio consumato che è punito da 1 a 4 anni di reclusione;

   a parere dell'interrogante, quindi, pur in essenza di specifico richiamo in ordine a fattispecie consumata oppure tentata, la citata disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), deve essere considerata riferita a entrambe, stante il medesimo bene giuridico tutelato e la gravità della condotta criminosa insita sia nella fattispecie consumata che tentata;

   a tal riguardo, giova richiamare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che in materia analoga, in relazione alla sospensione dal servizio dei dipendenti pubblici condannati anche con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, ha ritenuto che nei delitti elencati dalla norma rientrano, senza che sia necessaria una indicazione specifica, sia le fattispecie consumate che quelle tentate –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, stante la gravità degli stessi, se intendano adottare iniziative di carattere normativo per consentire l'uniforme e corretta interpretazione delle norme richiamate con conseguente applicazione della sospensione di diritto anche in caso di condanne non definitive per reati tentati;

   se non si intendano assumere, tramite la prefettura, le iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 235 del 2012 finalizzate alla sospensione del sindaco di Sarno, stante la gravità del reato.
(4-03949)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 febbraio 2020
nell'allegato B della seduta n. 311
4-03949
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiedono chiarimenti in merito alla sospensione dalle cariche elettive degli amministratori locali che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla vicenda che vede il coinvolgimento del Sindaco di Sarno, in provincia di Salerno.
  Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 11, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012, prevede la sospensione di diritto, dalle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, per gli amministratori locali che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo testo normativo.
  Nel quadro normativo rappresentato, per le ipotesi delittuose previste dalla citata lettera
c) non viene effettuata una distinzione tra delitti tentati e consumati, diversamente da quanto previsto alla lettera b) del medesimo articolo 10, comma 1.
  Pertanto, per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera
c) – tra i quali è annoverato il reato di concussione di cui all'articolo 317 del codice penale – qualora tentati, non si configura l'ipotesi di sospensione dalla carica in caso di sentenza di condanna non definitiva.
  Ciò anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1990 del 2003, relativamente al preesistente articolo 59 del T.U.E.L. (Testo unico enti locali), ed in conformità a quanto già sostenuto da questo Ministero in fattispecie analoghe.
  In particolare, con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha specificato che la sospensione automatica dalle cariche elettive, in ragione della commissione di delitti da parte di pubblici ufficiali, non può essere disposta dall'autorità competente quando l'eletto sia risultato autore di un delitto tentato (nella specie, tentata concussione), posto che – dalla normativa dettata dal decreto legislativo n. 267 del 2000 – «emerge (...) come la sospensione di diritto non possa ora più riconnettersi anche alle ipotesi (minori) del delitto tentiate, come precedentemente autorizzato nel vigore» della disposizione dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, come emendata dalla legge n. 16 del 1992.
  Ad avviso del giudice di legittimità, pertanto, «la condanna per delitti tentati (e non consumati) contro la (Pubblica Amministrazione "rileva" ai soli fini della decadenza e non anche della sospensione cautelare dalla carica elettiva».

  Considerato che il decreto legislativo n. 235 del 2012, che pure ha ampliato la casistica delle ipotesi di incandidabilità rispetto a quanto previsto dagli abrogati articoli 58 e 59 del T.U.E.L., nulla ha innovato rispetto alla normativa preesistente con riferimento allo specifico profilo in esame, si ritiene che i principi elaborati dalla citata giurisprudenza trovino tuttora applicazione.
  Quanto a possibili interventi normativi in materia, il Ministero della giustizia ha comunicato che, allo stato, non sono allo studio iniziative legislative volte alla modifica della disciplina vigente in tema di sospensione delle cariche elettive per gli amministratori locali che hanno riportato condanne non definitive.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reato

sanzione penale

pubblica amministrazione