ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03912

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 245 del 24/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/10/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03912
presentato da
D'UVA Francesco
testo di
Giovedì 24 ottobre 2019, seduta n. 245

   D'UVA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con la legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 796, punto o) si è previsto che «le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;

   nella seduta del 23 marzo 2011, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato i «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica dei laboratori» quali disposizioni di indirizzo per le regioni ai fini della riorganizzazione della rete, sul presupposto di dover realizzare un nuovo e diverso sistema di governance clinica basato sulla creazione di reti e di network di strutture pubbliche e private. Tra i criteri suesposti, ai fini dell'accreditamento, è stata indicata la necessità di prevedere una soglia minima di attività, che è stata proposta nella misura di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati in un anno, oltreché di prevedere strumenti di aggregazione delle struttura tramite, ad esempio, cooperative, strutture consortili o associazioni temporanee di imprese;

   con circolare del Ministero della salute 16 aprile 2015, n. 11669 – Riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio sanitario nazionale (indirizzata ai direttori generali degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome), sono stati forniti, tra gli altri, i seguenti indirizzi secondo cui «Le Regioni disciplinano le forme di aggregazioni nel rispetto delle previsioni del codice civile e di eventuali ulteriori forme innovative previste da disposizioni legislative, in modo da prevedere che sia un unico soggetto l'esclusivo interlocutore della Regione, con responsabilità contrattuale e clinico-assistenziale. Ogni singolo soggetto erogatore aggregato può mantenere la propria autonomia amministrativo-fiscale, di cui rimane responsabile, fatta salva la responsabilità in capo al soggetto aggregatore, unico interlocutore della regione, di vigilare sulla correttezza e trasparenza delle suddette attività amministrativo-fiscali»;

   tuttavia, a seguito dell'emanazione della norma che ne impone la riorganizzazione e della formulazione degli indirizzi operativi, nelle diverse regioni non sono stati adottati strumenti univoci di aggregazione delle strutture erogatrici delle prestazioni;

   in alcune regioni come la Calabria, la Basilicata e la Puglia, è stata prevista l'opzione di dar luogo alla «rete contratto», ossia la possibilità da parte delle strutture aggregate di mantenere la fase analitica, mentre in altre regioni questo non è stato consentito e si è imposta la rottura del processo di laboratorio, scindendo il luogo del prelievo e quello dell'analisi;

   tra queste ultime ci sarebbe anche la regione siciliana, che nonostante alcuni atti della giunta regionale degli anni passati tesi al riconoscimento della «rete contratto», è indirizzata a consentire esclusivamente i consorzi come forme di aggregazione utili, che tuttavia non consentirebbero la contestualità presso le singole strutture della fase del prelievo e di quella dell'analisi;

   poiché una simile decisione, imponendo l'obbligo di eseguire la fase d'analisi previo trasporto presso un'altra struttura, anche per la peculiarità dettata delle condizioni orografiche, insulari, viarie e ferroviarie presenti nella regione siciliana, rischia di compromettere gravemente la qualità e l'affidabilità dell'attività d'analisi, come noto avente funzione determinante per la diagnosi preventiva per le malattie e per le cure dei pazienti –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per garantire la qualità e l'affidabilità, sull'intero territorio nazionale ed in particolare nella regione siciliana, delle attività delle strutture eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e della possibilità di aggregarsi senza che si operi la scissione tra luogo del prelievo e luogo d'analisi.
(4-03912)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terapeutica

societa' consortili

malattia