ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03909

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 245 del 24/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: MINARDO ANTONINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 24/10/2019
Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2020
L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03909
presentato da
MINARDO Antonino
testo di
Giovedì 24 ottobre 2019, seduta n. 245

   MINARDO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la «pirateria agroalimentare» internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette per evocare il nostro Paese, è in continua crescita con danni miliardari per le imprese nazionali;

   secondo recenti indagini di mercato all'estero risulta falso un menù italiano su tre. Il volume di affari del made in Italy alimentare «taroccato», stimato in oltre 50 miliardi di euro, rappresenta ormai più della metà del fatturato alimentare nazionale. Tra i prodotti maggiormente taroccati ci sono il vino e i formaggi. Anche metà della pasta in mostra nei supermercati esteri e servita nei cosiddetti ristoranti italiani, sarebbe falsa. Falsi made in Italy agroalimentari sono ampiamente diffusi nei diversi continenti, dall'Europa all'Asia, dall'Oceania all'America: vini, olio, formaggi, pasta, salse di pomodoro, prosciutti, insaccati in generale sono solo alcuni prodotti agroalimentari italiani vittime di concorrenza sleale e pirateria. La lotta a tali forme di concorrenza sleale deve restare un passaggio fondamentale nei negoziati sul commercio internazionale per evitare ogni forma di agropirateria e salvaguardare le produzioni tradizionali da contraffazioni internazionali;

   l'Italia è al primo posto nell'Unione europea nelle produzioni agroalimentari di qualità che possono fregiarsi del marchio a denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica;

   l'Italia è il secondo Paese produttore di vino in Europa, settore che costituisce la principale voce dell’export agroalimentare nazionale;

   la tutela dei prodotti alimentari tipici minacciati dalle imitazioni è una scelta essenziale per la sopravvivenza stessa di molte imprese italiane, ma è anche tutela del consumatore e della sua salute, in quanto molto spesso tali prodotti di imitazione non hanno gli stessi standard qualitativi e di salubrità degli originali italiani;

   la contraffazione agroalimentare rappresenta una minaccia sempre più preoccupante per le imprese, i consumatori e l'economia nel nostro Paese, oltre a rappresentare un problema sociale di notevole entità;

   le imprese agroalimentari italiane sono quelle che, in Europa, hanno visto meno protetto il proprio patrimonio innovativo e tecnologico e la concorrenza sleale, in particolare, ha messo drammaticamente in evidenza quanto la tutela e la protezione dei marchi di origine sia importante e quanto sia strategico affrontare i mercati internazionali con un piano finalizzato alla difesa delle produzioni nazionali di alta qualità, derivanti da secoli di tradizioni produttive tramandate di padre in figlio –:

   se il Governo intenda attivarsi in tutte le sedi competenti, sia a livello comunitario che nell'ambito del Wto, organizzazione mondiale per il commercio, per far sì che i prodotti agroalimentari italiani vengano tutelati attraverso sistemi di maggior trasparenza in ordine all'etichettatura e ai messaggi pubblicitari per consentire ai consumatori di operare scelte consapevoli e per contrastare le pratiche fraudolente che creano un danno economico alle imprese, falsando la concorrenza;

   se il Governa intenda adoperarsi nelle sedi opportune per il riconoscimento internazionale, a livello di Wto, delle denominazioni comunitarie protette, con particolare riferimento a quelle che valorizzano l'origine geografica dei prodotti agroalimentari;

   se il Governo intenda intraprendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'effettività e l'intensificazione dei controlli in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari.
(4-03909)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 12 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 406
4-03909
presentata da
MINARDO Antonino

  Risposta. — In merito all'interrogazione in esame, vorrei innanzitutto evidenziare che la protezione internazionale dell'eccellenza agroalimentare italiana costituisce, da sempre, una delle principali attività di questo Ministero nel quadro sia degli accordi bilaterali fra l'Unione europea ed i Paesi terzi sia di quelli multilaterali.
  Le indicazioni geografiche italiane sono costantemente oggetto di iniziative da parte delle imprese di Paesi Terzi finalizzate a sfruttare indebitamente la loro ottima reputazione di prodotti di qualità, abusandone con l'apposizione di etichette e, spesso, di segni figurativi evocativi dell'Italia e ingannevoli verso i consumatori.
  È per tale motivo che questa amministrazione è impegnata a tutti i livelli, comunitari ed internazionali, da una parte a rafforzare le regole affinché sia resa più forte la tutela e la protezione delle indicazioni geografiche nel mercato dell'Unione e, dall'altra, a rendere più forti i sistemi multilaterali, finalizzati alla registrazione e alla protezione delle stesse indicazioni geografiche fuori dall'UE.
  A tal riguardo, segnalo che all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, agenzia dell'ONU), il 26 febbraio 2020, è entrato in vigore l'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona con l'adesione dell'Unione europea, depositata il 26 novembre 2019.
  È un importante risultato che — seppure con alcune differenze — l'Unione europea ed i suoi Stati membri hanno tentato, dal 1995 fino al 2011, di ottenere anche presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e che gli USA, l'Australia, la Nuova Zelanda, soprattutto hanno impedito di raggiungere.
  Esso costituisce il quadro giuridico multilaterale che permette — pur con alcune differenze rispetto al Registro multilaterale dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) — di raggiungere l'obiettivo di una registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, di cui l'Italia è uno dei principali Paesi, e della conseguente protezione degli altri membri aderenti al citato atto, che fissa i livelli minimi ed i principi della tutela.
  La protezione delle indicazioni geografiche e quella aggiuntiva delle indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici è garantita a livello internazionale tra tutti i paesi membri dell'OMC attraverso l'accordo TRIPS (
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, cioè l'accordo relativo ai diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) dell'OMC, accordo adottato dai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio nel 1994 e ratificato dalla nostra nazione nello stesso anno.
  In tale accordo si dispone che i Paesi membri precostituiscano idonei mezzi legali atti ad impedire l'utilizzo — nella designazione o presentazione di un prodotto — di ogni elemento che possa indicare o suggerire che il prodotto medesimo è originario di un'area geografica diversa dal reale luogo di origine del prodotto, proprio al fine di evitare che il consumatore possa essere ingannato sull'origine geografica di ciò che ha acquistato.
  Per quanto poi attiene alla protezione dei prodotti italiani nei rapporti commerciali con i Paesi terzi, l'Unione europea — nell'ambito delle proprie attività di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi commerciali con i Paesi terzi — tutela le indicazioni geografiche dell'UE, attraverso dedicati capitoli volti a garantire le indicazioni geografiche inclusi nei testi degli accordi, come già successo per i Ceta con il Canada e l'accordo di partenariato economico Unione europea-Giappone.
  Peraltro, in diversi accordi recentemente conclusi dall'UE sono state inserite precise disposizioni contro l'
Italian sounding, ovvero:

   a) il divieto di evocazione per i prodotti non originari (uso di simboli, foto, colori e simili che possano evocare l'origine dell'indicazione geografica);

   b) l'obbligo di indicare l'origine sull'etichetta in modo chiaro e visibile;

   c) l'obbligo di ulteriore differenziazione per i prodotti introdotti sul mercato dopo una certa data (concordata per ogni accordo) che dovranno riportare la dicitura «style/imitation»;

   d) la possibilità di ricorso amministrativo da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale delle singole indicazioni geografiche.

  Per quanto riguarda, inoltre, la tutela attraverso sistemi di trasparenza in ordine all'etichettatura e ai messaggi pubblicitari indirizzati ai consumatori, il Ministero dello sviluppo economico, competente per materia, ha offerto le seguenti argomentazioni.
  La predisposizione di informazioni sugli alimenti consente al consumatore scelte consapevoli e contrasta le pratiche fraudolente e i conseguenti danni economici alle imprese, è materia armonizzata a livello europeo.
  A tale fine, in particolare, il Regolamento UE/1169/2011 ha assicurato un livello elevato di protezione dei consumatori proprio per prevenire qualunque pratica in grado di indurli in errore e prevenire azioni ingannevoli da parte degli operatori commerciali.
  Per tale motivo, il suddetto Regolamento, nei confronti del consumatore comunitario, già disciplina tutti quegli aspetti sollevati dal l'interrogante concernenti l'etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità.
  Per rafforzare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale in tutto il mercato dell'Unione, sono elencati gli elementi obbligatori che devono comparire in etichetta e se ne disciplina l'uso affinché la stessa sia chiara, comprensibile e leggibile.
  La normativa armonizzata vieta l'uso di informazioni che possono indurre in errore il consumatore soprattutto in merito alle caratteristiche dell'alimento, applicando tale divieto anche alla pubblicità e presentazione degli alimenti. In quanto materia armonizzata, gli Stati membri non hanno la possibilità di adottare disposizioni nazionali, salvo casi specifici previsti dal diritto dell'Unione.
  Per quanto riguarda, invece, le verifiche contro la pirateria agroalimentare e l'etichettatura dei prodotti agroalimentari, evidenzio che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della Repressioni Frodi, (ICQRF) di questo Ministero provvede all'effettuazione dei controlli ufficiali ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004 (oggi Regolamento UE n. 625/2017), concernenti la garanzia delle pratiche commerciali per i mangimi e gli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori, compresa l'etichettatura dei prodotti alimentari in applicazione del (Regolamento UE n. 1169/2011 e delle specifiche norme settoriali.
  L'Icqrf è infatti competente anche ad effettuare i controlli ai sensi del Regolamento UE 1308/2013 sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli, con specifico riferimento alla conformità dei prodotti agroalimentari alle relative disposizioni commerciali e di qualità che prevedono anche norme complementari riguardanti le informazioni sull'etichettatura (vino, olio, uova, carni, lattiero-caseario, ortofrutta, eccetera) dirette ai consumatori.
  I controlli sull'etichettatura svolti dall'Icqrf riguardano la completezza e la correttezza di tutte informazioni indicate nel sistema di etichettatura e vengono effettuati nell'arco dell'intera filiera produttiva e commerciale, anche utilizzando specifici, sistemi informatici telematici (registri obbligatori nel settore oleario e vitivinicolo, la banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica per i prodotti di origine animale) e, nel corso delle ispezioni, l'Icqrf provvede al prelievo di campioni dei prodotti controllati, che vengono poi sottoposti ad analisi chimico-fisiche e, in alcuni casi, anche organolettiche, utilizzando la propria rete di laboratori specializzati per i diversi settori merceologici.
  Con decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, è stata adottata la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari prevista dal Regolamento UE n. 1169/2011, nonché la disciplina a livello nazionale applicativa;

   a) dell'articolo 44 del medesimo regolamento sulle informazioni finalizzate al consumatore per i prodotti non preimballati e per la ristorazione collettiva;

   b) della direttiva 2011/91/UE sulla identificazione della partita (lotto). Tale normativa individua l'Icqrf quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni ivi previste.

  L'ICQRF pone particolare attenzione alla verifica dell'indicazione dell'origine riportata sui prodotti agroalimentari effettuando, altresì, a campione, controlli di rintracciabilità per accertarne la veridicità, massimizzando il contrasto all'Italian sounding, quanto alla tutela dei prodotti made in Italy e delle produzioni più rappresentative in tale ambito, con particolare riferimento a quelle tutelate da specifica normativa dell'Unione europea (prodotti a denominazione di origine protetta-DOP- e indicazione geografica protetta-IGP-).
  In particolare, grazie al sistema di assistenza e cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri Ue per i controlli di cui ai citati Regolamento CE n. 882/2004 e Regolamento UE n. 625/2017 «
Administrative Assistance and Cooperation (AAC) System/Food Fraud Network (FF)» — di cui l'Icqrf è punto di contatto per l'Italia insieme al Ministero della salute — vengono trattate le segnalazioni scambiate con le autorità di altri Stati membri riguardanti le irregolarità riscontrate sui dispositivi di etichettatura.
  L'Icqrf, quale autorità italiana di tutela
ex officio per le DOP e IGP (in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3, Regolamento UE n. 1151/2012), nonché punto di contatto italiano quanto ai controlli nel settore vitivinicolo (in attuazione dell'articolo 40 del Regolamento UE 2018/273), adotta tutte le misure necessarie per far cessare in Europa e nel mondo l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette italiane.
  Ciò, sia nel settore «
wine» che nei settori «food» ottenendo risultati positivi e rapidi in quanto i prodotti oggetto di segnalazione vengono prontamente ritirati dal mercato, grazie anche alla collaborazione avviata con le autorità di controllo estere.
  Inoltre, per quanto riguarda il commercio sul
web a livello mondiale, sono stati siglati specifici protocolli d'intesa con le principali piattaforme del commercio elettronico mondiale on-line (eBay, Amazon, Alibaba) — sulle quali l'Icqrf vigila — al fine di:

   individuare strumenti sempre più efficaci per contrastare i fenomeni di usurpazione delle denominazioni registrate italiane;

   tutelare i consumatori che si avvalgono delle suddette piattaforme e-commerce;

   rafforzare la promozione, la valorizzazione e l'informazione sulle produzioni italiane DOP e IGP, favorendo così la presenza nel mercato on-line di prodotti italiani autentici e di qualità.

  L'Icqrf è, pertanto, in grado di ottenere in tempi rapidi il blocco e la rimozione degli annunci ingannevoli e/o evocativi dei prodotti di eccellenza italiani, grazie alla collaborazione con i grandi operatori mondiali del settore.
  Ad oggi sono stati complessivamente trattati più di 3793 casi di intervento a tutela di prodotti italiani a denominazione di origine o indicazione geografica protette e per l'anno 2020 sono già ulteriormente massimizzate le attività di contrasto alle frodi ed all'
italian sounding, per la tutela delle indicazioni geografiche e per la verifica della corretta etichettatura anche fuori dai confini nazionali e sul web.
  Al momento, un recente nuovo problema che è oggetto di nostra massima attenzione, è l'assegnazione di nuovi «domini» di primo livello che l'ICANN (
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ente privato di gestione localizzato in California, sta per compiere.
  La circostanza che preoccupa sono le domande di delegazione di nuovo dominio riguardanti termini che sono indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea, come ad esempio: asiago, fontina, gorgonzola, prosecco, chianti, marsala, grappa e altre ancora, in quanto dette indicazioni geografiche italiane sono ritenute presumibilmente generiche dalle autorità statunitensi per favorire prodotti locali che le utilizzano — sfruttando la reputazione di quei nomi — sia nel mercato domestico che in quelli terzi, sia in Internet. Tutto ciò all'interno di un sistema deregolamentato, pregiuridico e sovranazionale.
  In ordine a tale deregolamentazione, questo Ministero, insieme ad altre istituzioni competenti, è impegnato a perorare in tutti gli ambiti comunitari ed internazionali, l'iniziativa finalizzata alla creazione di un nuovo quadro giuridico — frutto del lavoro avveduto degli Stati — prima di procedere a delegare i domini di primo livello che — si evidenzia sono diritti acquisiti nella giurisdizione statunitense.
  Al contrario, si è di fronte ad una condizione che per gli Stati europei è di grande difficoltà, avendo alle spalle una solida e consolidata base giuridica ed una lunga tradizione che, invece, non esiste nel mondo
on line dove il sistema di regole codificate da leggi o accordi internazionali negoziati dagli Stati è rifiutato ab origine.
Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali: Giuseppe L'Abbate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

restrizione alla concorrenza

produzione nazionale