ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03874

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 242 del 21/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 21/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 21/10/2019
Stato iter:
07/08/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2020
MERLO RICARDO ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2020

CONCLUSO IL 07/08/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03874
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Lunedì 21 ottobre 2019, seduta n. 242

   MAGI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la previsione dell'articolo 25 del regolamento (CE) 810/09 (codice dei visti), permette ad ogni Stato membro di rilasciare un visto con validità territoriale limitata al solo Stato concedente quando per motivi umanitari si ritenga necessario derogare alle condizioni previste per l'ingresso. Il tribunale di Roma, giudice Dottoressa Damiana Colla, con ordinanza dd. 21 febbraio 2019 ha riconosciuto tale diritto al visto per un minore scappato all'insaputa dei propri famigliari in Nigeria e che chiedeva un visto di ingresso per ricongiungersi in Italia con la madre e per motivi di salute ed umanitari;

   in data 13 agosto 2019, la signora, F.K.A. nata in Sierra Leone e titolare di protezione internazionale anche a causa delle violenze subite nel proprio Paese di origine (mutilazione genitale femminile) a mezzo dell'avvocato Giovanni Guarini del foro di Rovereto proponeva ricorso ex articolo 702-bis del codice di procedura civile e ricorso d'urgenza articolo 700 del codice di procedura civile per ottenere il rilascio del visto di ingresso per la figlia di 12 anni, negato con atto ricevuto il 5 luglio 2019 dall'Ambasciata d'Italia ad Abidjan (Costa D'Avorio) da parte dell'ufficio visti a causa della mancanza dell'assenso dell'altro genitore;

   la madre ricorrente faceva presente che il padre è irreperibile e che la figlia vive con la nonna paterna, che ha già espresso il proposito di sottoporla a mutilazione tradizionale (dal report allegato al ricorso risulta che il 90 per cento delle donne provenienti dalla Sierra Leone hanno subito il «bundo» fra i 10 e 14 anni);

   il tribunale di Roma sezione diritti della persona e immigrazione RG 52469/ 2019 giudice Dottoressa Antonella Di Tullio ha emesso ordinanza rinviando alla data del 21 gennaio 2020 l'udienza chiedendo all'ambasciata di verificare l'irreperibilità del padre della ragazza, a tal riguardo chiedendo alla parte il numero di telefono del padre, della nonna paterna e dei figli;

   a parere dell'interrogante fino al 21 gennaio 2020 vi è il fondato rischio che la minore sia sottoposta a mutilazione genitale femminile in Patria e, fra l'altro, l'interlocuzione con la nonna paterna favorevole a tale pratica potrebbe favorirne l'immediata esecuzione –:

   per quale ragione non sia possibile l'immediato rilascio di un visto di ingresso ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 810/09 (codice dei visti) alla minore, anche in assenza di un assenso del genitore irreperibile, per i menzionati motivi imperiosi di tutela della salute della minore ed anche al fine di escludere una futura e possibile responsabilità civile del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
(4-03874)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 7 agosto 2020
nell'allegato B della seduta n. 388
4-03874
presentata da
MAGI Riccardo

  Risposta. — In data 20 marzo 2019 è stata depositata presso l'ambasciata d'Italia a Abidjan una richiesta di visto per ricongiungimento familiare in favore della minore sierraleonese, F.I.K. Il ricongiungimento familiare era richiesto dalla madre della bambina, Signora A.F.K., in Italia da qualche anno con lo status di rifugiata. A supporto della domanda di visto è stata presentata la seguente documentazione:

   nulla osta P-TN/F/N/2018/102692 rilasciato dal commissariato del Governo per la provincia di Trento in data 21 dicembre 2018;

   certificato di nascita privo dei dati identificativi dei genitori (data e luogo di nascita degli stessi).

  L'Ambasciata ha esaminato il giorno stesso il dossier e notificato alla richiedente un provvedimento di prediniego ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 con le seguenti motivazioni:

   1) assenza della data e del luogo di nascita dei genitori sul certificato di nascita rilasciato dalle autorità della Sierra Leone (elementi ritenuti fondamentali per identificare i genitori della minore ed accertare il rapporto di filiazione);

   2) assenza dell'atto di assenso del padre della minore.

  Nella stessa occasione è stato fornito alla richiedente, al fine di consentirle di completare il dossier, un modello di atto integrativo del certificato di nascita (rilasciato dalle autorità della Sierra Leone nei casi di assenza sull'atto di nascita del luogo e della data di nascita dei genitori), documento che l'ambasciata ha ricevuto il 25 marzo 2019.
  Nel frattempo erano giunte alla nostra rappresentanza diplomatica varie sollecitazioni da parte della madre della minore e del suo rappresentante legale al fine di ottenere il rilascio del visto in favore della minore, pur in assenza dell'assenso del padre. La madre affermava, in particolare, che la figlia convivesse con la nonna paterna e che non fosse possibile ottenere l'assenso del padre della minore in quanto irreperibile. Di detta irreperibilità non è tuttavia mai stata fornita alcuna prova documentale.
  Alla luce di quanto sopra, in data 17 maggio 2019 l'Ambasciata ha emesso un provvedimento di diniego notificato via posta elettronica certificata al legale della madre della minore. Al riguardo, si fa notare che, benché il provvedimento di prediniego consentisse di chiudere la pratica una volta trascorsi 10 giorni dalla notifica, il diniego è intervenuto a distanza di circa due mesi. In tal modo si è inteso consentire all'interessata di disporre, considerata la delicatezza del caso, di tutto il tempo necessario per integrare il dossier con la documentazione richiesta.
  Il rigetto della domanda è stato deciso tenendo conto dell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 850 del 2011, il quale stabilisce che l'ingresso di minori stranieri in territorio nazionale è subordinato all'acquisizione dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale.
  Non si è ritenuto applicabile al caso di specie l'articolo 25 del regolamento n. 810 del 2009 (codice europeo dei visti), in quanto detta disposizione non contempla l'autorizzazione parentale fra i requisiti di ingresso derogabili per motivi umanitari o di interesse nazionale.
  A seguito dell'ordinanza del tribunale ordinario di Roma n. 52469/2019 dell'11 ottobre 2019, il 2 dicembre 2019 il legale della madre della minore ha fornito all'ambasciata ad Abidjan i recapiti telefonici (sierraleonesi) del padre della bambina, M.F., e del di lui figlio e fratellastro della minorenne, A.F. Al fine di evitare che gli approfondimenti richiesti circa l'irreperibilità del padre della bambina potessero essere ricondotti dagli interessati al dossier di visto, con possibile pregiudizio per la minore, si è chiesto al console onorario italiano d'Italia a Freetown (Sierra Leone) di chiamare i numeri forniti. Le chiamate sono state effettuate nei giorni 3 e 4 dicembre 2019. Secondo quanto riferito dal console onorario a Freetown, il padre della minore è stato chiamato al numero fornito circa venti volte (in diversi momenti della giornata) ed il telefono cellulare è sempre risultato spento. Il fratellastro della minore è stato contattato circa dieci volte e ha risposto solamente una volta (al secondo tentativo), chiudendo la chiamata qualche secondo dopo.
  Il 17 febbraio 2020 è infine intervenuta l'ordinanza del tribunale di Roma, RG 52469/2019 che, ritenendo la sussistenza del
fumus boni iuris del diritto vantato dalla signora A.F.K. al ricongiungimento con la figlia minore, ha ordinato il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della minore sierraleonese F.I.K., cui l'ambasciata a Abidjan ha dato seguito provvedendo al rilascio del visto stesso in data 17 marzo 2020.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ricardo Antonio Merlo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica dei visti

politica sanitaria

delitto contro la persona