Legislatura: 18Seduta di annuncio: 242 del 21/10/2019
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 21/10/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 21/10/2019
CUNIAL. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
in base al quadro giuridico vigente, i contadini hanno diritto a riseminare il proprio raccolto liberi da qualsiasi tipo di obbligo;
il regolamento (Ce) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali dice: «Art. 14 – Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali 1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali»;
nel testo base di riferimento si parla di «materiale di moltiplicazione di una varietà protetta da diritti (di ottenzione) di una varietà vegetale diversa da una varietà ibrida o sintetica». Sempre lo stesso articolo 14 recita: «i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare»;
il regolamento (CE) n. 1768/95 del 24 luglio 1995 che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2100/94 torna sulla questione ancora con più chiarezza dettando, all'articolo 7, la definizione di «Piccoli agricoltori»: «1. Una superficie sulla quale vengono coltivati vegetali ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento di base, è una superficie piantata ai fini di una coltura e di un raccolto regolari...» e stabilisce che la dimensione aziendale ne sia il riferimento. Ma non solo, sempre lo stesso articolo continua: «3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafo 3 (...) nel caso di altre specie vegetali (...) sono considerati agricoltori quei piccoli agricoltori che» (seguono dettagliate e lunghe specifiche in cui rientra la maggioranza delle aziende agricole italiane, poiché circa il 70 per cento delle aziende ha una dimensione inferiore ai 5 ettari);
come riportato da Ari – Associazione rurale italiana e crocevia (organizzazione non governativa di cooperazione internazionale e solidarietà senza fini di lucro) nonché diverse associazioni impegnate nella tutela dei piccoli agricoltori è in corso un tentativo per negare il diritto alla risemina di varietà certificate. In queste settimane diverse imprese sementiere presenti sul mercato italiano stanno diffondendo con vari mezzi informazioni false e tendenziose per cui sarebbe vietato riseminare il raccolto da varietà certificate (ovvero quelle comprate sul mercato e cartellinate);
la società cooperativa SICASOV in particolare ha stampato e affisso diversi volantini in molti consorzi sementieri in cui si afferma che agli agricoltori non è consentito seminare o scambiare le proprie sementi. Si tratta di informazioni che, ad avviso dell'interrogante, sono destituite di fondamento e in palese contrasto con la legislazione italiana –:
se e quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di adottare per contrastare la diffusione di queste informazioni;
se e quali iniziative di competenza il Ministro abbia intenzione di adottare per garantire agli agricoltori il proprio diritto alla risemina di varietà certificate.
(4-03872)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):societa' senza fini di lucro
piccola azienda agricola
novita' vegetale