ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03870

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 242 del 21/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 21/10/2019
Stato iter:
27/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/12/2020
GUERINI LORENZO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/12/2020

CONCLUSO IL 27/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03870
presentato da
RUSSO Paolo
testo di
Lunedì 21 ottobre 2019, seduta n. 242

   PAOLO RUSSO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il 13 marzo 2019 si è concluso il processo penale al tribunale militare di Napoli nei riguardi del Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Scelta Girolamo Foti, delegato nazionale del Cocer eletto dai propri colleghi per tre mandati consecutivi, presidente e cofondatore del primo sindacato della storia dell'Esercito italiano «Libera rappresentanza militare» che ha vissuto buona parte della sua carriera in teatro operativo;

   Foti è stato imputato per diffamazione pluriaggravata (articolo 227, comma 2, Cpmp; articolo 47 n. 2 Cpmp) e, secondo quanto riportato dalle registrazioni del processo Foti, pubblicate il 13 dicembre 2018 e nel mese di marzo 2019 da «Radio Radicale», tutto ebbe inizio con il monitoraggio del profilo Facebook, provvedimenti disciplinari continui, un processo di rigore per attività connesse con l'associazione libera rappresentanza (secondo l'accusa) con abbassamento repentino delle note caratteristiche da «eccellente» a «nella media»;

   la vicenda ha avuto inizio dal reparto di appartenenza di Palermo, mentre il delegato Foti era in servizio isolato e continuativo su Roma per svolgere il suo regolare mandato nell'organo centrale della rappresentanza militare: il Cocer comparto difesa ha votato ad unanimità la delibera n. 42 «tutela del delegato» per chiedere all'autorità affiancata di verificare se gli episodi segnalati da Foti avrebbero limitato il suo regolare mandato;

   il colonnello Marco Piacentini, all'epoca comandante del 46° reggimento trasmissioni di Palermo, segnalò alla procura militare di Napoli un post del Foti che ringraziava il Cocer comparto difesa per aver votato ad unanimità la delibera;

   a parere dell'interrogante il colonnello Piacentini non aveva la competenza per segnalare la delibera in questione, atto di competenza e responsabilità del Capo di Stato Maggiore della Difesa; oltretutto non si comprende come mai il Foti sia stato oggetto di tale processo, in quanto la delibera nella sua interezza, passò al vaglio del Comitato di presidenza e venne trattata, dibattuta e votata dall'intero consiglio, con annessi suoi eventuali allegati, nel rispetto del diritto di critica;

   Foti difeso dagli avvocati Zanghì e Giallombardo verrà poi assolto con la nota conclusiva «il fatto non costituisce reato»;

   Foti, per confermare la sua innocenza, si è dovuto accollare tutte le spese giudiziarie che l'amministrazione non rimborserà per intero; oltretutto, ha ricevuto un grave danno d'immagine dovuto alle indagini subite in tutto il territorio nazionale; non per ultimo Foti, a quanto consta all'interrogante, è stato escluso dal recente concorso per titoli speciale ex 958 in quanto all'epoca del concorso era stato rinviato a giudizio –:

   se il Governo sia a conoscenza del processo relativo a Girolamo Foti, dei costi sostenuti dall'amministrazione giudiziaria e dai contribuenti italiani e se non ritenga di dover inoltrare una opportuna segnalazione alla Corte dei conti in relazione all'operato dell'autorità militari coinvolte nella vicenda e valutare la sussistenza dei presupposti per avviare una verifica interna al fine di accertare eventuali responsabilità amministrative e disciplinari alla luce delle anomalie sopra evidenziate;

   quali iniziative intendano adottare al fine di tutelare l'attività dei militari impegnati nelle attività del Cocer ed evitare che possano ripetersi casi analoghi in futuro;

   se il Ministro interrogato non ritenga che, attraverso la segnalazione della delibera n. 42 del Cocer comparto difesa ad opera di un comandante di unità periferica, siano state violate le competenze attribuite al Capo di Stato Maggiore, responsabile dell'andamento, dei deliberati e della funzionalità della rappresentanza militare nonché di eventuali segnalazioni per azioni disciplinari e penali alle autorità di competenza.
(4-03870)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 27 dicembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 446
4-03870
presentata da
RUSSO Paolo

  Risposta. — A premessa della risposta, corre l'obbligo di segnalare l'inesistenza di organi adibiti, a qualsiasi titolo, al controllo sistematico e aprioristico dei profili Facebook del personale delle Forze armate. Solamente in presenza di specifiche, formali segnalazioni o doglianze da parte di soggetti che lamentano lesioni alla propria sfera personale e/o giuridica, in conseguenza di pubblicazioni su siti internet e/o social network, vengono – ovviamente – svolte da parte dei competenti organi di polizia giudiziaria le necessarie verifiche volte ad accertare la fondatezza della segnalazione e la ricorrenza di eventuali profili di reità da segnalare alla competente Autorità giudiziaria.
  Venendo specificatamente all'atto di sindacato in esame si rappresenta che, a mente dell'articolo 301 dei codice penale militare di pace, per i reati sottoposti alla giurisdizione militare, i comandanti di corpo delle varie Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria, sotto la direzione della competente procura militare.
  Orbene, nel caso oggetto della presente interrogazione, il colonnello Piacentini non si connotava come un mero «Comandante di unità periferica», ma svolgeva le funzioni di comandante di corpo del soggetto interessato e, in tale veste, ha – doverosamente – segnalato alla procura militare fatti che presentavano possibili riflessi di rilevanza penale.
  Va notato come la configurata ipotesi di «diffamazione militare aggravata» – di cui al comma 2 dell'articolo 227 c.p.m.p. – rendeva il reato procedibile d'ufficio, sottraendolo, dunque, alla condizione di procedibilità della «richiesta» di cui all'articolo 260 del predetto codice.
  Come stabilito per legge, l'autorità giudiziaria che acquisisce dagli organi di polizia giudiziaria la cosiddetta
notitia criminis, deve, a sua volta, procedere, in virtù della «obbligatorietà delibazione penale», all'accertamento dei fatti che possono portare o a un proscioglimento o ad una richiesta di rinvio a giudizio.
  La verifica attenta di ogni profilo penale, disciplinare, amministrativo e contabile ascrivibile alla notizia – in ossequio alla vigente ripartizione dei poteri prevista dalla Carta costituzionale – risale alla competente autorità e, in ragione di ciò, non si ha alcun titolo a esprimere valutazioni di sorta su atti posti in essere dall'autorità giudiziaria.
  Una volta acquisito il giudicato penale, l'amministrazione non può che prendere atto del pronunciamento del giudice e adottare ogni conseguente azione prevista dalla legge, tra cui l'obbligo,
ex articolo 1392 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di esaminare gli eventuali profili disciplinarmente rilevanti delle condotte emergenti dallo stesso giudicato.
  In tale quadro, i procedimenti amministrativi al momento posti in essere dall'amministrazione militare e i conseguenti provvedimenti non paiono inficiati da profili di illegittimità/illiceità.

Il Ministro della difesa: Lorenzo Guerini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura disciplinare

delitto contro la persona

giurisdizione militare