ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03861

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 241 del 18/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/10/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 24/02/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03861
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Venerdì 18 ottobre 2019, seduta n. 241

   CIRIELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, fornisce un'apposita disciplina in materia di depositi dormienti;

   tale decreto può essere applicato ai seguenti rapporti contrattuali identificati dall'articolo 2: deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso; deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione; contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

   tra gli intermediari, presso i quali si potrebbe rinvenire un deposito dormiente, il summenzionato decreto indica all'articolo 1, comma 1, n. 6, anche la società per azioni Poste Italiane – divisione Bancoposta;

   risulterebbe pacifica, pertanto, l'applicazione dell'intera disciplina anche ai libretti postali cosiddetti dormienti, ovvero quei libretti non movimentati da oltre 10 anni e che hanno un saldo superiore ai 100 euro;

   per queste ragioni, a questi ultimi, si applicherebbe l'articolo 3 che prevede, in caso di conti dormienti, che l'intermediario debba inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo la cui gestione è affidata ad un'apposita commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

   si apprende, però, che in concreto gli esiti dell'invio delle comunicazioni sarebbero spesso infruttuosi; anzi, fonti giornalistiche rilevano anche che, molto spesso, le lettere raccomandate con avviso di ricevimento non verrebbero proprio inoltrate ai titolari dei conti, che scoprirebbero di aver perso i propri risparmi solamente in un momento successivo;

   l'obbligo di avvisare i titolari dei libretti dormienti si ricaverebbe anche dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 2001 («Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»), che dispone la comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli;

   da ultimo, in relazione agli obblighi in tal senso, è d'uopo ricordare una sentenza del giudice di pace di Sala Consilina del 19 ottobre 2017, n. 494, che avrebbe riconosciuto la responsabilità di Poste Italiane s.p.a., per mancato invio della raccomandata di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007;

   a parere dell'interrogante, risulterebbe oltremodo necessaria una maggiore tutela nei confronti dei risparmiatori, cosiddetti contraenti deboli, potenziando la conoscenza dei complessi meccanismi insiti nelle contrattazioni finanziarie, affinché gli stessi possano far valere i loro diritti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative di competenza intenda porre in essere, anche di natura normativa, per assicurare il rispetto della comunicazione da parte di Poste Italiane s.p.a. di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, nei confronti dei titolari dei cosiddetti conti dormienti.
(4-03861)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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