ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03854

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 241 del 18/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 17/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/10/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03854
presentato da
FRATOIANNI Nicola
testo di
Venerdì 18 ottobre 2019, seduta n. 241

   FRATOIANNI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 4 del 2019 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, istituisce il reddito di cittadinanza, misura di sostegno alla povertà;

   in sede di conversione del decreto è stato inserito, all'articolo 2, il comma 1-bis, il quale prevede l'obbligo per tutti i cittadini extra Unione europea di produrre, non solo l'attestazione Isee come i cittadini italiani ed europei, ma anche certificazione – spesso impossibile da reperire – «rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana» attestante la situazione reddituale e patrimoniale all'estero nonché la composizione del nucleo familiare;

   la norma prevede, comunque, che un successivo decreto ministeriale stabilisca i Paesi per i quali è «oggettivamente impossibile» procurarsi tale documentazione, ma il termine per l'emanazione del decreto è scaduto nel mese di giugno 2019 e il decreto non è stato ancora emanato;

   in data 5 luglio 2019 l'Inps ha emanato una circolare con la quale ha sospeso «a tempo indeterminato» tutte le domande di reddito di cittadinanza presentate da cittadini extra Unione europea, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale;

   tale sospensione riguarda anche i titolari di status di rifugiato i quali, per espressa previsione di legge, sono esonerati dall'obbligo di produrre la suddetta documentazione;

   in un articolo del 7 agosto 2019 pubblicato da «Il Foglio.it» si leggeva: «Il Ministero del lavoro fa sapere che il decreto è in fase di ultimazione. In questi giorni ci sta lavorando il ministero degli Esteri, e potrebbe essere pronto prima della pausa estiva, altrimenti verrà pubblicato a settembre»;

   in data 10 settembre 2019, le associazioni Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione), Apn (avvocati per Niente), Fondazione Guido Piccini e Naga, hanno depositato un ricorso contro l'Inps al tribunale di Milano;

   a parere dell'interrogante l'articolo 2, comma 1-bis, della legge 28 marzo 2019, n. 26, contrasta con il generale principio di parità di trattamento dello straniero previsto dall'articolo 2, comma 2, del testo unico sull'immigrazione, con l'articolo 3 della Costituzione nonché con Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e l'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, ponendo gli stranieri in una situazione di svantaggio proprio in ragione della loro condizione di stranieri –:

   se, tenuto conto che il termine per l'emanazione del decreto con l'elenco dei Paesi extra Unione europea è scaduto nel giugno 2019 non intenda assumere iniziative per procedere all'immediata emanazione del decreto contenente l'elenco dei Paesi dai quali è «oggettivamente impossibile» recuperare la documentazione richiesta ai cittadini extra Unione europea per l'accesso al reddito di cittadinanza, al fine di sbloccare le domande di reddito di cittadinanza dei cittadini dei Paesi in questione.
(4-03854)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

politica migratoria

cittadino della Comunita'