ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03779

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 235 del 09/10/2019
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/00804
Firmatari
Primo firmatario: LATINI GIORGIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 09/10/2019
Stato iter:
22/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2019
MORANI ALESSIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2019

CONCLUSO IL 22/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03779
presentato da
LATINI Giorgia
testo di
Mercoledì 9 ottobre 2019, seduta n. 235

   LATINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), con il suo articolo 2, recante «Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione», ha integralmente novellato l'articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, restringendo significativamente il perimetro delle attività incompatibili con l'esercizio della mediazione immobiliare;

   l'intervento del legislatore è stato motivato, fra l'altro, dalla procedura di infrazione avviata dall'Unione europea proprio in relazione al regime normativo previsto dall'articolo 5 della citata legge che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che l'esercizio dell'attività di mediazione fosse incompatibile sia con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, sia con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate;

   dalla lettura della nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989 sembra quindi doversi escludere, sia con riferimento all'attività di intermediazione creditizia (nelle forme consentite dalla legge) che con riferimento all'attività di amministrazione condominiale, che il nuovo testo consenta di adottare interpretazioni preclusive o atte ad affermare, in termini generali, un'incompatibilità con l'attività di mediazione immobiliare, fatto salvo il caso in cui, in concreto e con specifico riferimento a situazioni precise e documentate, si possa rinvenire un'effettiva situazione di conflitto di interessi;

   in risposta all'istanza di interpello inoltrata dall'Associazione Arco (Amministratori e revisori contabili) per sapere se l'agente (di affari in mediazione) immobiliare potrà o meno svolgere anche l'attività di amministratore di condominio in via professionale – tenuto conto del nuovo regime delle incompatibilità introdotto dal riformato articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989 – in data 22 maggio 2019, la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione VI – registro imprese, regolazione e servizi digitali alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, ha ritenuto che anche in relazione a questa nuova disciplina permanga l'incompatibilità di detta attività professionale con quella di amministratore condominiale: «sia ove quest'ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l'incompatibilità nell'ipotesi della lettera c) del nuovo articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989), sia ove venga considerato l'aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico (rientrando, quindi, nell'ipotesi di incompatibilità della lettera a) del nuovo articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989); nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio (lettera d) del nuovo articolo 5, comma 3, legge n. 39 del 1989)». In tale risposta veniva altresì ribadito che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione determina, da parte degli uffici camerali, l'inibizione allo svolgimento di quest'ultima –:

   quali iniziative intenda adottare in relazione a tale questione, posto che tale interpretazione restrittiva fornita dalla direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione VI – registro imprese, regolazione e servizi digitali alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, ad avviso dell'interrogante, si pone in contrasto con la ratio che ha portato il legislatore alla riforma dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 39 del 1989 e, più in generale, con l'orientamento espresso dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2175.
(4-03779)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 22 dicembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 281
4-03779
presentata da
LATINI Giorgia

  Risposta. — Si risponde ai quesiti oggetto dell'atto in esame rappresentando quanto segue.
  Come richiamato dall'interrogante, l'articolo 2 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018) ha novellato l'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, prevedendo l'incompatibilità dell'attività di mediatore immobiliare con quella di amministratore condominiale.
  Nello specifico, si evidenzia che tale previsione è volta ad adeguare i contenuti dell'ordinamento giuridico italiano al diritto europeo, anche alla luce della procedura di infrazione n. 2018/2175, con cui la Commissione europea aveva ritenuto che le incompatibilità con l'esercizio della mediazione – di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989 – limitassero fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere.
  In particolare, la Commissione europea aveva osservato che la normativa comunitaria prevede che qualsiasi restrizione dell'accesso a una professione o, più in generale, a un'attività di prestazione di servizi, deve rispettare il principio di proporzionalità, ossia deve tener specificamente conto delle varie tipologie di professioni e deve essere dettata da un prevalente interesse generale.
  Invece, la normativa nazionale avrebbe rappresentato, a giudizio della Commissione, ben più di un divieto di conflitto di interessi, impedendo agli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività diversa dall'intermediazione immobiliare, ostacolando la possibilità di sviluppare modelli commerciali innovativi e limitando la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti.
  Riguardo, in particolare, alla risposta fornita all'istanza di interpello inoltrata dall'associazione Arco (Amministratori e revisori contabili), si coglie l'occasione per evidenziare che la predetta nuova disciplina sulle incompatibilità
de qua, è il risultato dell’iter parlamentare che ha avuto la legge europea in questione.
  L'iniziale proposta del Ministero dello sviluppo economico limitava, infatti, la previsione di incompatibilità con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico dell'attività di mediazione.
  Nel corso dell’
iter parlamentare, è stata inserita anche l'ulteriore previsione di incompatibilità con «l'esercizio congiunto di altra attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
  A questo punto è opportuno osservare che la
ratio sottesa alla modifica normativa proposta dal Ministero dello sviluppo economico, rispondeva alla necessità di adeguare la disciplina sull'attività in discorso alle prescrizioni comunitarie, nonché garantiva al contempo (proprio nell'ottica della proporzionalità) la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che evitasse ogni conflitto di interessi del mediatore nell'attività svolta.
  Infatti, la modifica proposta verteva a limitare tale incompatibilità alle attività imprenditoriali e non più (come nella norma oggetto di procedura di infrazione) a quelle comunque svolte anche a titolo professionale e di lavoro dipendente.
  In tal modo, si intendeva far divenire l'incompatibilità di tipo relativo, vietando di essere al contempo mediatore (che per definizione del codice civile è soggetto equidistante tra le parti) e parte (in senso sostanziale, come produttore o commerciante di beni o servizi oggetto della attività mediatrice; ovvero in senso formale, in quanto agente o rappresentante di detti beni).
  Alla luce di tale ricostruzione, il Ministero dello sviluppo economico, qualora ricorrano le condizioni e tenuto conto degli interessi di tutti gli operatori del settore, potrà valutare l'opportunità e la possibilità tecnica di intervenire di nuovo sulla disciplina in parola, nel rispetto della disciplina comunitaria.

La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Alessia Morani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di controllo

procedura CE d'infrazione

acquisto della proprieta'