Legislatura: 18Seduta di annuncio: 235 del 09/10/2019
Primo firmatario: RUFFINO DANIELA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/10/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 09/10/2019
RUFFINO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge di bilancio 2019, introdotti con il «maxiemendamento» del Governo al Senato, sui quali non è stato possibile svolgere alcun confronto, istituiscono un'imposta sostitutiva per le persone fisiche sui redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalla raccolta di piante officinali spontanee, di cui alla classe Ateco 02.30 (funghi, tartufi, bacche, frutti dell'ippocastano ecc.), a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee;
la norma stabilisce una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Inoltre, esclude dal pagamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo;
in Piemonte, la raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla legge regionale n. 24 del 2007. In tale legge costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo; per recepire le istanze delle amministrazioni locali e per sostenere in modo particolare i territori montani, la norma prevede che le unioni montane di comuni possono stabilire quote ridotte di un terzo per i residenti;
peraltro, la previsione di un titolo per la raccolta in luogo di un'autorizzazione, non avendo natura di provvedimento amministrativo, ha permesso di esentare dal pagamento dell'imposta di bollo;
le risorse derivanti dal titolo per la raccolta funghi di cui alla legge regionale n. 24 del 2007 introitate dalle unioni montane o dai comuni vengono reinvestite sul territorio, a differenza di quanto avviene per l'imposta sostitutiva introdotta con la legge n. 145 del 2018;
l'introduzione di questo nuovo balzello rischia di minare il valore di figure tradizionali delle valli piemontesi, a partire dai «boulajour» (cercatori di funghi), la cui attività è un elemento di vitalità per i centri montani e di controllo e pulizia dei boschi –:
se non ritengano opportuno adottare iniziative per apportare modifiche ai commi 692 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, prevedendo che l'imposta ivi prevista sia ridotta per i residenti nelle aree montane e sia azzerata nei casi in cui le regioni abbiano già previsto nell'ambito dei propri ordinamenti il pagamento di somme a qualunque titolo per svolgere le medesime attività.
(4-03778)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):restrizione quantitativa
provvedimento amministrativo
comune