ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03775

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 234 del 08/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: PRESTIGIACOMO STEFANIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 08/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/10/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 08/10/2019
Stato iter:
22/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2019
MORANI ALESSIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2019

CONCLUSO IL 22/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03775
presentato da
PRESTIGIACOMO Stefania
testo di
Martedì 8 ottobre 2019, seduta n. 234

   PRESTIGIACOMO e OCCHIUTO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'aeroporto internazionale di Catania, primo scalo del Mezzogiorno per traffico totale passeggeri e secondo scalo italiano per il traffico nazionale, è gestito dalla Sac Società Aeroporti Catania S.p.a., con capitale sociale detenuto per il 61,22 per cento dalle camere di commercio di Catania, Ragusa, Siracusa, per il 12,24 per cento ciascuno rispettivamente dalla città metropolitana di Catania, da Irsap Palermo e dal Libero consorzio comunale di Siracusa e per il 2,04 per cento dal comune di Catania;

   come riportato dai maggiori organi di stampa il 29 aprile 2019, è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione della Sac S.p.a. e, come ravvisato dal Codacons, sono state rilevate una serie di incongruenze e presunte irregolarità in merito alle procedure di nomina da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa) del Sud-est Sicilia;

   in primo luogo, come si evince dalla delibera n. 27 del 23 aprile 2019 della giunta della Cciaa del Sud-est Sicilia, si apprende che la procedura di voto si è svolta a scrutinio palese, ma al tempo stesso non si riesce a prendere atto del dato relativo alla presentazione dei curricula, ovvero se essi siano stati presentati sulla base di preventive candidature e in quale misura valutati nella prospettiva dell'incarico da conferire;

   a quanto consta agli interpellanti in riferimento all'istanza di accesso agli atti proposti dal Codacons (prot. n. 74/IST/2019 del 2 maggio 2019 e prot. n. 80/IST/2019 del 15 maggio 2019), la Camera di commercio del Sud-est Sicilia, inspiegabilmente si sarebbe limitata a trasmettere le delibere in questione e non i curricula dei designati al nuovo consiglio di amministrazione della Sac s.p.a.;

   a ciò si aggiunge che dalla predetta delibera non si evince se i soggetti designati che figurano anche all'interno della giunta della Cciaa, sui quali sembrano gravare evidenti profili di incompatibilità, oltre ad astenersi si siano anche allontanati dal luogo della votazione;

   in tal senso l'articolo 24, comma 1, dello statuto della Cciaa del Sud-est Sicilia stabilisce che «il presidente della Cciaa, i componenti della giunta e del Consiglio devono astenersi dal prenderà parte alle deliberazioni e dall'adottare atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione» e il medesimo articolo, al comma 2, prevede che «il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute»;

   gli evidenti profili di incompatibilità si prefigurano poiché i soggetti designati dalla Cciaa, signori Privitera e Gambuzza, sembrerebbero figurare all'interno della giunta della Cciaa del Sud-est e nel consiglio di amministrazione della Società Soaco (controllata dalla medesima Cciaa in palese violazione rispetto a quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, dello statuto camerale della Cciaa del Sud-est Sicilia;

   parimenti, meritevole di attenzione è il dato relativo al fatto che tra i tre soggetti designati dalla Cciaa del Sud-est Sicilia non vi sia alcun soggetto di sesso femminile, violando quanto stabilito dall'articolo 44, comma 6 e articolo 46, comma 4, dello statuto della Cciaa del Sud-est Sicilia ai sensi del quale è garantita la presenza di genere diverso per almeno un terzo nel caso in cui il numero dei designati sia superiore a due;

   il rinnovo del consiglio di amministrazione della Sac Spa rappresenta un momento fondamentale per l'aeroporto di Catania anche dal punto di vista economico, considerato che la gestione della privatizzazione della stessa società, di cui si parla da anni, vale circa 1 miliardo di euro;

   a ciò si aggiunge che le polemiche relative alla privatizzazione della società sono altresì legate alle modalità di accorpamento di dubbia fattibilità delle camere di commercio di Siracusa, Ragusa e Catania che, allo stato attuale, detengono il 61,22 per cento del capitale sociale della società citata –:

   se il Governo, anche alla luce dei rilievi avanzati dal Codacons, non intenda adottare le iniziative di competenza, anche in relazione alle perplessità avanzate in ordine al procedimento di designazione dei vertici della società Aeroporti Catania S.p.a., in particolare istituendo un tavolo tecnico ministeriale, al fine di assicurare trasparenza e correttezza nei confronti della collettività e dagli utenti, per uno scalo aeroportuale di estrema rilevanza anche sul piano nazionale.
(4-03775)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 22 dicembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 281
4-03775
presentata da
PRESTIGIACOMO Stefania

  Risposta. — La regione Sicilia, come noto, ha proprie norme in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, essendo una regione a statuto speciale (si fa, in particolare, riferimento alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, così come modificata dalla legge regionale 2 marzo 2010, n. 4).
  Tale normativa, invero, all'articolo 5 prevede che «l'assessorato regionale delle attività produttive esercita la vigilanza sul sistema camerale negli ambiti relativi ai bilanci, all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale». Tale attività di vigilanza nelle regioni a statuto ordinario è assegnata, invece, nell'ambito delle rispettive competenze, allo Stato e alle regioni.
  Resta, pertanto, nelle attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico l'adozione di provvedimenti che disciplinano la finanza delle camere di commercio siciliane, quali la determinazione delle misure del diritto annuale e dei diritti di segreteria; mentre, alla luce della citata normativa, la vigilanza sulle camere di commercio nella Regione Sicilia, ivi compresa quella sul funzionamento degli organi, è esercitata dalla medesima Regione a statuto speciale.
  Ad ogni buon fine, si ritiene opportuno far presente che la nomina di rappresentanti camerali in seno ai consigli di amministrazione delle società partecipate ricade nell'autonoma determinazione delle medesime camere di commercio.
  Ciò premesso, nei limiti di competenza assegnati al Ministero dello sviluppo economico dalla normativa in materia, sono state acquisite le informazioni dalla amministrazione camerale interessata.
  In particolare, alla luce della delibera del 23 aprile 2019, n. 27, è emerso che la camera di commercio sud est Sicilia ha deliberato, le designazioni di propria competenza ai sensi dell'articolo 22 dello statuto della società e che i soggetti designati si sono astenuti dalla votazione.
  Nel merito delle criticità sollevate con riguardo alla rappresentanza di genere, segnalo che l'articolo 44, comma 6, dello statuto richiamato dagli interroganti, fa riferimento alle nomine di amministratori delle aziende speciali della camera di commercio. Tali amministratori «sono nominati dalla giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi». Inoltre «nel caso in cui l'amministrazione assume la forma del consiglio di amministrazione con un numero di componenti superiore a due, deve essere garantita la presenza di genere diverso per almeno un terzo».
  Ciò premesso, sentiti gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, dalla lettura del citato comma 6, parrebbe evincersi una diversa fattispecie rispetto a quella in esame, trattandosi nel caso previsto dall'articolo 44 di aziende speciali camerali e non di società cui la camera partecipa.
  Se, da un lato, l'articolo 46 dello statuto richiamato dagli interroganti prevede al comma 4 che «nella nomina dei rappresentanti della camera di commercio negli organismi su indicati deve essere garantita la presenza di genere diverso per almeno un terzo nel caso in cui il numero dei designati sia superiore a due», corre l'obbligo di evidenziare che i medesimi requisiti, ivi compresi quelli di genere diverso, dovrebbero essere definiti anche nello Statuto della SAC, evenienza che al momento non si è potuta verificare.
  Ferma restando la competenza della regione a statuto speciale in materia di vigilanza della camera di commercio di cui si discute, il Ministero dello sviluppo economico potrà aggiornare tali informazioni, se richiesto, alla luce della ulteriore documentazione che la camera di commercio interessata si è riservata di inviare.

La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Alessia Morani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto nazionale

privatizzazione

camera di commercio