ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03678

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 228 del 27/09/2019
Firmatari
Primo firmatario: ANDREUZZA GIORGIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/09/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BINELLI DIEGO LEGA - SALVINI PREMIER 27/09/2019
DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 27/09/2019
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/09/2019
PETTAZZI LINO LEGA - SALVINI PREMIER 27/09/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 27/09/2019
Stato iter:
25/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2020
PATUANELLI STEFANO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/02/2020

CONCLUSO IL 25/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03678
presentato da
ANDREUZZA Giorgia
testo di
Venerdì 27 settembre 2019, seduta n. 228

   ANDREUZZA, BINELLI, DARA, PATASSINI e PETTAZZI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 5 del 2018 recante «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», prevede l'estensione dell'iscrizione al registro delle opposizioni a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici. In particolare, la nuova disciplina, al fine di rendere effettiva la tutela degli utenti con l'iscrizione al registro, dispone la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, precludendo altresì l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi solo i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca;

   al momento, purtroppo, le nuove disposizioni non sono ancora operative, perché ancora manca il regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, contenente le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti sulle modalità di iscrizione e funzionamento del registro;

   nello schema di regolamento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in materia di registro pubblico delle opposizioni si circoscrive l'applicazione delle nuove disposizioni a specifiche categorie merceologiche per le quali possono automaticamente essere rifiutate le telefonate pubblicitarie: la bozza del nuovo regolamento prevede, infatti, che si possa dare il consenso a ricevere telefonate per un certo tipo di prodotti e negarlo per altri. Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali nel parere espresso nel mese di aprile 2019 ha evidenziato che questa scelta è «di difficile esecuzione pratica», perché ci sono aziende che trattano prodotti di diverse categorie merceologiche, pertanto sarebbe opportuno eliminare la distinzione per categorie. Nel suo parere, l'Autorità suggerisce inoltre di far confluire nel registro delle opposizioni anche tutti gli indirizzi postali non presenti negli elenchi telefonici in applicazione delle modifiche normative che oggi consentono tale iscrizione per evitare di ricevere nella cassetta della posta le pubblicità cartacee indesiderate;

   da più di un anno l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha individuato i prefissi che permettono al consumatore di individuare in maniera univoca le chiamate finalizzate ad attività statistiche (prefisso 0843) e quelle finalizzate a ricerche di mercato/pubblicità/vendita/comunicazione commerciale (prefisso 0844). L'individuazione del prefisso unico, tuttavia, non tutela i consumatori dall'annoso problema delle telefonate moleste o telemarketing, selvaggio in quanto la legge n. 5 del 2018 dà facoltà ai call center di non richiedere l'assegnazione dei prefissi indicati, ma di presentare l'identità della linea a cui possono essere contattati. Ciò rende impossibile per il consumatore riconoscere subito la natura della telefonata che sta ricevendo e decidere quindi se rispondere o no. Occorre altresì consentire il riconoscimento dei call center che operano dall'estero per dare l'opportunità al consumatore di conoscere, oltre all'oggetto, anche la provenienza della chiamata;

   in mancanza dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 5 del 2018, il telemarketing aggressivo e selvaggio continua ad imperversare a danno sia dei consumatori che degli operatori corretti –:

   quali siano i tempi di definizione del nuovo regolamento e se il Ministro interrogato intenda recepire le indicazioni contenute nel parere del Garante per la protezione dei dati personali e rispondere all'esigenza da più parti manifestata di introdurre i prefissi che permettono al consumatore di individuare in maniera univoca le chiamate finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate a ricerche di mercato/pubblicità/vendita/comunicazione commerciale unitamente alla loro provenienza.
(4-03678)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 febbraio 2020
nell'allegato B della seduta n. 311
4-03678
presentata da
ANDREUZZA Giorgia

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti fanno riferimento al nuovo regolamento di estensione del registro pubblico delle opposizioni alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5 recante «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato».
  Specificamente, l'articolo 1 comma 15, della citata legge n. 5 del 2018 dispone: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge».
  Ebbene, il nuovo regolamento in parola è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri in data 17 gennaio 2020. Ora, dunque, il citato deve essere sottoposto ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, per poi essere approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica, per la sua pubblicazione in
Gazzetta ufficiale.
  In recepimento del parere espresso dal dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo schema di regolamento è stato modificato, indicando una data certa per l'attivazione del nuovo servizio e la contestuale abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che attualmente regolamenta il registro. Viste le sostanziali modifiche apportate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, è stato infatti necessario prevedere la sua abrogazione, con un periodo transitorio fino alla concreta realizzazione tecnica del nuovo servizio.
  La data di attivazione del nuovo registro pubblico delle opposizioni è stata individuata nel 1° dicembre 2020, al fine di consentire l'espletamento di tutte le fasi della procedura riportate nello schema di decreto, una volta pubblicato in
Gazzetta ufficiale.
  Tra le modalità di accesso al registro pubblico delle opposizioni, il nuovo regolamento prevede anche l'accesso tramite SPID, sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana.
  Con riferimento all’
iter di approvazione del regolamento in parola, occorre rappresentare che, per avviare i lavori, è stato necessario attendere l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, entrato in vigore il 3 febbraio 2019, che ha introdotto modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 per estendere il registro pubblico delle opposizioni agli indirizzi postali riportati negli elenchi telefonici.
  In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 149 del 2018, nel corso del 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha istituito un apposito tavolo tecnico, che ha visto la partecipazione del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agcom della Fondazione Ugo Bordoni (gestore del servizio), dell'Istat e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del
telemarketing. Il tavolo tecnico ha affrontato taluni nodi tecnico-giuridici, dirimendo l'ambiguità del tenore letterale di alcune disposizioni della legge n. 5 del 2018, e ha raccolto osservazioni sul funzionamento del registro esteso ai cellulari.
  Gli interroganti si soffermano inoltre sulla previsione di circoscrivere l'applicazione delle nuove disposizioni a specifiche categorie merceologiche per le quali possono automaticamente essere rifiutate le telefonate pubblicitarie. A questo riguardo si riferisce che il nuovo schema di regolamento recepisce il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con il quale si suggerisce di eliminare il riferimento a specifiche categorie merceologiche. Con l'iscrizione al registro è ora prevista la contestuale revoca di tutti i consensi per fini di comunicazione pubblicitaria precedentemente espressi.
  Per quanto riguarda la richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di prevedere l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni degli indirizzi postali non presenti negli elenchi telefonici, occorre evidenziare criticità di carattere sia normativo sia tecnico. Mentre la legge n. 5 del 2018 ha previsto la facoltà di iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni anche delle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» limita invece l'iscrizione ai soli indirizzi postali ivi contenuti (si veda l'articolo 130, comma 3-
bis, il quale richiama l'articolo 129 «Elenchi dei contraenti»). Inoltre, dal punto di vista applicativo, non sarebbe possibile ricondurre l'esercizio del diritto ai reali interessati, non essendo disponibile una banca dati con la relazione tra tutte le persone fisiche presenti nel territorio italiano e gli indirizzi postali.
  Per quello che attiene invece alla trasparenza delle chiamate di
telemarketing, l'Agcom ha emanato la delibera n. 156/2018/CIR, in attuazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 1 della citata legge n. 5 del 2018, il quale obbliga gli operatori che svolgono attività di call center ad identificare la linea chiamante in chiaro, con facoltà di scegliere tra l'utilizzo di appositi codici oppure l'impiego di numerazioni geografiche ricontattabili.
  Per quanto attiene all'ubicazione del call center che effettua le chiamate, si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha novellato l'articolo 24-
bis «Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Il nuovo articolo 24-bis prevede l'obbligo di comunicazione del Paese di origine della chiamata e la possibilità, per il soggetto che la riceve, di essere indirizzato verso un operatore collocato nel territorio nazionale o in un Paese membro dell'Unione europea. Inoltre, l'utilizzo di numeri geografici in chiaro da parte di call center ubicati all'estero rende evidente al consumatore la provenienza della chiamata.
  Occorre evidenziare, infine, come sia l'articolo 24-
bis del decreto-legge n. 83 del 2012, sia la legge n. 5 del 2018 hanno stabilito la responsabilità in solido tra il soggetto che affida la campagna pubblicitaria e il call center che effettua le chiamate, rafforzando ulteriormente l'impianto normativo del settore del telemarketing.
  Con l'istituzione del registro pubblico delle opposizioni esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, in accordo alla legge n. 5 del 2018, si offrirà ai cittadini una soluzione contro il
telemarketing aggressivo, garantendo un maggiore controllo del trattamento dei dati personali per finalità di telemarketing. Gli utenti non saranno obbligati ad esercitare il diritto di opposizione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 679/2016 solo presso il titolare del trattamento, ma potranno farlo attraverso l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche in modalità selettiva, come previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 5 del 2018.
  In conclusione, una volta istituito il nuovo registro esteso a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, sarà completata la riforma del settore del
telemarketing con un forte carattere innovativo a livello europeo, che consentirà ai cittadini di esercitare il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie e agli operatori di telemarketing di poter agire in un mercato trasparente e regolato da un chiaro quadro normativo.
  

Il Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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