ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03537

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 221 del 21/08/2019
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMETTO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/08/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 20/08/2019
Stato iter:
25/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2020
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/02/2020

CONCLUSO IL 25/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03537
presentato da
GIACOMETTO Carlo
testo di
Mercoledì 21 agosto 2019, seduta n. 221

   GIACOMETTO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 163 del decreto legislativo n. 112 del 1998, assegna alle province o città metropolitane, il riconoscimento della nomina:

    a) a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni;

    b) a guardia giurata delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali;

    c) di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime;

   riguardo allo status e alle mansioni degli agenti di vigilanza ittico venatoria con qualifica di «guardie particolari giurate volontarie» per conseguire la nomina è richiesta la frequenza a corsi specifici di qualificazione;

   le guardie volontarie, limitatamente al settore operativo assegnato con decreto di nomina rilasciato dalla provincia o città metropolitana, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali;

   le guardie volontarie, con competenze sulle norme che regolamentano in materia ittica, sono anche agenti di polizia giudiziaria solo per l'applicazione delle specifiche norme del settore, quando sono in servizio e nell'ambito del territorio di competenza;

   tutte le guardie volontarie, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, svolgono funzione di polizia amministrativa (legge n. 689 del 1981);

   l'attività svolta dalle guardie volontarie sul territorio si sostanziano fondamentalmente nella vigilanza anche notturna, presso gli ambiti territoriali di caccia, nei comprensori alpini, nel controllo presso le oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura con competenze specifiche per il contrasto alle attività illecite quali il bracconaggio e pesca di frodo. Un'altra attività di importanza rilevante, ai fini del controllo del territorio, è senza dubbio quella dello smaltimento abusivo dei rifiuti e di controllo dei parchi pubblici;

   nonostante quanto sopra esposto, da alcuni anni le prefetture, tra le quali anche quella di Torino, tendono a svolgere un'attività ostativa nel rilascio dei porti d'arma per difesa personale, richiedendo giustificazioni documentali per il rilascio delle licenze di porto d'arma alle guardie volontarie ittico venatorie, emanando circolari dispositive ad avviso dell'interrogante di dubbio valore giuridico, valutando con diffidenza e sfiducia l'operato svolto a titolo gratuito delle guardie volontarie, adottando provvedimenti restrittivi verso il personale volontario che detiene tale titolo, pregiudicando di fatto l'incolumità personale di tali soggetti che risultano, inoltre, esposti a possibili minacce o ritorsioni da parte degli individui sanzionati a seguito di illeciti amministrativi o, peggio, sorpresi in flagranza di reato;

   a norma del Tulps R.D. n. 773 del 1931, e degli articoli 27 e 28 della legge n. 157 del 1992, l'unica differenza tra gli agenti dipendenti della provincia o città metropolitana e le guardie giurate volontarie, è che queste ultime sono soggette al rilascio da parte della prefettura di appartenenza del porto d'arma ad uso difesa personale mentre, per gli agenti dipendenti da enti pubblici, ricoprendo la qualifica di agenti, di pubblica sicurezza, l'arma viene fornita in dotazione, pur avendo le medesime funzioni delle guardie giurate volontarie ittico venatorie;

   è difficile comprendere perché la vigilanza e la repressione di attività illegali come il bracconaggio perpetrato anche con armi, la pesca di frodo e l'abbandono illecito di rifiuti, in molti casi anche pericolosi per la salute pubblica, dovrebbero ritenersi al di fuori da possibili situazioni di pericolo –:

   quali siano i motivi per i quali da tempo non si rinnova il porto d'armi alle guardie venatorie volontarie;

   se non si ritenga necessario predisporre quanto prima un'opportuna iniziativa normativa volta a individuare, in modo inequivoco e «definitivo», le competenze da attribuire alla vigilanza volontaria, tenendo in dovuto conto le effettive e non secondarie attività già svolte dalla vigilanza volontaria medesima sul territorio, valutando, altresì, le notevoli carenze di personale qualificato in forza alle province e/o città metropolitane per il controllo del territorio.
(4-03537)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 febbraio 2020
nell'allegato B della seduta n. 311
4-03537
presentata da
GIACOMETTO Carlo

  Risposta. — L'esercizio su base volontaria dell'attività di guardia protezionistica in ambito venatorio, zoofilo, ittico da parte di soggetti privati si configura come una collaborazione con gli organi preposti alla prevenzione e alla repressione delle violazioni nelle materie in questione e non implica una diretta e generalizzata esposizione al rischio dell'incolumità personale. In ragione di tali motivi non si ravvisa necessariamente un automatismo tra lo svolgimento di tali funzioni e il rilascio del porto d'arma.
  Nel caso di richiesta di porto d'arma da parte di una guardia giurata volontaria, l'autorità di pubblica sicurezza è tenuta infatti a valutare l'istanza nella sua piena discrezionalità e a verificare la sussistenza del «dimostrato bisogno» richiesto dall'articolo 42 del Testo unico della leggi di pubblica sicurezza per il rilascio del titolo.
  Al riguardo, la Corte Costituzionale ha osservato che il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi «costituisce una deroga al divieto sancito dall'articolo 699 del codice penale e dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975»: «il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi» (sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993).
  Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che spetta al legislatore introdurre una specifica regola per cui l'appartenenza a una categoria giustifica il rilascio di tali licenze; negli altri casi, l'appartenenza a una categoria non ha di per sé uno specifico rilievo che possa giustificare il rilascio del porto d'armi (sez. III, sentenza n. 3329 del 25 luglio 2016).
  Per quanto riguarda, in particolare, il territorio della provincia di Torino – cui si fa riferimento nell'interrogazione – si precisa che negli ultimi anni non risultano segnalate specifiche situazioni di pericolo a danno delle guardie particolari giurate volontarie impiegate, per conto delle associazioni venatorie, nell'attività di vigilanza ittico venatoria e di contrasto al bracconaggio, né risultano, allo stato, denunciate fattispecie di reato di cui esse siano state vittima in ragione di quest'attività.
  Sulla base di tali premesse, il 21 febbraio 2018, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Torino, ha espressamente previsto che l'attività delle guardie giurate volontarie possa essere svolta, in generale, senza il possesso del porto d'armi per difesa personale, dal momento che la stessa attività è svolta in un contesto di sinergia istituzionale con le forze dell'ordine e con le istituzioni territoriali e locali.
  Il predetto comitato, rilevato che dall'attività di vigilanza autorizzata dalla città metropolitana non derivano in capo alle guardie venatorie né l'esposizione a un rischio specifico, né obblighi di intervento da cui consegua la necessità di circolare armati, ha quindi stabilito che debbano applicarsi criteri di massimo rigore nella valutazione delle istanze di rinnovo delle licenze rilasciate a tale titolo, tenuto anche conto che lo statuto di diverse associazioni prevede già espressamente che il servizio di vigilanza volontaria debba essere svolto senza l'uso di armi.
  Sul nuovo indirizzo della prefettura di Torino si è pronunciato anche il TAR Piemonte, che ha respinto il ricorso presentato da una guardia venatoria contro il provvedimento di diniego di rinnovo porto di pistola (sentenza n. 1031 del 12 settembre 2018).
  Secondo l'orientamento espresso dal giudice amministrativo – che ha richiamato anche la predetta sentenza del Consiglio di Stato – si deve ritenere che «l'appartenenza alla categoria in sé non abbia uno specifico rilievo, tale da giustificare il rilascio della licenza di porto d'armi».
  Il Tar Piemonte ha anche evidenziato che «neppure può essere ravvisato un profilo di contraddittorietà nella determinazione dell'Amministrazione di non disporre il rinnovo delle licenze, più volte in precedenza rilasciate», in quanto il rilascio del porto di pistola per difesa personale presuppone l'esistenza di una specifica esposizione a rischio della propria incolumità personale, che deve essere adeguatamente provata dall'istante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza e sorveglianza

provincia

eliminazione dei rifiuti