ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03485

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 220 del 01/08/2019
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 01/08/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 01/08/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/09/2019
Stato iter:
22/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2019
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2019

CONCLUSO IL 22/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03485
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Giovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220

   PASTORINO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 3 del 2019, all'articolo 1, comma 14, prevede testualmente che «i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati»;

   la disposizione in questione, ad avviso dell'interrogante evidentemente confusa e imprecisa, è priva di qualsiasi riferimento normativo atto ad individuare in modo inequivocabile quale sia il certificato penale richiesto;

   peraltro risulta priva anche dell'indicazione delle norme derogate in riferimento al, non richiesto, consenso degli interessati;

   pertanto di fatto e di diritto risulta inapplicabile e sottopone i soggetti obbligati al rischio da un lato di sanzioni, dall'altro di azioni di responsabilità da parte dei singoli candidati;

   inoltre, in spregio al principio consolidato che prevede la gratuità e l'esenzione dai bolli per tutta la documentazione necessaria al procedimento elettorale, la norma prevede esclusivamente che le imposte e ogni altra spesa siano ridotti alla metà, ma di fatto, come si evince dalla visione dei certificati penali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, i costi per l'emissione di questo, imprecisato, certificato penale, sono i più svariati;

   numerosi candidati di quasi tutte le formazioni politiche, in riferimento alle ultime elezioni europee (maggio 2019), hanno ottenuto dagli uffici pubblici un certificato «elettorale del casellario giudiziale», apparentemente identico al certificato «penale», con l'unica differenza appunto nella definizione «elettorale». L'impercettibile differenza può e, di fatto, ha tratto in inganno numerosi candidati e liste, le quali però si sono viste recapitare una formale contestazione dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, alla quale potrebbe far seguito una sanzione. Senza considerare che, evidentemente, nemmeno i funzionari dei tribunali avevano chiaro quale certificato dovesse essere consegnato;

   per le formazioni politiche, in assenza della collaborazione del singolo candidato, è materialmente impossibile ottenere il certificato penale, rischiando di incorrere in una sanzione pecuniaria, peraltro significativa, pur non avendo una responsabilità diretta nella eventualità di una omessa pubblicazione;

   pur essendo già intervenute modifiche sostanziali della legge citata, anche al suddetto comma 14, in tali occasioni il Governo ha dato parere negativo su tutte le proposte emendative tese a rendere più chiara e applicabile questa disposizione, escludendo per esempio che la richiesta dei certificati potesse essere fatta dai delegati di lista –:

   quali siano le ragioni in base alle quali, nell'ambito delle sue funzioni, il Governo non abbia ritenuto utile inviare una circolare esplicativa a tutti gli uffici periferici, nella quale fosse indicato quale certificato penale dovesse essere prodotto, a richiesta dei candidati, e quale dovesse essere l'importo, ridotto alla metà, delle spese e dei bolli esigibili;

   quali iniziative concrete intendano promuovere, posto che il procedimento elettorale appare da questa disposizione pesantemente condizionato, per garantire l'accesso più largo possibile e senza condizionamenti irragionevoli di tutti i cittadini alle competizioni elettorali.
(4-03485)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 22 dicembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 281
4-03485
presentata da
PASTORINO Luca

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, si chiede quali siano le iniziative concrete da poter assumere per rendere più esteso possibile l'accesso dei cittadini alle competizioni elettorali senza appesantire il procedimento con adempimenti che ne condizionano il percorso.
  Va preliminarmente evidenziato, per quanto di competenza del Dicastero che rappresento, che la disciplina del certificato del casellario giudiziale è contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
  Detto testo unico è stato di recente modificato dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122. Con specifico riferimento al contenuto del certificato del casellario giudiziale ed al procedimento per il suo rilascio, il legislatore delegato ha innanzitutto unificato le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, in precedenza rappresentate dai certificati generale, penale e civile. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 24 individua un'unica
species di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelle espressamente individuate nello stesso articolo e semplifica il suo contenuto, prevedendo che in esso non si faccia menzione né dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa.
  È stato inoltre ridefinito il contenuto della certificazione per le pubbliche amministrazioni, mediante riformulazione degli articoli 28 e 39 del testo unico.
  In particolare, il nuovo testo dell'articolo 28 contempla due tipologie di certificato: selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi. Sono, altresì, espressamente individuate le iscrizioni non menzionabili, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato a richiesta dell'interessato.
  Con riferimento agli obblighi imposti dalla legge n. 3 del 2019, non sembra si possa dubitare – posto che i partiti politici non sono in alcun modo qualificabili come pubbliche amministrazioni o come incaricati di pubblici servizi e considerato il chiaro tenore letterale della norma citata dall'interrogante – del fatto che il certificato cui fanno riferimento gli articoli 14 e 15 della legge del 2019 debba essere identificato in quello disciplinato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, dovendosi di conseguenza escludere che il certificato possa essere richiesto direttamente dal partito o dal movimento politico e dovendosi invece ritenere che «interessato» al rilascio non possa che essere colui il quale intende presentare la sua candidatura.
  Non deve infatti indurre in errore la previsione secondo la quale «Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà», che, malgrado l’
incipit, non si contrappone ad una diversa disposizione volta a regolamentare il caso in cui il certificato sia richiesto dal partito o dal movimento politico, ma semplicemente individua i presupposti in presenza dei quali il richiedente ha diritto alla riduzione delle somme dovute ai pubblici uffici per il rilascio del certificato.
  L'unico obbligo che sembra gravare direttamente sui partiti o movimenti e la cui violazione è sanzionata ai sensi del comma 22 dell'articolo i della legge n. 3 del 2019, è quello, dunque, della pubblicazione del
curriculum vitae e del certificato.
  Pare così evidente che il legislatore abbia inteso rimettere a partiti, movimenti e liste, nel rispetto della loro autonomia, la gestione del rapporto con i candidati, anche con riferimento all'acquisizione del certificato penale, assicurando ai predetti enti, in relazione all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, un termine, non manifestamente incongruo, per provvedervi. La pubblicazione, infatti, deve avvenire entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali.
  Diverso dal certificato del casellario giudiziale è il «certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato» di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, che viene richiesto dall'interessato o dalla pubblica amministrazione e che contiene soltanto le iscrizioni che incidono sull'esercizio del diritto di voto.
  Sotto il profilo della questione relativa alla mancata gratuità del certificato penale, giova precisare che nelle «Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature», pubblicate sul sito del Ministero dell'interno, si legge che «gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti dall'imposta di bollo». Orbene, tra i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature, elencati anche dalle stesse istruzioni, non figura il certificato del casellario. Da ciò deve desumersi che, qualora il candidato richieda il proprio certificato penale ai fini dell'esibizione al partito o movimento o lista di appartenenza, lo stesso sarà tenuto al pagamento del bollo oltre che dei diritti.
  L'interpretazione sopra esposta trova conferma, del resto, proprio nella legge n. 3 del 2019, la quale ha previsto che, qualora l'interessato dichiari sotto la propria responsabilità di richiedere il certificato per la finalità di rendere pubblici, in occasione della propria candidatura elettorale, i dati in esso riportati, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto sono ridotti della metà.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

partito politico

imposta di consumo

Internet