ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03459

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 219 del 31/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO UBALDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 31/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03459
presentato da
PAGANO Ubaldo
testo di
Mercoledì 31 luglio 2019, seduta n. 219

   UBALDO PAGANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 21, commi 1-3, della legge n. 59 del 1997, ha esteso a tutte le istituzioni scolastiche la possibilità di conseguire l'autonomia e la personalità giuridica, condizionando il relativo riconoscimento al raggiungimento di dimensioni «ottimali», individuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998;

   il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha confermato l'attribuzione allo Stato di compiti e funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica e delegato alle regioni le funzioni amministrative relative alla programmazione della medesima rete;

   dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2009 ha confermato la competenza concorrente in materia di determinazione della rete scolastica (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e ha ribadito che tale materia non può formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato (articolo 117, sesto comma della Costituzione);

   l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) aveva previsto che, dall'anno scolastico 2011/2012, i «neonati» istituti comprensivi dovevano avere un numero minimo di 1000 alunni (ridotti a 500 in alcuni casi specifici) per il conseguimento dell'autonomia scolastica;

   con sentenza n. 147 del 2012, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011), precisando che compete allo Stato la definizione dei requisiti che connotano l'autonomia scolastica, mentre il dimensionamento della rete scolastica è riservato alle regioni nell'ambito della competenza concorrente;

   successivamente, l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) – come modificato dalla legge n. 183 del 2011 e, successivamente, dalla legge n. 128 del 2013 –, ha disposto che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 in alcuni casi specifici, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e le stesse erano conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome;

   il comma 5-bis dello stesso articolo 19 ha disposto che, negli stessi anni scolastici, alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (Dsga) e che, dunque, il posto era assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche;

   inoltre, il comma 5-ter ha disposto che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Ha, altresì, previsto che le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo e che, fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 19, comma 5-bis, dello stesso decreto-legge n. 98 del 2011;

   ad oggi, non è ancora intervenuto alcun accordo in sede di Conferenza unificata e l'organico di Dsga continua a essere determinato con decreto interministeriale (Miur-Mef), previo parere della suddetta Conferenza unificata;

   la suddetta situazione di ambiguità e indecisione reca notevole danno all'autonomia di alcuni storici istituti, tra cui numerosi licei, compromettendone, peraltro, la corretta gestione –:

   se intenda, per quanto di competenza, promuovere il raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza unificata, favorendo l'individuazione di un numero minimo di studenti per il riconoscimento dell'autonomia inferiore alle 500 unità o, comunque, di un parametro tale da garantire l'autonomia a istituti «storici» siti in aree poco popolate.
(4-03459)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione scolastica