ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03385

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 212 del 22/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: MENGA ROSA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2019
TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2019
MELICCHIO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2019
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2019
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2019
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 22/07/2019
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03385
presentato da
MENGA Rosa
testo presentato
Lunedì 22 luglio 2019
modificato
Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

   MENGA, BOLOGNA, TROIANO, MELICCHIO, D'ARRANDO, VILLANI, CASSESE, SARLI. — Al Ministro della salute, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   la talidomide è il primo farmaco riconosciuto come teratogeno per l'uomo. L'esposizione materna nelle 4-6 settimane dopo il concepimento è stata associata a gravi difetti in riduzione degli arti, soprattutto focomelia, cioè agenesia delle parti intercalari (omero e/o avambraccio, femore e/o parte inferiore della gamba), con segmenti distali normali o alterati (dita/mani o dita dei piedi/piedi);

   per i suoi gravi effetti sui nascituri, il farmaco fu ritirato dal mercato europeo agli inizi degli anni ’60, ma alla fine degli anni ’90 la vendita di talidomide fu nuovamente approvata, adottando stretti sistemi di controllo sul suo impiego, al fine di prevenirne l'esposizione in corso di gravidanza;

   l'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, rubricato «Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide» ha previsto l'erogazione, da parte dello Stato, dell'indennizzo a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia nati dal 1958 al 1966, nonché a favore di coloro che, seppur nati al di fuori di tale periodo di riferimento, presentino malformazioni compatibili con la richiamata sindrome; con il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, recante «Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide», sono stati definiti i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per tali soggetti;

   in particolare, al punto 2, lettera C «Diagnosi differenziale» dell'Allegato A al richiamato decreto ministeriale, nella considerazione dell'esistenza di un'area di incertezza nell'attribuzione di Limb Reduction Defect – Lrd a sindrome talidomidica, si prevede che tale attribuzione debba essere risolta a mezzo di un'accurata diagnosi differenziale basata su criteri clinici e genetico-molecolari sulla scorta della letteratura scientifica disponibile;

   sempre nell'Allegato A, al punto 3, «Documentazione sanitaria», viene precisato che la domanda di indennizzo deve essere corredata della documentazione sanitaria che preveda la prescrizione della talidomide alla madre del danneggiato, se reperibile; per i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966, va esibita la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento; alla lettera C viene altresì stabilito che «L'omesso reperimento della documentazione sanitaria non è in ogni caso condizione preclusiva dell'accertamento sanitario»;

   agli interroganti sono giunte segnalazioni da parte di soggetti affetti da tali malformazioni i quali riferiscono che, nonostante abbiano esperito tutte le formalità e inoltrato mesi addietro la richiesta di accertamento sanitario, a tutt'oggi, non hanno ricevuto alcuna convocazione da parte delle commissioni mediche ospedaliere incaricate di effettuare le visite; alcune segnalazioni evidenziano, inoltre, casi di rifiuto da parte di tali commissioni a sottoporre a visita soggetti affetti dalle suddette malformazioni, in quanto non in possesso della documentazione sanitaria attestante l'assunzione di talidomide da parte della madre, poiché risalente ad alcuni decenni or sono –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e se intenda fornire i dati relativi al numero di domande di indennizzo presentate, di soggetti convocati a visita nonché di domande respinte a seguito dell'espletamento dell'accertamento sanitario con la puntuale indicazione delle motivazioni addotte dalle Commissioni mediche ospedaliere militari;

   se, nell'ambito delle proprie competenze, intenda verificare che tutti i soggetti convocati vengano effettivamente sottoposti ad accertamento sanitario così come previsto, anche in assenza della documentazione sanitaria, dalla lettera C del richiamato Allegato A del decreto ministeriale n. 166 del 2017.
(4-03385)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

indennizzo

malattia congenita