ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03340

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 209 del 16/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: TIRAMANI PAOLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 16/07/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03340
presentato da
TIRAMANI Paolo
testo di
Martedì 16 luglio 2019, seduta n. 209

   TIRAMANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 «la pensione spettante al militare, che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio, utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo»;

   tale riconoscimento trovava conferma per l'Inpdap che, con circolare n. 22 del 18 settembre 2009, chiariva che «Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'articolo 54 del T.U. secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato, al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo»;

   il decreto-legge n. 201 del 2010 ha previsto la soppressione dell'Inpdap, con conseguente trasferimento delle relative funzioni all'Inps;

   l'Inps, tuttavia, applica la disposizione meno favorevole di cui all'articolo 44 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, che prevede per i dipendenti civili l'aliquota del 35 per cento;

   in questi anni, da centinaia di militari dell'Arma, sono stati presentati diversi ricorsi alle Corte dei conti delle regioni ove risiedono gran parte dei quali conclusi con l'Inps soccombente;

   l'Inps ha impugnato in appello le sentenze, favorevoli ai carabinieri andati in pensione, innanzi alla Corte dei conti la quale (sezione prima giurisdizionale centrale d'appello) nel novembre 2018, con la sentenza n. 422 del 2018, ha ribadito il diritto di un militare a vedersi computato il trattamento pensionistico, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, con l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 prevista per il personale arruolato tra il 1° gennaio 1981 e il 30 giugno 1983, in luogo della meno favorevole aliquota del 35 per cento, di cui all'articolo 44 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, prevista per i dipendenti civili;

   nello specifico, il collegio giudicante nel riconoscere il «diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973», ha riconosciuto al ricorrente sia il «diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti», sia «gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT»;

   l'Inps, invece che adeguarsi a tale sentenza per tutti i carabinieri in congedo, a quanto consta all'interrogante ha ricalcolato la pensione soltanto al militare ricorrente, continuando ad impugnare le sentenze di primo grado;

   il 14 giugno 2019 anche la sezione seconda giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 208 del 2019, ha dato ragione ad altro ricorrente, sempre appartenente all'Arma dei carabinieri ora in congedo, con le medesime motivazioni, condannando l'Inps anche alle spese di giudizio –:

   se e quali iniziative di competenza intenda celermente adottare affinché l'Inps, prendendo atto che già 2 su 3 sezioni centrali d'appello della Corte dei conti hanno sentenziato in modo conforme a favore degli appartenenti dell'Arma in congedo, l'impugnazione delle sentenze di primo grado in favore dei ricorrenti e proceda nei confronti di questi al riconoscimento del diritto spettante, anche al fine di evitare ai ricorrenti inutili esborsi per le spese legali e all'Inps ulteriore aggravio dovuto al pagamento delle spese di giudizio.
(4-03340)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

personale militare

diritto militare