ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 207 del 12/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 12/07/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03319
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

   PASTORINO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2019, all'articolo 1, commi 537, 538, 540, 541 e 542, disciplina l'iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario, al fine di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico delineatosi a seguito dell'approvazione della legge n. 3 del 2018;

   per tale scopo, al citato comma 538, si dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengano istituiti degli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso i corrispondenti ordini professionali;

   l'iscrizione a tali elenchi, entro il 31 dicembre 2019, autorizza a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento. Possono iscriversi coloro che svolgano o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni, per periodi anche non continuativi, nell'arco degli ultimi dieci anni; tuttavia, a distanza di circa 5 mesi dal termine per la pubblicazione del citato decreto del Ministero della salute, indispensabile per l'attuazione della revisione descritta, non è stato licenziato alcun atto ministeriale;

   inoltre, in base alla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 dell'Agenzia delle entrate, interpretativa dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. Dunque, le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica;

   secondo quanto riportato dai rappresentanti della categoria, l'Agenzia delle entrate afferma di vantare a carico dei massofisioterapisti fino a 5 anni di Iva non versata relativa alle loro prestazioni, nonostante le stesse fossero correlate di prescrizione medica;

   pertanto, la categoria dei massofisioterapisti è ad oggi penalizzata dalla impossibilità, salvo l'eccezione sopra descritta, di detrazione delle prestazioni rese e in attesa di uscire dal limbo in cui si trova a causa della mancanza del decreto attuativo che istituirà gli elenchi speciali a cui iscriversi; i rappresentanti della categoria e l'interrogante non riescano a comprendere cosa blocchi l'approvazione del suddetto decreto. Le dichiarazioni pubbliche del presidente della Federazione nazionale Ordini Tsrm-Pstrp, Alessandro Beux, e del sindacato dei fisioterapisti, che stanno esercitando quelle che appaiono all'interrogante ingiuste pressioni sullo stesso Ministero della salute, incutono il timore che mai si arriverà ad una approvazione di un decreto che preveda l'inclusione dei massofisioterapisti «post 1999» in un elenco speciale –:

   quali siano i tempi previsti per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, atteso da 20 mila professionisti ignari di quale futuro li attenda;

   se intenda, nell'ambito delle sue competenza e in virtù del principio della trasparenza, chiarire cosa ostacoli l'emanazione del suddetto decreto che presenta ad oggi un ritardo di circa cinque mesi;

   quali siano i suoi orientamenti in merito a quanto dichiarato in materia tranchant dal presidente Beux che esclude a priori la possibilità di inserimento in un albo ad hoc dei massofisioterapisti «post 1999»;

   se, in attesa dell'emanazione di suddetto decreto, si intendano adottare iniziative per prevedere una fase transitoria a favore delle categorie di professionisti interessate;

   quali indicazioni si intendano dare con riferimento alla situazione fiscale dei massofisioterapisti, alla luce delle richieste dell'Agenzia delle entrate in relazione alle prestazioni svolte dagli appartenenti alla categoria.
(4-03319)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

organizzazione della professione

associazione professionale