ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03315

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 207 del 12/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 12/07/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03315
presentato da
FRATOIANNI Nicola
testo di
Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

   FRATOIANNI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   circa 100 ex lavoratori del sito Ideal Standard di Salerno da anni sono impegnati in tutte le sedi per vedere riconosciuta la loro esposizione alle polveri di amianto e conseguentemente i benefici previdenziali previsti dalle leggi;

   gli ex lavoratori Ideal Standard di Salerno avevano tutti presentato regolare domanda all'Inail entro il termine – 15 giugno 2005 – di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 e l'Inail aveva risposto negativamente soltanto nel 2012;

   nel giugno del 2015 i lavoratori avevano presentato le domande amministrative all'Inps che oggi vengono ritenute, dallo stesso Ente, «inesistenti»;

   nello stesso periodo veniva accertata nel settore dell'industria ceramico-sanitaria la presenza di amianto nell'impasto ceramico dei sanitari tanto che l'Asl di Roma provvedeva ad adottare le necessarie misure per il monitoraggio della salute dei lavoratori;

   accertato anche l'elevato tasso di mortalità gli ex lavoratori presentavano un esposto all'Asl e diversi richiedevano singolarmente all'Inail il riconoscimento della malattia professionale in relazione alle malattie asbesto correlate;

   in vari giudizi celebrati innanzi al tribunale di Nocera Inferiore diversi ex lavoratori dell'Ideal Standard di Salerno, anche in seguito a consulenza tecnica d'ufficio ambientale nel corso della quale veniva accertata l'esposizione all'amianto dei lavoratori, ottenevano il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 e l'Inps non impugnava le sentenze che passavano così in giudicato;

   viceversa, per i giudizi celebrati innanzi al tribunale di Salerno l'Inps affermava che non era stata presentata alcuna domanda amministrativa, ritenendo che le domande depositate personalmente dai lavoratori, con regolare protocollo e menzione del responsabile del procedimento fossero del tutto «inesistenti», in quanto avrebbero dovuto essere inoltrate telematicamente secondo quanto previsto dalla circolare 10 febbraio 2011, n. 32 e dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010;

   a parere dell'interrogante si configura, di conseguenza, una macroscopica diversità di trattamento tra i lavoratori ricorrenti innanzi al tribunale di Salerno e quelli ricorrenti innanzi al tribunale di Nocera Inferiore, con evidente lesione del principio di uguaglianza, oltre alla violazione del diritto dei lavoratori alla vita (articolo 2 convenzione CEDU), al giusto processo (articolo 6 convenzione Cedu), al rispetto della vita privata (articolo 8 convenzione (CEDU) e ad un ricorso effettivo (articolo 13 convenzione Cedu) –:

   se il Governo non intenda, per quanto di competenza e nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'ente, adottare iniziative, ove ne ricorrano i presupposti anche ispettive, nei confronti della sede territoriale Inps di Salerno, utile ad accertare se con riferimento, ai lavoratori ex Ideal standard che hanno presentato personalmente e in forma cartacea la domanda concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, l'Inps abbia fornito l'informazione sull'obbligo di presentazione della domanda esclusivamente in via telematica pena la nullità della stessa o se abbia ritenuto, solo successivamente, non valide tali domande, come sembrerebbe, tanto da protocollarle regolarmente e menzionare il responsabile del procedimento, arrecando così un evidente danno ai lavoratori e alle lavoratrici ex Ideal Standard, oltre a far emergere dubbi, a parere dall'interrogante, sulla correttezza delle condotte messe in atto dalla stessa sede Inps.
(4-03315)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro

pensionamento anticipato