Legislatura: 18Seduta di annuncio: 207 del 12/07/2019
Primo firmatario: BOLDRINI LAURA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 12/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 12/07/2019 MURONI ROSSELLA LIBERI E UGUALI 12/07/2019 EPIFANI ETTORE GUGLIELMO LIBERI E UGUALI 12/07/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/07/2019
BOLDRINI, FORNARO, MURONI e EPIFANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019, è vigente dal 30 marzo 2019;
il comma 1-bis dell'articolo 2 del citato decreto-legge dispone che ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana;
il comma 1-ter dell'articolo 2 afferma che le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al citato comma 1-bis;
il comma 1-ter prevede altresì che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, venga definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee;
il termine entro cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale avrebbero dovuto definire l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della Dsu ai fini Isee, è scaduto il 30 giugno 2019;
l'Inps ha emanato una circolare che sospende le domande del reddito di cittadinanza presentate da cittadini extracomunitari che non rispettino i criteri stabiliti proprio dall'istituto. Sarebbero circa 130 mila i cittadini fuori dai parametri: «Particolare attenzione, ai fini dell'accoglimento della richiesta del beneficio Rdc/Pdc va posta in ordine alle previsioni di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla composizione del nucleo familiare. La norma prevede che la certificazione debba essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana (che ne attesta la conformità all'originale»;
l'ASGI (associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) ha evidenziato una serie di criticità recate dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; tra le altre si segnalano le seguenti: a) non viene spiegato quale sia esattamente il contenuto della «apposita certificazione» che lo straniero dovrebbe produrre ai fini dell'accoglimento della domanda; b) si assegna ad un decreto Ministeriale il compito di indicare i Paesi «nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della Dsu ai fini Isee»: mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 non prevede alcuna «documentazione necessaria per la compilazione»; c) non viene spiegato cosa accade agli stranieri in attesa della emanazione del decreto ministeriale suddetto, ossia se sono messi in condizione di presentare domanda e di ottenere il beneficio –:
se i Ministri interrogati non ritengano urgente emanare immediatamente il decreto recante elenco dei Paesi di cui al citato comma 1-ter del decreto-legge n. 4 del 2019.
(4-03309)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):cittadino straniero
documentazione
cooperazione internazionale