ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03301

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 207 del 12/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: IEZZI IGOR GIANCARLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 12/07/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03301
presentato da
IEZZI Igor Giancarlo
testo di
Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

   IEZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il procuratore capo di Milano, il 12 giugno 2019, ha diffuso una circolare in materia di «accertamenti sullo stato di alterazione da uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti/psicotrope» a tutti gli organi di polizia giudiziaria competenti nel territorio della procura nella quale sostanzialmente chiede che i test per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso di droghe, di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), in particolare le analisi delle urine debbano essere richiesti solo a seguito della «prova storica», ovvero l'accertamento di persona dello stato di alterazione del soggetto interessato;

   tale circolare è scaturita dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione sull'argomento, l'ultima sentenza è del 2018, relativa proprio all'aspetto della contestazione immediata al conducente dello stato di alterazione da parte degli organi di polizia, cui possono poi seguire gli accertamenti diagnostici dell'esame delle urine e del sangue;

   la Cassazione, infatti, ha assolto un conducente per la guida sotto effetto di droga e lo ha condannato solo per la guida in stato di ebbrezza in quanto l'esame delle urine disposto dalle forze di polizia senza l'accertamento di persona dello stato di alterazione, aveva rilevato la presenza di droga, che però lascia traccia nelle urine fino a 10 giorni dopo l'assunzione;

   pertanto l'esame non è stato ritenuto una prova sufficiente dal giudice per la condanna relativa alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, non avendo elementi per provare che il conducente fosse effettivamente sotto effetto di droga nel momento in cui ha provocato l'incidente;

   il comandante della polizia locale di Milano, conseguentemente, ha emanato una circolare di recepimento delle direttive dell'autorità giudiziaria, che ha scatenato la reazione del Sulpm, il sindacato maggioritario degli agenti della polizia locale di Milano;

   la circolare del procuratore capo riporta un passaggio ritenuto controverso, poiché motiva la direttiva sostanzialmente con gli aspetti finanziari derivanti dalla richiesta degli accertamenti;

   infatti, il procuratore scrive che l'opportunità «di procedere a tali analisi» deve essere «attentamente valutata di caso in caso, in quanto, non potendosi configurare alcun reato in difetto di un'attestazione dello stato di alterazione del soggetto, non si ritiene che le spese relative agli accertamenti richiesti dalle forze dell'ordine debbano essere poste a carico della Procura della Repubblica»;

   la circolare del Ministro dell'interno n. 300 del 2005 è intervenuta proprio per ampliare i poteri della polizia locale di accertamento al fine di incrementare i controlli sui conducenti a seguito della riscrittura degli articoli 186 e 187 del codice della strada, consentendo alla stessa di effettuare nell'immediato test di screening, all'esito dei quali valutare l'opportunità di sottoporre il conducente a esami clinici;

   le circolari dell'autorità giudiziaria e del comandante della polizia locale, ad avviso del sindacato, finiscono per vanificare l'efficacia delle norme volte al contrasto dei fenomeni della guida in stato di ebbrezza e in alterazione psico-fisica per uso di droghe, fenomeni che purtroppo sono sempre più frequenti e in continuo aumento;

   nella maggior parte degli incidenti stradali che avvengono per guida in stato di alterazione per alcol o droga necessitano, infatti, dell'intervento dell'ambulanza ed è raro che la polizia, al suo arrivo, trovi i conducenti ancora sul posto –:

   se sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e se intenda assumere le iniziative di competenza, anche tramite una nuova circolare ministeriale, per salvaguardare i poteri di accertamento spettanti alla polizia locale nell'ambito dell'attività di polizia per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
(4-03301)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tossicomania

polizia locale

stupefacente